di Dario Ferrara
Italia Oggi, 26 aprile 2023
Sì ai lavori di pubblica utilità in modalità smart. E ciò perché l’attività da remoto è già prevista dal progetto individualizzato frutto dell’accordo fra l’interessato, l’ente e l’ufficio esecuzione penale esterna. Sì ai lavori di pubblica utilità in modalità smart. Non si può ripristinare la pena originaria al condannato per guida in stato d’ebbrezza soltanto perché i Lpu sono previsti in modalità a distanza. E ciò perché l’attività da remoto è già prevista dal progetto individualizzato frutto dell’accordo fra l’interessato, l’ente e l’ufficio esecuzione penale esterna, mentre il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione non spiega quali sarebbero le discrepanze fra il programma e l’attività svolta in concreto dal condannato che consentirebbero la revoca della sanzione sostitutiva. È quanto emerge dalla sentenza 16055/23 pubblicata dalla prima sezione penale della Cassazione.
Omessa motivazione - Il ricorso proposto dal condannato è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale presso la Suprema corte, che chiedeva il rigetto. Sbaglia il Tribunale a ripristinare l’originaria pena di un mese e dieci giorni di arresto e 600 euro di ammenda inflitta al giovane che si era messo al volante del veicolo dopo aver bevuto troppo. La revoca scatta perché il condannato non avrebbe rispettato i patti conclusi con l’autorità giudiziaria: dalla lettura della relazione conclusiva dell’ente presso cui l’interessato esegue i Lpu, scrive il giudice dell’esecuzione, emerge che il ragazzo svolge da remoto l’attività prevista presso la radio universitaria firmando il registro delle presenze in modo unilaterale e senza un controllo fisico da parte dei responsabili.
Trova ingresso la censura della difesa secondo cui non spetta al condannato chiedere le modifiche alle prescrizioni del programma, un onere che compete all’ente e all’Uepe. Senza dimenticare che nel momento in cui il giudice ripristina la pena originaria dovrebbe almeno scomputare il lavoro già prestato dal condannato. Dalla lettura dell’ordinanza emessa dal Tribunale, osservano in effetti gli “ermellini”, non si capisce quali siano le difformità fra il programma concordato e l’attività effettiva che hanno indotto il giudice dell’esecuzione a disattendere la relazione conclusiva redatta dall’ente in senso favorevole al condannato.
Accordo originario - Dal documento, infatti, emerge che il giovane ha fatto il social media manager dell’emittente radiofonica senza andare in sede, mentre non ha svolto l’attività di gestione archivio e di pulizia ei locali che pure era prevista dal progetto. Il punto è che l’ordinanza si concentra sul mancato controllo dell’attività svolta da remoto, mentre lo smart working risulta compreso tra le possibili modalità di svolgimento dei lavori nel programma concordato. Adesso la parola passa al giudice del rinvio.










