di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 11 dicembre 2019 n. 50007. Il tentativo di preservare la continuità aziendale non autorizza l'imprenditore a non versare l'Iva prediligendo il pagamento di altri creditori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 50007 di ieri, respingendo il ricorso del rappresentante legale di una Srl condannato per l'omesso versamento degli oltre 300mila euro indicati nella dichiarazione annuale.
L'imputato si era difeso sostenendo di essersi trovato di fronte a una scelta obbligata per non chiudere i battenti e licenziare i dipendenti. Secondo la III sezione penale tuttavia l'esimente della forza maggiore "postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente". In questo senso, prosegue la decisione, la giurisprudenza di legittimità "ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante".
Non rileva dunque che "la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario".
Del resto, argomenta la Cassazione, "il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili". Per cui, "ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria". Insomma, "l'obbligo di accantonamento è strettamente collegato alla natura giuridica di profitto del reato delle somme non versate a titolo di Iva".
La Corte ricorda poi che, in caso di condanna, le somme non versate a titolo di Iva sono destinate a essere sottratte al patrimonio del reo, "essendo già a monte destinate alla collettività". Non è dunque possibile consentire che l'autore del reato possa autofinanziarsi "con risorse non proprie", con quelle cioè già destinate alla collettività, "percependo così il profitto illecito del reato e reimpiegandolo, sottraendolo così anche alla confisca obbligatoria".
Tornando al caso specifico, "dall'analisi dei dati documentali - conclude la sentenza - la Corte di appello ha ritenuto che la crisi aziendale non fosse assoluta e che l'omesso versamento dell'Iva fu solo il frutto della scelta volontaria e discrezionale dell'imprenditore, il quale, pur avendo le risorse, essendo risultato provato che l'iva da versare era entrata nel patrimonio sociale, aveva scelto di pagare altri creditori".










