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di Luigi Manconi

La Repubblica, 3 agosto 2024

Una donna di 54 anni, paralizzata a seguito di una sclerosi multipla progressiva, ha ottenuto, infine, la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito. Questo grazie alla decisione della Usl Toscana Nord-Ovest, che ha modificato una precedente posizione negativa, dovuta all’equiparazione tra il rifiuto della paziente di sottoporsi alla nutrizione artificiale e la presunta assenza di uno dei quattro requisiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale nel novembre del 2019: ovvero la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. Di conseguenza, la Usl non consentiva il ricorso alla procedura di fine vita: cosa ora permessa.

Si tratta della prima applicazione della recentissima sentenza della Consulta (18 luglio del 2024) che ha ampliato le circostanze nelle quali va intesa la condizione di dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. I giudici hanno ribadito il diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, a prescindere dalla sua invasività e dal suo grado di complessità tecnica.

La nozione - ha spiegato Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni - include anche procedure quali l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri (esplicitamente indicato dall’avvocatura dello Stato, e quindi dal governo, come da non includere) o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali. Tutte azioni che normalmente sono compiute da personale sanitario, ma che possono essere anche eseguite da familiari o caregiver che assistono il paziente, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte dell’assistito in un breve lasso di tempo. Considero non solo inevitabile ma giusto ricorrere a un vocabolario che può apparire brutale, perché non va mai dimenticato che quando parliamo di fine vita e facciamo riferimento a categorie etiche, queste ultime vanno poi calate dentro la crudele materialità dei corpi che degradano e degli organismi che deperiscono.

Inoltre, i giudici hanno sostenuto che non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l’interruzione, e quella di chi non vi è ancora sottoposto, ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Dunque, alla resa dei conti e nonostante molte interpretazioni che tendevano a considerare poco rilevante quest’ultima pronuncia, le conseguenze sull’esistenza concreta delle persone ci sono, e sono significative.

La Corte costituzionale, d’altra parte, non poteva andare oltre perché, come ribadito ancora una volta, dev’essere il Parlamento ad approvare una legge in materia. In assenza di questa la Consulta ha compiuto un atto assai responsabile, offrendo risposta a quell’interrogativo che echeggia negli ospedali, nelle residenze sanitarie per anziani, negli hospice e al capezzale dei malati terminali, ovunque la sofferenza del corpo e dello spirito prevalga sull’istinto vitale: di chi è la mia vita? A un simile interrogativo corrisponde un dilemma lacerante che esige di essere trattato con delicatezza e intelligenza e che chiede risposte adeguate anche sul piano normativo.

Ovvero leggi e regolamenti relativi alle decisioni da assumere riguardo a come e quando concludere la propria esistenza. In altre parole: a chi spetta la scelta finale a proposito dei tempi e delle condizioni della propria morte? Al titolare della vita stessa, l’individuo consapevole, oppure ai moralisti, ai teologi e ai medici, ai bioeticisti e ai tribunali? La questione è terribile e semplice allo stesso tempo. Se una delle prerogative essenziali dell’essere umano è il diritto all’autodeterminazione, è possibile che questo non valga quando il peso della sopravvivenza si riveli intollerabile?

È una questione semplice, dicevo, in quanto una gran parte dei cittadini sembra ormai ritenere che la dignità del proprio morire sia un valore irrinunciabile. Sono la volontà di sottrarsi a un dolore non lenibile e lo scoramento per la possibile decadenza del corpo e della personalità a motivare questa volontà di autodeterminazione di fronte alle cose ultime. A tutto questo la classe politica sembra ostinatamente sorda. L’indifferenza per una sensibilità collettiva ormai tanto diffusa e la pavidità nei confronti di opzioni destinate a produrre aspri conflitti hanno determinato un vuoto legislativo.

Al quale la Corte costituzionale innanzitutto e la magistratura ordinaria hanno offerto soluzioni tanto importanti quanto parziali. Con la sentenza del 2019 la Consulta ha sollecitato con grande severità il Parlamento a legiferare in materia, dopo quasi cinque anni nulla è stato fatto. Nel frattempo l’eutanasia clandestina e classista che discrimina tra chi ha risorse (di informazione, di relazione, di potere) e chi non le ha, continua a essere praticata nel silenzio e nella vergogna.