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di Filippo Conte

La Stampa, 16 agosto 2026

L’esperto Alessandro Malacarne: “Software e intelligenza artificiale possono ricostruire cosa facciamo e chi frequentiamo. Ma mancano regole chiare”. Dagli screenshot ai deepfake, così la nostra vita digitale entra nei fascicoli giudiziari. Una foto su Instagram, un commento sotto un post, una conversazione su WhatsApp: gesti quotidiani che milioni di persone compiono senza pensarci. Ma cosa succede quando quegli stessi contenuti finiscono in un fascicolo giudiziario e diventano materiale per un’indagine penale? È la domanda da cui parte “Social network e giustizia penale. Scenari investigativi e probatori”, il nuovo saggio di Alessandro Malacarne pubblicato da Giappichelli nella collana “Studi sulla prova penale”.

Piattaforme come Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e TikTok si sono trasformate in veri e propri “ambienti esistenziali”, ed è questa pervasività a rendere urgente la domanda che il libro affronta senza sconti: quanto della nostra vita digitale può entrare nella ricostruzione giudiziaria di un fatto di reato? Perché il passaggio da contenuto pubblicato a prova utilizzabile non è affatto automatico: un post può essere cancellato, modificato, estrapolato dal contesto o condiviso in forma alterata, e la sua semplice reperibilità in rete non equivale alla sua utilizzabilità.

Il volume si sviluppa su tre livelli: dall’intersezione tra piattaforme e sistema penale alle modalità con cui il materiale viene acquisito dagli “spazi sociali virtuali”, fino ai nodi ancora aperti sulla collocazione della social network evidence nel sistema probatorio. È in quello scarto, tra ciò che appare disponibile e ciò che può davvero diventare prova, che il libro trova il suo punto di maggiore interesse anche per chi non è un giurista: riguarda chiunque usi una piattaforma o uno smartphone. Ne abbiamo parlato con l’autore, dottore di ricerca in Diritto all’Università di Genova, con periodi di studio presso numerose Università e Centri di ricerca stranieri, e dal prossimo settembre profesor visitante alla Facultad de Derecho di Girona.

Dottor Malacarne, quando le nostre attività quotidiane online si trasformano in potenziali “prove”?

“Ci sono due prospettive. La prima è quella dell’autorità inquirente (polizia e pubblico ministero), che raccoglie informazioni molto variegate, con tecniche di indagine che cambiano a seconda dell’accessibilità del dato: un post pubblico, una conversazione privata su WhatsApp e un gruppo chiuso su Facebook non sono la stessa cosa. Il boom di queste investigazioni ha una spiegazione puramente fattuale: prima l’uomo camminava per strada, quindi l’inquirente andava a cercare informazioni per strada. Oggi passiamo gran parte della vita sui social, e lì si è capito che c’era materiale utile. Attenzione, non solo per i reati online: quelle informazioni servono anche a prevenire e contrastare i reati “analogici”, dalla rapina al furto in banca. La seconda linea riguarda il privato cittadino che acquisisce da sé un contenuto e chiede che venga usato in un processo penale. Ed è qui che entrano in gioco genuinità e volatilità: tu pubblichi un post diffamatorio, due minuti dopo lo cancelli, ma qualcuno è riuscito a fare lo screenshot. Il processo penale ha bisogno di risalire all’origine. La domanda da porsi è: vorresti essere giudicato sulla base di uno screenshot fatto da un terzo sul suo telefono? Ti fidi?”

Molti pensano che se un contenuto è pubblico online sia automaticamente utilizzabile da chiunque, investigatori compresi. Perché non è così semplice?

