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di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*

Il Dubbio, 7 novembre 2024

In materia di prevenzione, il Tribunale di Milano ha sviluppato una prassi, per il momento circoscritta al solo Foro ambrosiano, che fa ben comprendere quale sia l’espansione applicativa che la “legislazione antimafia” può ancora sprigionare. Ci riferiamo alle procedure di amministrazione giudiziaria, applicate ai sensi dell’art. 34 del D. L. vo 159/ 11, che stanno riguardando svariati settori imprenditoriali, dalla logistica alla ristorazione, dalla moda alla grande distribuzione, per arrivare di recente alle banche. L’amministrazione giudiziaria, pur non essendo una misura ablativa come la confisca, sospende la governance aziendale. Spossessa l’imprenditore della sua impresa, per un periodo più o meno lungo di tempo, al fine di sottoporla ad una forzata “sanificazione aziendale”, sotto il controllo del giudice delegato. Lo Stato, dunque, nomina nuovi amministratori, i quali, a loro volta, scelgono nuovi manager e nuovi consulenti. Ben si immagina quali possano essere le conseguenze di una simile intrusione per imprese non solide, le quali non possono sopportare l’irrigidimento di tutte le policies aziendali che una simile “statalizzazione” porta inevitabilmente con sé.

È ovvio, allora, che l’intervento pubblico nell’economia privata - in un sistema che si vorrebbe capitalistico e liberista, non statalista e massimalista - debba essere ispirato a massimo rigore nella individuazione dei suoi presupposti applicativi. Il fine di recuperare un’azienda al tessuto legale, infatti, giustifica i mezzi invasivi che vengono utilizzati solo se si riscontrano, da un lato, fatti e circostanze idonee a determinare l’inserimento della stessa in un circuito economico illecito e, dall’altro, la strutturale incapacità della governance di scongiurare un tale rischio, se non la deliberata volontà di causarlo. Esiste, altrimenti, l’altra misura di prevenzione, assai meno invasiva, del controllo giudiziario, che consiste in una forma di accompagnamento e tutela dell’imprenditore nel proprio percorso di risanamento.

La prassi ambrosiana, tuttavia, ci mostra che l’amministrazione giudiziaria - cioè la privazione dell’imprenditore dell’amministrazione della propria impresa - viene applicata anche alle vittime del reato o alle condotte caratterizzata da mera colpa organizzativa. Sono i casi, ad esempio, che hanno di recente visto protagoniste le due società sportive dell’Inter e del Milan, persone offese dal reato, per un tentativo di infiltrazione mafiosa nelle loro rispettive tifoserie. La procura, per tali società, ha per il momento solo paventato il ricorso alla amministrazione giudiziaria, avviando un “contraddittorio preventivo” - che non pare neanche essere previsto dalla normativa attuale - nell'auspicio che le due società si adoperino, rendendone conto alla autorità giudiziaria, per una rescissione dei contatti pericolosi ed attivino una auto- bonifica. Ma se le due società non riusciranno a dimostrare di aver risolto le circostanze che le avrebbero finora esposte al condizionamento di organizzazioni mafiose, l’applicazione di una misura di prevenzione sarà inevitabile, sebbene nei confronti di una vittima del reato. E qui sta il problema, quando uno strumento pensato per le imprese colluse viene esteso a quelle soggiacenti!

Come può un soggetto privato, vittima di una intrusione occulta e violenta nelle proprie dinamiche imprenditoriali, liberarsi dal giogo criminale con le proprie forze? Quali adempimenti, oltre la denuncia alla autorità giudiziaria dei fatti costituenti reato, potrebbe o dovrebbe mettere in atto? Di quali strumenti dispone, nel caso di specie, una società sportiva per controllare le attività, i precedenti, la biografia di decine di migliaia di tifosi e selezionare quali, ad esempio, possono entrare nello stadio e quali no? E, soprattutto, è giusto stringere d’assedio un imprenditore, tra la mafia che lo vessa o lo Stato che lo minaccia di spogliarlo della sua azienda? Sono tutte domande retoriche, che servono a far comprendere quanto sia indebita questa ulteriore e sicuramente non necessaria estensione dello strumento di prevenzione, ormai giunta alla pretesa di “prevenire la colpa” o di colpire le vittime, prima che diventino colluse, prevenendo persino se stessa. In realtà, nella desolante inerzia di qualsiasi politica di sostegno dell’economia legale e di contrasto del crimine organizzato (che non si fa, certo aumentando il catalogo dei reati ed i limiti edittali delle pene), alla magistratura è stato delegato non solo il compito della punizione dei reati, ma anche quello della prevenzione dei fenomeni criminali, che viene sempre più spesso declinato con tratti eticizzanti, a causa di una legislazione ancora vaga e sempre più onnivora. Così, assumere il controllo statale dell’economia privata rischia di non rispondere più a canoni di eccezionalità e di diventare invece, come spesso è accaduto con gli istituti di prevenzione, la reazione ordinamentale più frequente, immediata e diretta. Aumentando così i dubbi e le preoccupazioni di chi vede ormai la prevenzione come uno strumento di controllo sociale.

*Osservatorio misure di prevenzione dell’Unione camere penali italiane