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di Luciano Violante

 

La Repubblica, 20 luglio 2021

 

La giustizia penale è da sempre il luogo dove lo Stato celebra la propria supremazia nei confronti dei cittadini. Nell'età premoderna la rappresentazione della supremazia avveniva durante l'esecuzione della pena, in forma pubblica e teatrale, mentre il processo era segreto. Nell'età moderna il terreno della rappresentazione è rovesciato, si sposta dalla esecuzione della pena alla pubblica celebrazione del processo, caratterizzato da adeguata teatralità: la toga nera, il rito scandito da passaggi noti solo ai clerici, il giudice su una pedana sopraelevata mentre le parti sono sotto di lui. L'esecuzione della pena, attraverso il carcere, è invece segreta.

Nei tempi moderni, inoltre, superate le pene corporali, la punizione consiste nella determinazione, effettuata dal giudice del processo, del numero di anni durante i quali il condannato sarà chiuso in un luogo separato dalla società. In questa separazione sta l'essenza della pena, mentre c'è un generale disinteresse per la vita in carcere. Quel condannato potrebbe essere mandato dall'amministrazione penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove manca persino l'acqua corrente, oppure a Bollate, dove ci sono celle singole, offerte di lavoro, occasioni di formazione culturale. Per il codice è tutto uguale.

La riforma Cartabia-Lattanzi rovescia questa prospettiva perché assegna al giudice del processo un compito diverso da quello di puro misuratore della durata della pena. Nei casi non gravi, il giudice dovrà favorire con misure concrete la ricostituzione del legame tra condannato e società, spezzato dal delitto. La Repubblica guadagnerà un cittadino; la criminalità perderà un suo potenziale manovale. L'estensione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche attraverso la valutazione della condotta tenuta dopo il reato, comporta la non inflizione della pena per le violazioni lievi per le quali si sia già manifestata resipiscenza.

L'archiviazione "meritata" è prevista per i reati non gravi quando l'indagato spontaneamente ripara i danni arrecati con la propria condotta. L'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi da parte del giudice che pronuncia la condanna, evita al condannato il passaggio dal carcere, oggi necessario. La sospensione del procedimento con messa alla prova valorizza, in caso di reati che non suscitino allarme, la correzione di condotte lesive degli interessi pubblici. Gli interventi a favore delle vittime del reato mettono in campo tutte le forme di giustizia riparativa e attenuano l'umana reazione vendicativa di chi ha subito il reato. Lo Stato guadagna il proprio primato sul terreno della democrazia non del dispotismo, rieducando non separando, rispettando non schiacciando.

Il Parlamento dovrà decidere se accettare il cambiamento e quindi scegliere coerentemente. La durata dei processi, in un moderno stato democratico, dev'essere determinata dalle procedure giudiziarie o dal giusto equilibrio tra libertà e autorità? Un processo pendente significa difficoltà con il passaporto, divieto di partecipare a gare pubbliche, carriera paralizzata, costi elevati, ludibrio della reputazione. Per quanto tempo è ragionevole che tutto questo perduri nella vita di un cittadino? Alcune Corti d'Appello non si ritengono in grado di rispettare i tempi proposti dal progetto. Va accolto l'allarme, intervenendo sulle cause. Rispetto al carico di lavoro, è inadeguato l'organico, l'organizzazione o il numero delle udienze mensili? Governo e Parlamento verifichino i dati per ciascuna Corte. Sono solo ventisei; sarebbe facile, ma forse non indolore.