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di Paolo Luca*

Corriere dell’Alto Adige, 15 novembre 2024

Continuano gli attacchi rabbiosi del fronte governativo contro la magistratura per le decisioni sgradite in materia di immigrazione. La colpa, sostiene tra gli altri il ministro e vice presidente del consiglio Salvini, è dei giudici comunisti, che fanno politica senza averne titolo, in quanto non legittimati dal voto popolare. Gli fa eco addirittura Elon Musk, affermando che “questi giudici se ne devono andare”. Nella visione di chi attualmente guida il Paese, e non solo, la magistratura dovrebbe assecondare l’azione di governo, allineandosi al potere esecutivo in posizione collaterale e servente, divenendone, si potrebbe dire, il cane da guardia. Silvia Albano, una dei giudici nel mirino, è stata costretta a sottolineare che “In tasca non abbiamo il libretto di Mao né il Capitale di Marx, ma la Costituzione”.

Una precisazione necessaria, rivolta soprattutto all’opinione pubblica, disorientata dal crescente clima conflittuale e indotta alla sfiducia verso chi esercita il potere giudiziario. Il ruolo della magistratura, la posizione del singolo magistrato, sono da almeno due secoli, in ogni società sviluppata, un momento di sofferenza istituzionale. Non che gli altri istituti godano al contrario di buona salute. Parlamenti inconcludenti e litigiosi, governi incapaci di dirigere, pubblica amministrazione indolente ed irresponsabile sono i rilievi mossi in ogni tempo e in ogni dove a questo o quel potere, a questo o a quell’organismo. Ma queste sono patologie del sistema, rispetto alle quali sono prospettabili, e talvolta realizzate, soluzioni positive. Quello della funzione giudiziaria è, invece, un malessere fisiologico, che stenta a trovare rimedi soddisfacenti nei meccanismi istituzionali.

Ciò dipende dal carattere proprio dello ius dicere, che non può agire in base al principio cardine di ogni democrazia, quello di maggioranza. Al volere della maggioranza spetta stabilire che non si deve rubare, non accertare se in una particolare situazione Tizio abbia o meno rubato. Proprio perché la legittimità del giudizio risiede nelle garanzie dell’imparziale accertamento dei fatti, essa non può dipendere dal consenso della maggioranza che certamente non rende vero ciò che è falso né falso ciò che è vero. Si può, si deve giudicare in nome del popolo, ma il popolo non può giudicare. A maggioranza non si stabilisce la ragione o il torto. Lasciando il compito ad un organo imparziale si difende il popolo eterno, quello che trova la sua identità nei principi della Costituzione, dal popolo attuale delle maggioranze occasionali e volubili. Necessità di un organo terzo non espressione della maggioranza ed esigenza, propria di ogni democrazia, che l’operato di ogni potere sia in qualche modo controllato, che ogni potere sia responsabile, su questa tensione si fonda la sofferenza istituzionale che investe l’operato della magistratura circa la sua legittimazione a svolgere il compito affidatole.

Nella nostra Costituzione i principi fondanti la legittimazione della magistratura sono la soggezione soltanto alla legge (art. 101) e la nomina per concorso (art. 106). Costituiscono principi serventi l’autonomia e l’indipendenza da ogni altro potere garantiti dal Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104) e la garanzia di inamovibilità (art. 107). In genere si pone a fondamento legittimante l’esercizio della giurisdizione la professionalità: è il sapere di diritto che rende democraticamente accettabili le decisioni dei magistrati.

Tuttavia le attuali durissime critiche della maggioranza di governo non attengono alla mancanza di professionalità, quanto al fatto che essa sarebbe usata in modo distorto non per finalità di giustizia, bensì di lotta politica. Diventa quindi centrale la precisa definizione del principio di soggezione alla legge. Il proprium del giudice si appunta nella sua posizione di terzietà, nel risolvere casi particolari e nell’essere la sua azione rivolta al passato. Tutto ciò lo differenzia dal politico, che è di parte, portatore cioè di determinati interessi e la cui azione, di norma ha carattere generale ed è rivolta al futuro.

Il giudice è sovente costretto a confrontarsi con problemi del tutto nuovi ed è guidato nelle sue responsabilità decisionali da norme programmatiche, spesso di livello comunitario, che si intersecano con le leggi nazionali. Le norme esistono e hanno una loro efficacia solo con l’applicazione concreta, dal momento che nessuna norma esiste ed opera indipendentemente dalla sua interpretazione ed applicazione.

Quando si affrontano temi delicati e valori confliggenti, come in materia di immigrazione, è inevitabile che le decisioni giudiziarie, soprattutto in una società pluralista e caratterizzata da un politeismo di valori, debbano tenere in massima considerazione la tutela dei diritti fondamentali della persona. Non bisogna mai dimenticare che la decisione giudiziaria è un fatto solitario. Il magistrato, nell’agire e nel decidere, non deve muoversi in base ad un input di una più o meno qualificata opinione pubblica, non deve chiedere assensi. Se opera seguendo il faro della Costituzione, è solo ma non isolato, perché vive in consonanza di fondo con le altre istituzioni e con i cittadini.

*Ex Procuratore capo del Tribunale di Belluno