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di Massimo Adinolfi


Il Mattino, 23 dicembre 2019

 

È giusto o ingiusto che un reato sia prescritto, che l'azione punitiva dello Stato debba conoscere un termine temporale? Tra le molte domande che la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio suscita, questa domanda non v'è.

Ci si domanda quali effetti avrà la riforma Bonafede sui processi, si obietta giustamente che la gran parte delle prescrizioni precede e non segue la pronuncia di primo grado, e addirittura interviene nelle indagini preliminari. Poi ci sono quelli - compreso il presidente della Camera, Roberto Fico - che invece dicono che grazie alla prescrizione la fanno franca solo i ricchi e i potenti, cioè quelli che possono permettersi grandi avvocati, benché nessuno abbia mai fornito dati che suffraghino questo giudizio (eppure al Ministero hanno un signor servizio statistico), e quegli altri che, a rincalzo, sostengono addirittura che la riforma accelererà i processi, visto che quegli azzeccagarbugli degli avvocati non avranno più motivo per mettere in campo tattiche dilatorie.

Va bene, ognuno si formi la sua opinione, ivi compresi quelli che, con un grillino a via Arenula, vedono finalmente un ministro imbracciare, con vindice coraggio (e qualche clamorosa gaffe), la spada della Giustizia, ma si provi almeno a interrogarsi sulla concezione della pena che sta dietro l'idea che lo Stato debba inseguire e punire i colpevoli fino alla fine dei loro giorni.

Meglio di tutti l'ha detta un filosofo, Kant: prima di cessare di esistere, lo Stato dovrebbe eseguire anche l'ultima condanna. Kant parlava in realtà di assassini e pena di morte (Dio non voglia qualcuno ne riprenda le pagine e riproponga la misura!), ma il fondamento giustificativo rimane uguale: è la legge del taglione, l'unica che, secondo il filosofo, rende l'uguale con l'uguale. Senza sconti, senza indulgenze.

Una concezione strettamente retributiva: hai sbagliato, paghi, non importa se prima o poi. Il fatto è che da una simile concezione della pena il diritto si è progressivamente allontanato. L'articolo 27 della nostra Costituzione accoglie per esempio l'idea che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato: e cosa volete rieducare, a distanza di decenni dalla commissione di un fatto? Ma è l'intera visione del diritto penale che muta, in età moderna, quando rinuncia all'idea che far giustizia significa infliggere una sofferenza pari a quella che il colpevole ha inflitto: questo infatti è il taglione, anche nella raffinata versione dell'imperativo categorico kantiano. Questa è la legge romana di Nu ma o la faida longobarda.

È la sete di vendetta, che non sarà placata fino a che il colpevole non sarà punito. Dovesse essere raggiunto in capo al mondo, quand'anche fosse oramai in fin di vita: altro che prescrizione! È invece altra, tutt'altra la teoria - illuministica, liberale, garantista - per cui la pena viene comminata precisamente allo scopo opposto: non per vendetta, ma proprio per mettere il colpevole al riparo da essa.

Per risparmiargli la rivalsa, la rappresaglia, la ritorsione, il regolamento di conti. Per scongiurare futuri delitti, ma anche per trarre il colpevole in salvo dalla furia vendicatrice delle Erinni. Forse con qualche ottimismo ho detto prima che il diritto si è progressivamente allontanato da una simile visione, cupamente retributiva della giustizia. E forse, più amaramente, devo constatare che essa torna. Cosa accade infatti con la prescrizione del reato?

Il colpevole, non essendo stato individuato in tempo, non viene punito. Ma perché doveva essere punito: per dare soddisfazione alla vittima, o per prevenire altra violenza? In un'ottica risarcitoria, o preventiva? Nel primo caso, è palesemente un'ingiustizia, nel secondo no, perché a distanza di tempo possono ben mutare le esigenze di prevenzione. Ma l'articolo 27 dice inoltre che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva.

E l'articolo 111 impone che la legge assicuri la ragionevole durata del processo. Si tratta di garanzie fondamentali, per chi dovesse finire nelle maglie della giustizia, che, di nuovo, si giustificano solo se l'istituzione del tribunale non risponde esclusivamente all'esigenza di dar soddisfazione alla vittima, ma anche a quella di offrire tutele all'imputato.

E non v'è chi non veda come oggi sia la prima esigenza a muovere l'opinione pubblica, insieme a richieste di sempre maggiori interventi repressivi che invece di diminuire l'insicurezza sociale finiscono con l'accrescerla. Però il Pd, che aveva già votato contro la riforma Bonafede (quando al governo con Conte e Bonafede c'era la Lega) ora ha ottenuto almeno che dopo l'entrata in vigore se ne continui tuttavia a discutere. Nobile proposito. Tanto nobile quanto inutile.

Il Pd ha pure ottenuto una nuova disciplina delle intercettazioni, che dovrebbe, tra le altre cose, limitare la diffusione di quelle irrilevanti, e garantire meglio i diritti della difesa. Peccato che, nelle pieghe del provvedimento, sia detto che del materiale acquisito grazie alle intercettazioni ci si può avvalere anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione. C'è dunque una possibilità di estensione dell'uso di strumenti invasivi della libertà delle persone, che va al di là dell'espressa autorizzazione.

È vero che il ministro chiedeva anche di più: l'utilizzo dei trojan per tutto ciò che da esso emerge, anche al di fuori del procedimento autorizzato, ma la mediazione raggiunta suona anch'essa, oramai, come un insopportabile scrupolo garantista, che imbriglia ipocritamente l'azione dei magistrati. E così un'altra pietra all'edificio moderno del diritto è tolta, la ragione si vuole che stia tutta e sola dalla parte dei pm, e dell'immagine della giustizia resta solo la spada. Brandita con qualche goffaggine dal ministro alla crociata giustizialista, Alfonso Brancaleone Bonafede.