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di Luisa Ravagnani* e Carlo Alberto Romano**


Corriere della Sera, 27 luglio 2019

 

In tema di stranieri presenti negli istituti di pena in Italia, si sono spesso sentiti commenti imperniati sulla affermata volontà di mandarli a scontare la condanna "a casa loro", sottolineando l'urgenza della creazione di norme che permettano allo Stato di provvedere in tal senso. Non possiamo esimerci dal precisare che il nostro attuale assetto giuridico, sul punto, fornisce già risposte ampiamente esaustive e, certamente, nessun vuoto da colmare con le soluzioni invocate dai fautori di queste soluzioni.

L'Italia infatti, prima fra i Paesi del Consiglio d'Europa, con il D.Lgs 161/2010 ha recepito la Decisione quadro 909/2008 che disciplina il trasferimento (non rimpatrio o espulsione) delle sentenze privative della libertà nel Paese di origine del condannato o in un Paese terzo che accetti tale trasferimento.

Finalità della normativa in questione, si badi bene, non è quella punitiva, bensì quella risocializzativa. Il Consiglio d'Europa, nel formulare il testo ha voluto giustamente sottolineare che nei casi nei quali il legame con il territorio di emissione della condanna (in questo caso l'Italia) non è tale da garantire la finalità rieducativa della pena è possibile trasferire l'esecuzione della condanna nel Paese di origine o in un Paese terzo, se i legami con quel territorio colmano questa lacuna rieducativa.

La legge permette inoltre all'interessato di chiedere personalmente di essere rimandato "a casa propria" a scontare la pena, quando i legami con il territorio siano oggettivamente dimostrabili. La procedura di trasferimento così definita dovrebbe svolgersi entro un tempo complessivo di nove mesi dalla richiesta, termine che raramente viene rispettato.

Senza entrare nei tecnicismi, vale la pena evidenziare che, in osservanza dei tassativi requisiti previsti nel testo normativo non è possibile applicare il trasferimento in qualsiasi caso. Inoltre, chi conosce le dinamiche particolari della fase di esecuzione della pena, sa bene come, assai spesso, la presentazione, ai detenuti potenzialmente interessati, di questo strumento giuridico e delle conseguenze innescate dalla sua applicazione si riveli difficoltosa e cosparsa di opacità.

Per cercare di offrire qualche punto fermo nelle confusive informazioni che raggiungono i detenuti in relazione a questo tipo di trasferimento, l'Università degli Studi di Brescia, nel 2014 ha partecipato ad un progetto di ricerca europeo volto ad evidenziare e suggerire possibili correttivi alla misura, al fine di renderla maggiormente appetibile per gli stranieri (soprattutto i detenuti di nazionalità rumena, comunitari e presenti con valori significativi nelle nostre carceri).

In tale occasione vennero predisposti opuscoli in diverse lingue con tutte le informazioni necessarie a comprendere al meglio le modalità e le potenzialità dello strumento sia per i detenuti italiani in carcere in un Paese che abbia recepito la decisione-quadro (come per esempio la Spagna) sia per detenuti stranieri detenuti in Italia; tali opuscoli vennero inviati all'Amministrazione Penitenziaria affinché potessero rendere lo strumento più facilmente fruibile dai detenuti interessati.

Il fatto che, ancora oggi, a distanza di anni, alcuni commenti, di chiaro orientamento politico, vogliano presentare questo strumento come una forma di espulsione ne distorce la condivisibile e illuminata finalità e impedisce di comprendere la ragione per la quale esso non possa coinvolgere, gioco forza, un numero elevato di stranieri in carcere.

All'Ufficio del Garante, infatti, è capitato più volte di ricevere richieste di essere trasferiti nel proprio Paese a scontare la pena ma la incertezza delle procedure attuative ha scoraggiatogli interessati a perseguire l'obiettivo. I detenuti che desiderano tornare nel proprio Paese, infatti, sentono la necessità di avvicinarsi alla propria famiglia ma il non sapere, per esempio, in quale carcere si verrà collocati e in quale regime penitenziario, costituisce motivo di evidente e comprensibile disincentivo Essere infatti detenuti a migliaia di chilometri da casa propria, seppur nel proprio Paese, non comporta alcun miglioramento in termini di mantenimento dei rapporti familiari.

O, ancora, aver maturato in Italia un periodo medio-lungo di detenzione, che permetterebbe nel nostro Paese l'accesso ad una misura di esecuzione esterna e non sapere se il percorso effettuato verrà considerato e adeguatamente valutato nel carcere di destinazione con il rischio che, invece, si debba ricominciare tutto daccapo, non è elemento che faccia propendere per la richiesta di trasferimento. Inoltre, se si avesse la volontà e il coraggio di investire di più in termini qualitativi sui trasferimenti attuati, cercando di costruire una rete di collaborazione permanente forse si riuscirebbe a far capire, alle persone rimandate nel loro Paese, che questo strumento è una concreta opportunità per rientrare nella legalità.

Il gruppo di ricerca in Criminologia penitenziaria della Università degli studi di Brescia, da tempo e per quanto possibile, sta lavorando proprio per la realizzazione di una rete di supporto ai detenuti di ritorno nel proprio Paese. Da ultimo, pensando all'alta percentuale di persone straniere ristrette nelle carceri italiane inforza di un provvedimento cautelare, è doveroso ricordare che, dal 2016, esiste in Italia analoga norma di recepimento di una decisione Quadro Coe, tale da permettere il rientro delle persone in attesa di condanna definitiva nel proprio Paese con l'obbligo di presenziare, in Italia, ai processi.

Lo stesso dicasi per le misure alternative alla detenzione che dall'Italia possono essere trasferite all'estero. Di entrambe le possibilità, però, si riscontrano scarsi o nulli casi di applicazione. Vien da dire che, forse, anziché sprecare tempo a invocare nuove soluzioni, occorrerebbe conoscere e, caso mai, impegnarsi per una diffusa e corretta applicazione di quelle esistenti.

 

*Garante dei detenuti di Brescia

**Docente di Criminologia penitenziaria Università di Brescia