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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 11 ottobre 2023

Ritorna a gran voce il dibattito intorno ad uno degli istituti più dibattuti e divisivi del sistema processuale penale italiano: la prescrizione. Sebbene considerata, da alcuni, indispensabile strumento di civiltà giuridica e di contrasto all’irragionevole durata dei processi, da altri, strumento che frusta le esigenze di chi, domandando giustizia, per via del mero decorso del tempo, se la vede negare a tutto “vantaggio” di chi quel reato ha commesso, non andrebbe tuttavia mai dimenticata la sua intima finalità: l’istituto della prescrizione è espressione prima di tutto - di un ben preciso concetto, ossia che con l’allontanarsi del momento della commissione del reato si affievolisce sempre piu? la funzione della pena, dal punto di vista general- preventivo e, ancor piu?, da quello special-preventivo.

A dimostrazione di quanto questa materia sia più viva che mai, valga ricordare come non meno di un paio di settimane fa chi scrive commentava (con qualche riserva) l’intenzione attribuita al guardasigilli Nordio di modificare il regime di decorrenza del termine prescrizionale non più, come ora, dal tempus commissi delicti - quindi dal momento di consumazione del reato - bensì da quello della scoperta da parte dell’Autorità inquirente, momento che formalmente si fa coincidere con l’acquisizione della notizia di reato e la sua immediata iscrizione a registro da parte del Pubblico Ministero.

È notizia di pochi giorni fa quella per cui la Commissione giustizia della Camera ha votato come testo base la proposta di Pietro Pittalis di Forza Italia, che, come detto sia dallo stesso autore sia dal relatore di maggioranza Andrea Pellicini (FdI), porterebbe a un ritorno alla ex Cirielli, dunque ad un’autentica prescrizione a carattere interamente sostanziale. In buona sostanza il tempo di estinzione dei reati correrebbe in tutti i gradi di giudizio, cancellando tanto l’improcedibilità della riforma Cartabia quanto il blocco dopo la sentenza di primo grado della riforma Bonafede e impedendo la dichiarazione della prescrizione in fase di impugnazione come previsto dalla riforma Orlando.

La riforma Cartabia, come noto, introduceva una prescrizione processuale (rectius improcedibilità dell’azione penale) fissando un termine temporale entro il quale avrebbero dovuto concludersi i giudizi di impugnazione, altrimenti il processo si sarebbe estinto. Molteplici - come noto sono state le questioni sollevate dal nuovo impianto normativo, tanto sul piano della costituzionalita? quanto dal punto di vista processual- penalistico e operativo.

Con l’attuale proposta si va verso un ritorno anche in secondo e terzo grado della prescrizione sostanziale (cioè l’estinzione del reato e non del processo) che scatta una volta trascorso un tempo equivalente al massimo della pena prevista (aumentato, di regola fino a un quarto, per effetto delle interruzioni). Sulla base del testo licenziato, del tutto provvisorio, si tratterebbe di una modifica ai due articoli del codice penale in materia di sospensione e interruzione del corso della prescrizione.

L’idea della prescrizione processuale nasce, per l’appunto, dall’equivoco che la prescrizione sostanziale sia funzionale a garantire la ragionevole durata del processo. E, tuttavia, tale assunto è destinato a rivelarsi fallace se si guarda alle due finalità effettive della prescrizione sostanziale: da un lato, la funzione rieducativa della pena, che sarebbe frustrata se la pena fosse eseguita a troppa distanza dalla commissione del fatto, dall’altro, l’oblio che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato, riducendo progressivamente l’interesse alla sua persecuzione. Tanto la funzione rieducativa della pena quanto l’oblio sulla memoria del reato, connesso al trascorrere del tempo, esigono che i termini di prescrizione siano commisurati non alla durata del processo ma alla distanza tra il tempo di commissione del reato e quello di espiazione della pena; dunque, è solo in rapporto a tali estremi che va valutata l’adeguatezza dei termini di prescrizione.

Le tappe successive della proposta di legge seguiranno l’ordinario iter parlamentare: successivamente alla presentazione degli emendamenti al testo base adottato in Commissione Giustizia, per la cui scadenza era stata calendarizzata la data del 9 ottobre, il provvedimento sembrerebbe esser atteso in Aula alla Camera il 27 ottobre; sempre che non arrivi prima il Guardasigilli Nordio, anch’egli deciso a rinnovare la materia, con un disegno di legge di fonte governativa.

*Avvocato, Direttore Ispeg