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di Francesco Petrelli*

Il Riformista, 3 maggio 2025

Il “giro di vite” procura consenso facile. Mettere in competizione libertà e sicurezza è l’effetto più grave del provvedimento. Dietro l’ennesimo abuso della decretazione d’urgenza nella materia penale, restano così svelate le finalità strumentali, puramente “acceleratorie”, dell’iniziativa del Governo. Ma la censura, oltre che il metodo, deve attingere anche il merito. L’Unione, infatti, già nel novembre dello scorso anno aveva indetto un’altra astensione e riunito a Roma per la prima volta l’Accademia dei costituzionalisti e dei sostanzialisti, proprio per denunciare la grave violazione da parte delle norme penali contenute nel “pacchetto sicurezza” dei princìpi costituzionali di ragionevolezza, offensività, determinatezza, eguaglianza e proporzionalità ed il totale tradimento dei valori fondamentali del diritto penale liberale.

Violazioni e tradimenti che gli emendamenti al testo originale non hanno in alcun modo sanato. Restano intatte, ed in parte anche aggravate, le irragionevolezze e gli spropositi di questa iniziativa legislativa, dimostrando come dietro l’impronta securitaria, autoritaria e illiberale di quella legge si nasconda l’incapacità di porre in campo un serio e reale “incremento della sicurezza” dei cittadini, diffondendo sussidiariamente nella collettività una qualche “percezione di sicurezza”.

Il “giro di vite” procura sempre consenso e plauso unanime a favore di chi lo pratica e genera attorno a sé un’estesa aura di rassicurazione. Queste potenzialità, ben note alla politica, hanno garantito in ogni tempo il successo di simili espedienti. Occorre, tuttavia, rilevare come questo “pacchetto sicurezza” per la vasta eterogeneità degli interventi, tutti sapientemente collocati nell’immaginario del disordine sociale (accattonaggio, occupazione di immobili, rivolte in carcere e CPR, violenza a Pubblici Ufficiali, blocchi stradali, daspo urbani, imbrattamenti, madri e bambini in carcere …), e per la sua generalizzata carica penitenziario, non potranno certamente produrre alcun concreto aumento della sicurezza, al tempo stesso espandono l’illusorio potere salvifico della formula “più carcere, più sicurezza”, e portano alle sue estreme conseguenze l’inganno circa il potere risolutivo dello strumento penale.

Ma sarebbe ingenuo immaginare che simili interventi si risolvano semplicemente in una sorta di gioco virtuale ed in una sostanzialmente innocua truffa delle etichette. Si instaura, infatti, attraverso questo intervento legislativo, ideologicamente attrezzato, un diverso rapporto fra Stato e cittadino, fra autorità e libertà. Si indicano alla pubblica opinione non tanto singole condotte di reato, ma piuttosto categorie di rei: gli imbrattatori, gli occupanti, i manifestanti, i disobbedienti, le madri borseggiatrici, i detenuti in rivolta. Ovvero reati pensati per tipi di autore da additare al pubblico e da criminalizzare in quanto tali.

Ne esce fuori una idea di società disciplinare nella quale è sufficiente una denuncia affinché un Questore in tenera età, la “eccezionale rilevanza” che impedisce il differimento della pena riguarda il “pericolo di commissione di ulteriori delitti” e non la qualità e gravità degli stessi, con la conseguenza che un alto rischio di recidiva anche se di reati bagatellari conduce in carcere la donna incinta, circostanza che era esclusa dal fascistissimo codice Rocco del 1930.

Per non dire della tutela iperbolica ed ipertrofica dei tutori dell’ordine. Sembra una vetrina di quel “museo degli orrori” delle politiche criminali della contemporaneità, di cui parla Emilio Dolcini. Ma ciò che appare più grave è che con questo intervento si mettono tragicamente in competizione i princìpi di libertà con quelli di sicurezza, come se si trattasse di un super-valore al quale poter sacrificare ogni altro principio, dimenticando, invece, che senza libertà non vi può essere vera sicurezza.

*Presidente Unione Camere Penali Italiane