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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2023

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28280 depositata venerdì, con riguardo alla riparazione per ingiusta detenzione. “Nell’ipotesi in cui, nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un’ordinanza del tribunale del riesame in materia di custodia cautelare, sia intervenuta la revoca della suddetta misura, non viene meno l’interesse ad ottenere la decisione da parte del Tribunale della libertà, quando l’indagato intenda ottenere una pronuncia sull’eventuale insussistenza degli indizi al fine della riparazione per ingiusta detenzione ovvero per escludere la possibile reiterazione della misura cautelare per lo stesso fatto”. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28280 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un uomo che era finito in carcere perché accusato di rapina.

Il Tribunale del Riesame di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Cassazione, aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso l’ordinanza del Gip di Pisa che aveva respinto l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.

Proposto ricorso, il difensore ha lamentato che il collegio cautelare aveva ritenuto la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione a seguito dell’assoluzione e della conseguente scarcerazione, senza considerare il perdurante interesse del ricorrente a una verifica circa i presupposti della gravità indiziaria ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

E la II Sezione civile gli ha dato ragione. “Nella specie - si legge nella decisione -, al cospetto di un’inammissibilità non originaria ma sopravvenuta e strettamente correlata al merito dell’impugnazione giacché la revoca della misura cautelare è conseguita all’assoluzione del ricorrente..., si imponeva la previa instaurazione del contraddittorio, stante la necessità di verificare in concreto il persistente interesse all’impugnazione del prevenuto”.

Inoltre, prosegue la decisione, se è vero in tema di ricorso avverso il provvedimento di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, nel caso specifico, la prima sede in cui l’imputato avrebbe potuto esprimere le proprie determinazioni in ordine al persistente interesse ad impugnare era il giudizio di rinvio. Sicché la procedura de plano ha compromesso il diritto al contraddittorio e le prerogative difensive dell’imputato, imponendo di conseguenza l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.