di Mauro Palma
Il Manifesto, 22 settembre 2026
Di fronte a una richiesta di autorizzazione per la privazione della libertà di una persona, chi deve esprimere il parere deve valutare dove e come sarà trattenuta e tenere conto della soggettività della persona stessa, con le sue eventuali fragilità, anche di carattere sanitario. Una quindicina di anni fa, a proposito del trasferimento in un altro Stato di persone private della libertà, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che quando risulta violato l’obbligo del rispetto della loro dignità deve risponderne non solo chi accoglie la persona ristretta nelle proprie strutture in condizioni inaccettabili, ma anche di chi ha deciso di inviarvela malgrado tutto. Da allora questa via della giurisprudenza si è consolidata e quel principio si deve riflettere anche nelle decisioni all’interno di ciascun paese che fa parte della Convenzione europea.
Di fronte a una richiesta di autorizzazione per la privazione della libertà di una persona, chi deve esprimere il parere deve valutare dove e come sarà trattenuta e tenere conto della soggettività della persona stessa, con le sue eventuali fragilità, anche di carattere sanitario.
Particolarmente difficile, quindi, il compito di autorizzare o meno il trattenimento di una persona straniera formalmente irregolare in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), sulla base delle sue condizioni di salute: non basta il fondamento legale della richiesta, perché intervengono molti fattori che solo un accertamento accurato può fare emergere e che sono difficilmente riassumibili in quella crocetta che si vede nei moduli prestampati utilizzati a tal fine da molte aziende sanitarie.
Vi si intravede spesso una formalità burocratica e non un accertamento individuale specifico; non per scarsa etica professionale di chi opera, ma per la difficoltà della considerazione di molti parametri in poco tempo. Eppure su quella decisione pesa una doppia responsabilità. In primo luogo perché non può esserci un parametro astratto a cui riferirsi, avulso dal dove avverrà quel trattenimento - eufemismo utilizzato per non dire che si tratta di detenzione - e da come il luogo e le sue regole influiranno sulle condizioni della persona che sta per esservi ristretta. Inoltre, perché la persona giudicata idonea, vedrà da quel momento in poi la sua salute affidata a un circuito del tutto esterno a quello della collettività.
Entrambi questi aspetti entrano in campo quando un medico è chiamato a autorizzare il trattenimento in un Cpr. Non serve aggiungere altre descrizioni di questi luoghi a quanto gli organi di garanzia hanno più volte segnalato, circa l’assoluto vuoto di tempo, l’assenza di una qualsiasi caratterizzazione degli spazi, vuoti anch’essi perché destinati al nulla, e di una minima attenzione alle fragilità delle persone che vi sono ristrette.
Ne è sorta anche un’azione popolare promossa da un nutrito numero di docenti delle università romane, in sostituzione del sindaco di Roma e con l’intervento anche di tredici associazioni che operano in questo ambito, contro il ministero dell’interno per le condizioni strutturalmente inumane e degradanti, riscontrate e documentate, in questo caso nel Cpr di Roma, chiedendone la chiusura. Analoga questione si è posta a Bari, dove è un altro Cpr, mentre organizzazioni della società civile si muovono lungo la stessa via in altre città. Proprio la tutela della salute è punto rilevante di queste valutazioni: va ricordato, per esempio, che le condizioni del cosiddetto “Ospedaletto” del Cpr di Torino, che nulla avevano che potesse far pensare a un ambiente di tutela della salute e dove un giovane in difficoltà si suicidò dopo giorni di abbandono, vennero denunciate in procura dall’Autorità di garanzia che allora presiedevo, che sono state conseguentemente oggetto di condanna penale e che il Centro stesso è stato chiuso per un buon periodo di tempo.
Può, quindi, una valutazione medica, nell’esprimere il parere sull’idoneità di una persona a essere trattenuta in un Cpr prescindere da ciò che su di essi è documentato, noto, limitandosi a considerare parametri psico-fisici in modo astratto e non connettendoli alla tipicità del luogo di destinazione? La risposta è ovvia ed è ancor più sostenuta dal fatto che, come già accennato, a una positiva valutazione non segue alcunché.
Perché il diritto alla salute - che, ricordiamo, la Costituzione definisce “fondamentale”, ed è l’unica volta che utilizza tale aggettivo - non si esprime in questi casi nella completezza che tale tutela richiede: il servizio medico nei Cpr non è parte del servizio sanitario nazionale e, quindi, risponde all’Ente privato che ha avuto la gestione del centro e che ha pur sempre vincoli e logica di carattere interno.
D’altra parte la debolezza di tale tutela si unisce a quella analoga della tutela giurisdizionale perché non esiste una norma di carattere primario - cioè una legge - che stabilisca le regole del trattenimento in tali Centri: manca l’aderenza all’obbligo costituzionale espresso dall’articolo 13 della Carta che pone la limitazione della libertà personale sotto la duplice riserva di una decisione giudiziaria adottata sulla base di una legge che non solo ne preveda i casi, ma anche stabilisca i modi della sua attuazione.
La Corte Costituzionale si è espressa in merito all’assenza di una legge che definisca, appunto, i modi di questa privazione della libertà personale, nello scorso anno, con la sentenza numero 96, e ha riconosciuto che tale assenza costituisce un grave vulnus alla riserva assoluta di legge per tutto ciò che concerne la libertà personale, pur non giungendo tuttavia alla dichiarazione di totale illegittimità costituzionale di tale privazione della libertà, forse nella speranza che il legislatore sani questa falla quanto prima.
Ma, nel frattempo, occorre che chi ha la responsabilità di dare il parere favorevole a inviare una persona in un Cpr sia ben accorto, attento alla soggettività delle persone, alle loro debolezze e anche alle condizioni del luogo dove la persona sarà inviata. Un’accortezza che riguarda il giudice di pace per il proprio parere sul piano giuridico e il medico dell’azienda sanitaria territoriale per quello sanitario. Per questo è giusto diffondere informazioni, costruire una competenza, attivare una rete di esperienze e segnalare quelle attenzioni mediche che in una visita sanitaria spesso fatta sotto l’implicita pressione di chi deve compiere l’operazione del trattenimento, potrebbero essere scarsamente prese in considerazione.
Così come è importante far conoscere a colleghi, che forse non sanno, quali siano le caratteristiche dei luoghi verso cui stanno confermando l’invio delle persone e come essi siano al centro di carenze e critiche. Per questo, pur in attesa degli esiti che le autorità di giustizia stanno conseguendo, l’azione informativa e di diffusione di conoscenza del dottor Nicola Cocco è encomiabile e tale è stato il suo apporto come esperto del Garante nazionale, nelle visite, nei seminari di riflessione, nella conoscenza diretta di questi luoghi.









