di Francesco Viganò*
La Repubblica, 6 ottobre 2023
Sabato al polo universitario del penitenziario “Lorusso e Cutugno” di Torino si terrà la lectio “Punire secondo Costituzione”. La partecipazione sarà riservata ai detenuti. Se è vero che la missione essenziale della Costituzione è quella di proteggere diritti fondamentali della persona, il carcere è il luogo del paradosso.
La Costituzione proclama come inviolabili i diritti della persona, a cominciare dalla sua libertà di movimento; eppure, nel carcere, questi stessi diritti vengono drammaticamente compressi, in funzione della pur necessaria tutela della società e delle vittime dei reati. Per questo i padri e le madri costituenti - molti dei quali avevano conosciuto il carcere sulla propria pelle - hanno voluto dedicare una speciale attenzione alla pena.
L’articolo 27 della Costituzione ci dice, anzitutto, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Letta in positivo, questo principio significa che il condannato partecipa della stessa umanità che è in ciascuno di noi. Chi sta in carcere non è “altro” rispetto all’innocente, ma resta persona dotata dell’inalienabile dignità di ogni essere umano. L’articolo 27 ci dice poi che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
In altre parole, la Costituzione scommette sul cambiamento: il condannato deve essere pensato come una persona aperta a una possibile evoluzione, qualunque sia il reato che ha commesso, anche il più orribile. Nessuno è perduto per sempre, secondo la Costituzione italiana. Di qui l’incompatibilità con la nostra Costituzione di un ergastolo senza possibilità di riacquistare la libertà, come è purtroppo previsto in molti stati nordamericani.
Di qui, ancora, il principio di progressività trattamentale, che è alla base dell’attuale ordinamento penitenziario, e che ruota attorno all’idea di un cammino graduale del condannato dall’interno all’esterno del carcere. Questo principio non è affatto in contraddizione con il valore della “certezza” della pena, di cui parlava già Beccaria, e che consiste nella necessità di irrogare con prontezza la pena, una volta che il reato sia stato commesso.
Progressività trattamentale significa, invece, che quando una persona è stata condannata, poniamo, a dieci anni di reclusione, le modalità esecutive di quei dieci anni potranno e dovranno legittimamente variare a seconda dell’andamento del percorso rieducativo individuale del condannato: che potrebbe rimanere in carcere sino all’ultimo giorno, oppure beneficiare, durante l’esecuzione della pena, di misure extramurarie sempre più significative, dal lavoro all’esterno sino alla liberazione condizionale. Certo, la realtà del carcere in Italia è ancora molto distante dagli ideali costituzionali.
La qualità delle carceri italiane, ancora gravemente sovraffollate, è a macchia di leopardo: accanto a strutture moderne, in cui fervono le iniziative rieducative e i contatti con l’esterno, il nostro paese conosce ancora istituti fatiscenti, in cui il lavoro dei detenuti si riduce spesso ai soli servizi interni di pulizia o di distribuzione dei pasti e della biancheria.
Ma la grande sfida che ci lancia oggi il paradosso del carcere è quella di avvicinare sempre più questa realtà agli ideali di umanità e di rieducazione iscritti nella Costituzione, favorendo le condizioni perché chi esce possa incontrare reali opportunità di reinserimento sociale, a cominciare - magari - da occasioni di lavoro pensate proprio per gli ex detenuti.
Il tutto anche nell’interesse della società: perché un ex detenuto pienamente reinserito è un criminale in meno, che non costa ai contribuenti quanto costerebbe se fosse tenuto in carcere a vita, e che potrà invece apportare, con il proprio lavoro, un contributo al benessere di tutti. Questa è, in fondo, la profonda saggezza pratica - oltre che ideale - contenuta nei principi che la nostra Costituzione dedica alla pena.
*Giudice della Corte Costituzionale










