di Giovanni Flora*
Il Riformista, 19 ottobre 2024
Un qualche cosa, dunque, che renderebbe più grave il nuovo delitto commesso in conseguenza di una constatata “insensibilità” del “reo” alla condanna precedentemente subita, indice di maggior capacità a delinquere. E questo è il primo punto su cui riflettere in una prospettiva di rifondazione del sistema sanzionatorio. Il recidivo sarebbe dunque soggetto tendenzialmente inemendabile e, in caso di recidiva reiterata, irrimediabilmente perduto. La logica è dunque, apparentemente, quella della maggiore rimproverabilità in chiave etico-retributiva. In realtà il sistema costruisce, sotto le mentite spoglie di una circostanza aggravante, un “tipo di autore”, “il recidivo” (infatti il codice elenca subito dopo le figure del delinquente abituale, professionale o per tendenza, al cui riconoscimento consegue, oltre agli aumenti di pena per recidiva, anche l’applicazione di misure di sicurezza, in un mix irrisolto di maggiore rimproverabilità e di pericolosità “qualificata”).
Ma che la recidiva non possa essere propriamente qualificata come circostanza aggravante è da tempo sostenuto dalla dottrina più autorevole. Si tratta di qualificazione dogmatica palesemente contraria alla realtà delle cose: è palesemente illogico che la reiterazione di un delitto, dopo una precedente condanna definitiva, possa rendere più grave il nuovo delitto. E la “natura delle cose” non può essere arbitrariamente forzata dal legislatore. Del tutto illogico, altresì, che la recidiva possa comportare l’allungamento dei tempi di una auspicabilmente reviviscente prescrizione. Quasi che la prescrizione sia un premio che deve essere “meritato”. Insomma, in una riforma organica del sistema sanzionatorio, non più eludibile, la recidiva, espunta dal novero delle circostanze, potrebbe, innanzitutto, assumere un ruolo nella fase della commisurazione della pena da irrogare in concreto, come parametro di valutazione della capacità a delinquere, declinata secondo parametri costituzionalmente conformi, all’interno di una nuova norma regolatrice della discrezionalità, tutta da riscrivere e che si inserisca in un sistema in cui le alternative al carcere, concedibili già in fase di cognizione, siano in numero assai più vasto ed articolato di quello attuale.
In secondo luogo, la recidiva potrebbe trovare adeguata considerazione in fase esecutiva al fine di costruire quel percorso individualizzato, funzionale al reinserimento sociale del detenuto, di cui “parla” (come “vox clamans in deserto”) il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinamento penitenziario; una vera utopia stanti le odierne disumane, vergognose condizioni del carcere e della giustizia penale in generale. Infatti, solo la drastica riduzione del numero dei reati, il ricorso al carcere davvero come extrema ratio, potrebbero far sì che durante l’esecuzione della pena si possa davvero trattare il condannato, anche recidivo, come essere umano e costruirgli un percorso che almeno non ne mortifichi la speranza della risocializzazione.
*Professore f. r. di Diritto penale nell’Università di Firenze










