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di Emanuele Bonini

La Stampa, 2 agosto 2022

La Corte di giustizia dell’Ue fa chiarezza con due sentenze che coniugano diritti dell’infanzia e protezione internazionale. I minori sono sempre minori, e la loro protezione va sempre garantita, anche se si tratta di extracomunitari. La Corte di giustizia dell’Ue fa chiarezza, con due sentenze che coniugano diritti dell’infanzia e protezione internazionale.

Due casi diversi, quelli esaminati dai giudici di Lussemburgo, ma entrambi con un elemento in comune, i minorenni non accompagnati. Si tratta di persone sole, che arrivano a bussare alle porte dell’Europa senza i genitori, ma con parenti già su suolo comunitario. Per loro si chiarisce che le regole Ue in materia di asilo non possono prevedere l’automatica chiusura delle porte dell’Unione.

In un primo caso, si stabilisce che di fronte a un rifiuto delle autorità, si può fare appello contro tale decisione se un membro della famiglia, anche uno zio o un cugino, soggiorna già regolarmente nel Paese membro dell’Unione europea dove il minore chiede di essere accolto e protetto. Nel secondo caso, se si vuole raggiungere qualcuno altrove in Europa, non si può dire in modo automatico, “no, mi spiace”.

Nel primo caso, quello di un minore che si vede respinto al momento dell’arrivo su suolo europeo, si stabilisce che non vale solo ed esclusivamente il regolamento di Dublino, il dispositivo che regola il funzionamento del sistema di asilo. Questo va “letto in combinato” con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In virtù di questo, va riconosciuto sempre “un diritto di ricorso giurisdizionale al minore non accompagnato”.

Nel secondo caso, invece, si opera dunque la distinzione tra il Paese di primo ingresso, responsabile per la gestione del migrante, e il Paese di destinazione finale. Qui, se un cittadino non europeo arriva in Italia per chiedere di ricongiungersi al parente che si trova in Germania, o in Belgio, le autorità italiane non possono dichiarare inammissibile la domanda di protezione per il fatto che i genitori o i parenti del minore non accompagnato hanno ricevuto protezione nell’altro Paese. Solo se il richiedente asilo ha già beneficia già di tutela la richiesta può essere considerata come “inammissibile”.

In nome del diritto della famiglia e del ricongiungimento famigliare, anche se i parenti che avessero ottenuto protezione in Spagna e poi si fossero spostati in un altro Stato membro dell’Ue, come ad esempio il Portogallo o la Francia, la condizione di divieto di ammissibilità della domanda del minore “non può essere annullata”.