“La tecnica la chiamo “social network patrolling”, un pattugliamento virtuale delle informazioni pubblicamente disponibili: la storia Instagram di un profilo aperto, i dati di contatto su una pagina Facebook. È una tecnica potentissima, figlia di quella che un sociologo ha chiamato “vetrinizzazione sociale”: vogliamo tutti condividere quello che facciamo, e il rovescio della medaglia è che tutti possono vederlo. Con una differenza non irrilevante: mentre io posso visualizzare solo manualmente quei contenuti, la polizia lo fa con software che, sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale, sono capaci di raccogliere miliardi di informazioni, collegarle e restituire una mappatura generale delle mie attività: mettendo insieme i pezzi, quel software dice dov’ero, cosa stavo facendo, con chi ero. Ovunque, in Paesi diversissimi per cultura e tradizione giuridica, le corti, le autorità inquirenti e una buona parte della letteratura scientifica dicono che si è liberi di usarla perché il dato è pubblico e chi lo ha diffuso lo ha fatto volontariamente. Insomma, non c’è nessuna violazione della privacy e del diritto al rispetto della vita privata. Ma è davvero così? Le chiedo, e chiedo a tutti i lettori: è davvero la stessa cosa che un agente guardi il mio profilo una volta ogni tanto o che usi un software per sapere massivamente, senza alcun limite, tutto ciò che ho fatto, sto facendo e farò?”

Il problema, quindi, è l’assenza di regole?

“Sì, ed è il punto più importante. Sia chiaro, io non sostengo - e mai sosterrò - che le tecniche penali di indagine invasive non debbano poter essere utilizzate: penso l’opposto, senza il “social network patrolling” certi reati non li contrastiamo, perché di quei dati abbiamo bisogno. Il tema è che serve una regolamentazione dettagliata, perché esiste un principio di legalità processuale e probatoria. Nello Stato di diritto la regola è la libertà e la sua limitazione è l’eccezione: per questo la Costituzione italiana prevede che i diritti fondamentali della persona possano essere limitati solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Nella stragrande maggioranza delle nuove tecniche che esamino nel libro, invece, non c’è una legge chiara che dica cosa può fare la polizia, cosa può fare il pubblico ministero, come il giudice può utilizzare quei dati. Ma il processo penale è fatto di regole: il cittadino deve sapere e comprendere che quello che conta non è l’output, non è la condanna o l’assoluzione, è il fatto che ci si sia arrivati nel rispetto di determinate regole.”

Uno screenshot può bastare come prova in un processo?

“Il tema è l’integrità e l’autenticità del dato. Se oggi apri un fascicolo, di screenshot ne trovi a centinaia, e non è un fenomeno solo italiano: in Spagna, ad esempio, la Corte suprema si è pronunciata già nel 2015 proprio su alcuni screenshot che la difesa contestava come inaffidabili. C’è però l’altra faccia della medaglia: il sistema giustizia non può disporre una perizia o una consulenza tecnica per ogni singolo screenshot. La strada allora è un’altra: anziché portare lo screenshot, portiamo il telefono. Gli americani, anni or sono, parlavano di “junk science”, scienza spazzatura: noi oggi dobbiamo difenderci dalla “prova digitale spazzatura”. E il giurista non può più occuparsi solo di diritto: se non sa che le storie su Instagram spariscono dopo ventiquattro ore, che su Snapchat i contenuti si autodistruggono, che a volte il provider non li conserva e quindi non esistono più, finisce per adottare soluzioni giuridiche inadeguate, perché muovono da un presupposto tecnico errato. Ma la domanda, alla fine, resta quella di prima: vorresti essere giudicato sulla base di un’informazione così aleatoria, che nessun tecnico ha controllato?”

Con i deepfake, quanto possiamo ancora fidarci di ciò che vediamo?

“È in corso una guerra tra chi produce deepfake e le aziende che sviluppano software per individuarli. Alcuni falsi sono riconoscibili a occhio nudo, molti no. E allora nemmeno il giudice, che è umano come noi, riesce a riconoscerli: servono software, e questo pone un problema di costi, soprattutto per la difesa, e di parità delle armi. La falsità può essere totale, ma anche parziale, e sono i casi più insidiosi: quella pistola era rossa e io ero certo che fosse nera, avevo un coltello da cucina e non un coltello a serramanico. Si tratta di dettagli che possono incidere notevolmente sulla vicenda giudiziaria. Il rischio, però, è anche opposto: pensare che tutto sia falso perché tutto può essere falsificato. Ci sono già casi, non molti in Italia ma diversi in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in cui l’esperto risponde che non è in grado di stabilire se l’immagine sia autentica, oppure fornisce una percentuale di autenticità: da lì ci si sposta sul terreno della probabilità e dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Allora mettiamoci nei panni del cittadino: sei indagato, ti arriva quell’immagine e sei convinto che sia falsa. Vorresti essere giudicato sulla base di quell’immagine o vorresti che un esperto la analizzasse?”

