di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2020
Corte di cassazione - Sentenza 8 settembre 2020 n. 25424. Il legittimo impedimento dell'imputato a comparire nel processo per motivi di salute, deve essere esteso a quei casi in cui il soggetto pur essendo trasportabile non è di fatto in grado di partecipare attivamente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25424 dell'8 settembre, accogliendo (con rinvio) il ricorso di una donna indagata per peculato.
La ricorrente, affetta da neoplasia, aveva ottenuto due rinvii in quanto bisognosa di assoluto riposo a seguito in un nuovo intervento per fronteggiare la recidiva della malattia e del successivo trattamento chemioterapico. Disposto un accertamento, il medico della Polizia attestò che l'imputata presentava una "condizione clinica che consente il trasporto a mezzo ambulanza". Sulla base di tale presupposto la Corte di appello rigettò la richiesta di rinvio e celebrò il processo.
Di diverso parere la VI Sezione penale che ricorda come "l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale che risulti superiore a qualsiasi sforzo umano, prescindendo cioè dalle condizioni psico-fisiche in cui versa l'imputato, in quanto la garanzia sottesa all'esercizio del diritto di difesa comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge".
Inoltre, argomenta la Corte, "non è chiaro perché la stessa situazione che aveva giustificato il rinvio delle udienze dell'1/04/2019 e del 6/06/2019 fu ritenuta non idonea a configurare il legittimo impedimento per la successiva udienza del 12/06/2019".
Sotto altro profilo, prosegue la decisione, "in una situazione ampiamente comprovata documentalmente, non è stato spiegato perché il mero fatto che l'imputata potesse raggiungere in ambulanza il Tribunale, circostanza, questa, già di per sé rivelatrice del precario stato di salute della stessa - potesse garantire, nonostante la perdurante e obiettivamente grave situazione psicofisica, che l'imputata fosse in condizioni di partecipare attivamente al processo".
Lo "sforzo" che alla donna fu "ingiustificatamente" richiesto di compiere, dunque, "era inesigibile perché in contrasto con due principi fondamentali del nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la impossibilità di imporre al malato stress psico-fisici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili, quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non siano compromesse da patologie rilevanti".
Del resto, conclude la Corte, la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale dell'imputato, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare. Ne consegue che il processo avrebbe dovuto essere rinviato.










