di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2020
Slitta (ancora) la riforma delle intercettazioni. E si puntellano le decisioni dei giudici di sorveglianza su permessi premio e detenzione domiciliare con i pareri delle Procure e, nel caso di detenuti al 41bis, delle Procure antimafia. Questi due degli elementi chiave del testo della bozza di decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri di ieri sera. A poche ore dall'entrata in vigore, viene ancora rinviata, al 1° settembre, la nuova disciplina delle intercettazioni, frutto di un lungo e faticoso lavoro di preparazione, cristallizzato poi nelle norme concordate nella maggioranza nell'ultimo consiglio dei ministri dell'anno scorso. Ora le difficoltà degli uffici giudiziari a fronteggiare anche solo l'ordinaria amministrazione hanno sconsigliato di fare debuttare una riforma con aspetti di novità molto significativi e che, comunque, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime non sarebbe stata indolore.
La Cassazione poche settimane fa aveva infatti sottolineato come si profilava problematica la previsione dell'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile perché avrebbe fatto nascere questioni di diritto transitorio, per esempio, nel caso in cui all'iscrizione di un reato, avvenuta prima del 30 aprile, ne seguano altre in epoca successiva aventi ad oggetto nuovi titoli di reato. In questa ipotesi, puntualizzava la Cassazione, l'eventuale applicazione del principio dell'autonomia di ogni iscrizione, che è stato elaborato per il conteggio del termine di durata delle indagini preliminari, avrebbe provocato l'applicazione delle nuove norme per le indagini relative alle successive iscrizioni. Con l'effetto paradossale di un doppio regime nella medesima inchiesta.
Sulla scia delle polemiche per le recenti scarcerazioni di alcuni boss della criminalità organizzata, la bozza di decreto legge rivede poi il percorso di concessione di alcuni benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Senza però, ha precisato ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che questo possa suonare come atto di sfiducia nei confronti della magistratura di sorveglianza, "si fa solo in modo che il giudice abbia un quadro chiaro e completo della pericolosità del soggetto".
La scelta è quella di fare precedere la decisione del tribunale o del magistrato di sorveglianza dal parere della procura. Così, in materia di permessi, nel caso di detenuti per reati previsti dall'articolo 51 commi 3 bis e 3 quater del Codice di procedura penale (associazione criminale, terrorismo), l'autorità giudiziaria competente, prima di pronunciarsi chiede un parere al Procuratore del capoluogo del distretto dove si trova il tribunale che ha emesso la sentenza. In caso di detenuti sottoposti al regime del 41bis sarà necessario anche il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Medesima procedura per quanto riguarda la detenzione domiciliare. In un caso e nell'altro vengono anche definiti i termini: per i permessi premio, la concessione non può arrivare prima di 24 ore dalla richiesta dei pareri, mentre per la detenzione domiciliare, i termini sono di 2 e di 40 giorni (nel caso del 41bis). La Procura generale della Corte d'appello è poi informata dei permessi concessi e del loro esito.