Nel libro descrive anche la “false friend technique”, i profili falsi usati per infiltrarsi in una cerchia di contatti. È legale?

“Siamo di fronte a un poliziotto che si traveste in ambiente digitale, cosa molto più semplice che nel mondo analogico: se voglio entrare in casa tua sotto mentite spoglie devo travestirmi; in rete metto una foto su un profilo creato ad hoc e ti chiedo l’amicizia. L’obiettivo è entrare nella tua cerchia ristretta: a quel punto quei contenuti sono liberamente accessibili. È una tecnica diffusissima in numerosi ordinamenti e limiti legali non ce ne sono. Ci sono profili processuali seri: il “nemo tenetur se detegere”, il diritto alla riservatezza, il fatto che si usi un inganno per ottenere informazioni che altrimenti non si otterrebbero. Anche in questo caso, numerose pronunce delle corti escludono qualunque frizione con i diritti fondamentali, atteso che l’utente ha accettato liberamente la richiesta. Certo, ma l’ha accettata sulla base di un presupposto non reale: se avessi saputo che chi mi chiedeva l’amicizia era un agente, non avrei mai accettato. E allora la domanda diventa più generale: per prevenire e contrastare i reati vale tutto? Lo Stato può ingannare il cittadino per ottenere qualunque informazione?”

Quanto è diffuso il monitoraggio dei social prima ancora che scatti un’indagine, e cosa cambia per un cittadino comune?

“Molto. Se ne sono accorte per prime le autorità di intelligence: la letteratura scientifica ci dice che gli agenti segreti lavorano moltissimo con informazioni open source raccolte nei social. Poi se ne sono accorte le autorità di pubblica sicurezza a fini di prevenzione che analizzano, ad esempio, tutti i post pubblicati in una determinata zona per prevenire flash mob illegali o attività criminali. E qui dico: meno male, ben venga che la polizia pattugli i social come pattuglia le strade. Il punto, di nuovo, è il come: in fase di prevenzione spesso non si indaga su una persona specifica e il rischio è scivolare in forme di sorveglianza di massa su un territorio, guarda caso in zone caratterizzate da problematiche sociali. In Belgio una legge individua le aree di raccolta dei dati con un criterio geografico: sono le periferie più disagiate. Per il cittadino entra poi in gioco il chilling effect: se so di essere sorvegliato mi limito in quello che faccio, è il panopticon. Il messaggio che passa spesso è “se non hai niente da nascondere non hai niente da temere”, ma non è vero. Quindi: continueresti a pubblicare le stesse foto, a condividere le stesse cose anche solo con i tuoi amici, a tenere gli stessi comportamenti se sapessi di poter essere teoricamente osservato senza alcun limite? Esiste un diritto a non essere permanentemente osservati?”

In una frase, perché questo libro riguarda anche chi non si occupa di diritto?

“Perché parla del rapporto tra i cittadini e le limitazioni delle libertà nel corso del procedimento penale, dentro una realtà nuova governata dalle piattaforme e da chi governa le piattaforme. Quelle informazioni sono conservate dai grandi provider e l’autorità inquirente ha bisogno di bussare alla loro porta: il modello in cui indaga solo lo Stato con le sue forze non è più adeguato, perché i dati sono detenuti da privati che si muovono secondo logiche economiche e non di giustizia. Servono regole a livello sovranazionale, è una cosa che l’Italia da sola non può fare. Il legislatore europeo ha cominciato a muoversi con il regolamento sulle prove elettroniche. Il diritto è sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia: noi la stiamo rincorrendo, ma l’importante è regolamentare. Perché io, come cittadino, voglio vivere in uno Stato in cui la limitazione della libertà sia l’eccezione e, in quanto eccezione, deve essere dettagliatamente disciplinata da una legge. È la legge che garantisce la libertà”.