sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Nicola Apollonio


Gazzetta del Mezzogiorno, 13 settembre 2020

 

Sembra che per la malagiustizia non ci sia mai fine. E sembra che non sia affatto vero che la detenzione in carcere, oltre che per punizione per i reati commessi, serve anche come mezzo di riabilitazione. È vero, semmai, che al detenuto vengono applicate prassi distorte e arbitrarie, come pene suppletive per i delitti consumati.

Dimenticando, per esempio, che il detenuto è pur sempre un essere umano, dal quale la Giustizia deve sì pretendere il saldo del conto, ma senza accanirsi contro di lui introducendo nell'ordinamento giudiziario, di fatto, una specie di istituto del "confino".

Capita spesso che molti detenuti vengono assegnati o trasferiti in carceri distanti diverse centinaia di chilometri dal luogo di residenza e, soprattutto, dal luogo in cui si celebrano i processi a loro carico, con predilezione per la Sicilia e la Sardegna o per città dell'estremo nord come Tolmezzo, che si trova al confine con l'Austria.

Ci sono imputati baresi, per esempio, ristretti ad Agrigento, Nuoro, Torino o in altre località difficilmente raggiungibili. Per cui, a questi detenuti viene in qualche modo precluso il diritto a mantenere i rapporti con i familiari, elemento fondamentale del trattamento rieducativo previsto dall'ordinamento penitenziario, in rispetto dell'art. 27 della Costituzione, molto chiaro sul fatto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

E qui s'innesta un altro problema, che riguarda l'esercizio del diritto di difesa. L'avvocato difensore, solitamente scelto nell'ambito del Foro più vicino all'Autorità giudiziaria competente, si trova ad avere difficoltà a predisporre adeguatamente la linea difensiva (incontrando il proprio assistito ed esaminando con lui gli atti del processo) perché non ha il tempo per raggiungere le sedi disagiate dove l'imputato è stato trasferito.

"Qualche volta - dice un noto avvocato che preferisce l'anonimato - è accaduto che tali trasferimenti siano avvenuti in pendenza dei termini, notoriamente ristretti, per la proposizione della richiesta di riesame innanzi al Tribunale della libertà".

Ed è pure successo che ad alcuni detenuti con necessità di particolari trattamenti sanitari, non solo è stata preclusa la possibilità di usufruire di centri ospedalieri penitenziali, ma anche di farsi visitare a proprie spese dal proprio medico curante.

Eppure, si tratta di un diritto garantito dall'art. 11 dell'O.P. a tutti i detenuti. Ora, alla luce di queste discutibili prassi, si può dire che si tratta di iniziative assolutamente arbitrarie e non rispettose della normativa vigente. Qualche volta, a fronte delle richieste di chiarimenti in ordine ai trasferimenti "fuori sede", il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si è limitato a rispondere che "l'assegnazione nell'attuale sede penitenziaria è stata disposta anche per ragioni di sicurezza e per esigenze penitenziarie che permangono, in virtù del potere-dovere riconosciuto dalla legge all'Amministrazione penitenziaria di individuare per ogni detenuto l'istituto più idoneo".

Ma, al di là delle ipotetiche "ragioni di sicurezza", il Dap sembra dimenticare che l'art. 14 L n. 354/75, dopo un doveroso richiamo al principio-guida relativo all'all'effettuazione del trattamento rieducativo, afferma testualmente: "Per le assegnazioni sono inoltre applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'art. 42". Che così recita: "I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari".

Quindi, i "motivi di sicurezza" posti a base di un trasferimento devono essere "gravi e comprovati", e questo vuol dire necessariamente anche "esplicitati e noti". In più, il secondo comma del citato art. 42, stabilisce che "Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie".

La malagiustizia, quindi, non è soltanto quella che attiene a situazioni di errori giudiziari, ma anche a situazioni di ritardi e inefficienza del servizio. E provoca, la malagiustizia in Italia, una crisi di fiducia e un palpabile scoramento dei cittadini nei confronti dello Stato.

Tutti sanno che uno Stato serio deve garantire il rispetto delle regole sul trattamento e la tutela delle esigenze di sicurezza in ogni istituto penitenziario, e quindi anche in quelli vicini al luogo di residenza dei detenuti.