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di Valentina Stella

Il Dubbio, 23 settembre 2026

“Lo Stato può consentire l’esecuzione di una pena che la stessa Costituzione vieta?”: è la domanda retorica con cui l’avvocato Nicola Muncibì ha iniziato ieri la sua discussione dinanzi ai giudici della Corte costituzionale. Oggetto dell’udienza: l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze (Marcello Bortolato estensore) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 147 e 47-ter comma 1-ter op nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

Muncibì, insieme all’avvocato Mimmo Passione, assiste un detenuto condannato a 22 anni e impossibilitato ad avere la detenzione domiciliare sia per la natura del reato (omicidio) che del fine pena (2042) ma comunque in una situazione di espiazione pena inumana e degradante nel carcere fiorentino di Sollicciano dove infiltrazioni, muffe, umidità, cimici del letto, topi, blatte e fatiscenza strutturale compongono un quadro incompatibile con la dignità umana, il cui rispetto “non ammette dilazioni”, ha proseguito Muncibì. L’avvocatura dello Stato ha invece addotto delle motivazioni a favore del rigetto, dell’inammissibilità o del rinvio al giudice a quo che lasciano davvero perplessi.

La prima: Sollicciano sarà sottoposto a lavori di ammodernamento che elimineranno tutte le criticità delle celle. Peccato che ammettono che sarà fatto in 365 giorni, per quel che riguarda le sezioni in sequestro, per il resto, occorrerebbero 55 mesi. E inoltre stiamo parlando della stessa avvocatura dello Stato che si è opposta al sequestro delle sezioni di Sollicciano e il cui ricorso è stato respinto dal Riesame.

Seconda: il Piano straordinario per l’edilizia penitenziaria testimonia concretamente il serio impegno del governo e del legislatore, volto al miglioramento delle condizioni di vita carceraria. In più ad agosto è stata approvata la norma per la detenzione in comunità dei tossicodipendenti. Ma i risultati chissà quando si vedranno.

Terza: bastava nominare un Commissario ad acta che avrebbe potuto assumere decisioni specifiche ritagliate sul singolo detenuto e risolutive della situazione in cui lo stesso versa. Su questo punto ha chiesto lumi il giudice Viganò (relatore della causa): in pratica cosa intendete? Risposta dell’avvocato dello Stato: spostare il detenuto in altro braccio o in altro carcere.

Infine per l’avvocatura tutte le norme che si sono susseguite dal 2013 dimostrano la volontà del legislatore di attuare l’articolo 27 della Costituzione. Il riferimento è all’anno della nota sentenza Torreggiani e dell’altra decisione della Consulta (279/2013) che chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione dichiarò inammissibili le questioni di legittimità ma invitò la politica a non rimanere inerte e a risolvere il problema.

Solo che è palese, tranne per la Presidenza del Consiglio, che la situazione carceraria è drammatica. L’avvocato Passione aveva, dopo Muncibì, smontato la tesi dell’avvocatura dello Stato: non può certo bastare una professione di intenti (abbiamo fatto, stiamo facendo, faremo) a superare il quadro drammatico e documentato dal Tribunale. Il trasferimento del recluso presso un’altra cella (da escludere a Sollicciano) avrebbe comportato la disumanità dell’esecuzione per un altro detenuto che sarebbe stato posto in quella del ricorrente.

Così come il trasferimento in altro carcere non servirebbe a nulla, anzi creerebbe altri problemi: equivarrebbe, ad esempio, ad allontanare il detenuto dai suoi affetti e rischierebbe di risolversi non già nella rimozione della lesione, ma nella sua mera delocalizzazione. E poi si è chiesto Passione: il commissario ad acta che, tra l’altro, non ha il potere di disporre trasferimento (quello ad oggi non spetta neanche al giudice) quali disfunzioni avrebbe potuto rimuovere per migliorare la reclusione del detenuto? Nessuna. In ogni caso, il difensore ha ricordato come, per “monolitica giurisprudenza costituzionale” (da ultimo, sentenza numero 149/2026), “il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente delle vicende di fatto successive all’ordinanza di rimessione, sicché la rilevanza delle questioni deve essere vagliata ex ante, con riferimento al tempo della prospettazione”.

Citando Calamandrei, nel suo famosissimo discorso agli studenti milanesi del 1955, l’avvocato Passione ha affermato in proposito che “la Costituzione è una polemica contro il presente”. Presenti in udienza Patrizio Gonnella e Susanna Marietti (presidente e coordinatrice nazionale di Antigone), Samuele Ciambriello (portavoce dei garanti territoriali) e le Garanti di Brescia e di Parma, Arianna Carminati e Veronica Valenti. Insieme a Ucpi, all’Associazione italiana dei professori di Diritto penale, alla Società della Ragione, all’Associazione “Passione civile con Valerio Onida” hanno presentato ciascuno un amicus curiae in chiave adesiva all’ordinanza del Tribunale di Firenze.

Ora la Corte sarà chiamata a prendere una decisione complessa. Qualora ritenesse la norma incostituzionale e propendesse per pronuncia manipolativa di tipo additivo, dovrebbe solo stare attenta a veicolarla al pubblico per evitare strali su stessa da parte della destra in Parlamento. La decisione non dovrebbe essere interpretata come uno svuotacarceri indiscriminato bensì come un rimedio individuale e temporaneo, attraverso il quale il giudice opererebbe un bilanciamento tra la dignità del recluso e la sicurezza pubblica. Lo Stato non rinuncerebbe alla pena ma sceglierebbe di non infliggerla illegalmente.