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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2021

 

La violazione del divieto incide "negativamente" sulla capacità del magistrato onorario di essere componente del collegio. Dalla riforma del 2017 sulla magistratura onoraria è previsto che il giudice di pace possa essere assegnato al tribunale con conseguente legittimazione alla trattazione di cause civili e penali. Ma lo stesso Dlgs 116/2017, che ha recato la novità pone, poi, al suo articolo 12, dei divieti espliciti alla partecipazione ai collegi del tribunale da parte del giudice di pace:

- le cause affidate alle sezioni specializzate;

- la sezione civile fallimentare;

- il riesame delle misure cautelari nel processo penale.

L'eventuale partecipazione del giudice di pace al collegio del tribunale - in una delle ipotesi vietate - determina nullità assoluta del procedimento e del provvedimento giurisdizionale che ne deriva.

Così la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 9383/2021, ha ribadito che il divieto posto in maniera dettagliata dall'articolo 12, proprio per la sua formulazione, non è passibile di letture alternative che consentano eccezioni o rimedi meno drastici della nullità assoluta.

La Cassazione ribadisce che la norma è secca e precisa e in caso di violazione la conseguenza più adeguata a ribadire l'efficacia delle sue disposizioni non può che essere l'azzeramento di quanto compiuto illegittimamente. La soluzione si giustifica secondo la Cassazione perché l'esplicita esclusione dei magistrati onorari da talune competenze giurisdizionali incide direttamente sulla capacità giuridica propria del giudice.