di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 24 giugno 2025
L’abrogazione dell’articolo 323 c. p. relativo al reato di abuso d’ufficio, realizzata con la legge 114 del 2024, ha riacceso il dibattito sulla tenuta del sistema repressivo dei delitti contro la pubblica amministrazione, e ha suscitato timori circa un possibile vuoto di tutela rispetto a condotte illecite poste in essere da pubblici ufficiali. Contestualmente, l’introduzione del nuovo articolo 314- bis c. p., ad opera del decreto legge 92 del 4 luglio 2024, è stata interpretata come un tentativo di conservare la punibilità di una specifica area di condotte che la giurisprudenza, a partire dalla riforma del 1990, aveva ricondotto all’abuso d’ufficio. L’intervento, rapido e motivato da finalità politico- criminali controverse, si inserisce in un contesto ideologico segnato dalla tensione tra istanze garantiste e tutela effettiva dei beni pubblici. La decretazione d’urgenza e la priorità temporale dell’art. 314- bis rispetto all’abrogazione dell’art. 323 sembrano rispondere all’esigenza di assicurare una continuità normativa, prevenendo effetti retroattivi indesiderati della abolitio criminis.
La struttura della nuova fattispecie incriminatrice, sin da una prima lettura, riflette l’origine storica e la funzione sistemica del previgente articolo 323 cp. Dogmaticamente, si tratta di una successione normativa parziale, in cui la nuova norma speciale assorbe parte della tipicità della disposizione abrogata. Si recupera in parte la nozione di “peculato per distrazione”, abbandonata nel 1990 e assorbita nella figura dell’abuso d’ufficio, con riferimento a condotte non appropriative ma comunque deviate dalla legalità funzionale dell’agire pubblico.
Le affinità con l’art. 323 cp sono evidenti: coincidono i soggetti attivi, la struttura del dolo specifico, la lesione dell’interesse alla legalità e imparzialità amministrativa. Differisce però l’oggetto materiale: l’art. 314- bis limita la condotta tipica alla sola indebita destinazione di beni mobili. Tale specificazione è decisiva nel qualificare la norma come speciale e sopravvenuta rispetto alla precedente disciplina generale.
Chi scrive ritiene che si tratti di un’ipotesi di continuità normativa ai sensi dell’articolo 2, comma 4, c. p., secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione e della dottrina più autorevole. La formulazione dell’art. 314- bis c. p., incentrata sull’”uso diverso” da quello prescritto, presuppone una finalità ancora interna all’azione amministrativa, sebbene deviata, e non uno sviamento totale verso fini personali. Questo distingue strutturalmente il reato dal peculato proprio, che presuppone l’appropriazione.
La disciplina transitoria solleva diverse difficoltà interpretative. Rimane irrisolto il nodo delle condotte accertate sotto l’articolo 323 c. p. e non integralmente sussumibili nella nuova fattispecie. In questi casi, l’estinzione del reato per sopravvenuta abrogazione rischia di creare una zona franca di impunità, minando l’efficacia della tutela penale per condotte lesive dell’interesse pubblico.
Il nodo critico della riforma non è solo tecnico-dogmatico, ma riguarda la tenuta assiologica di un presidio penale efficace contro le deviazioni dell’azione amministrativa. Occorre comprendere se la clausola residuale dell’art. 314- bis c. p. sia idonea a colmare il vuoto lasciato dall’abrogazione dell’art. 323 c. p., e se la sostituzione rispetti i principi fondamentali del diritto penale, in primis il principio di legalità. Ritenere che il nuovo reato soddisfi gli obblighi della direttiva (UE) 2017/ 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione è un errore. La norma europea richiede la punibilità anche dell’uso distorto di risorse pubbliche.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19806/ 2025 ha fornito una prima interpretazione della relazione tra l’abrogato art. 323 c. p. e il nuovo art. 314- bis: tra le due fattispecie vi è un rapporto di specialità tecnica, non una cesura assoluta. Il giudice deve accertare se ricorrano gli elementi della nuova norma, con focus sul nucleo oggettivo, quali disponibilità materiale e uso in violazione di obblighi vincolanti, in assenza di margini discrezionali. La Corte riafferma così un principio fondamentale: la successione normativa non comporta cancellazione automatica della responsabilità, ma impone una rivalutazione giuridica della condotta secondo l’articolo 2, comma 4, c. p. Tuttavia, la tipicità richiesta dal nuovo art. 314- bis - più ristretta rispetto all’abuso d’ufficio - impone un accertamento rigoroso, che non si limiti alla verifica dell’intenzionalità soggettiva, ma includa la prova di un potere di fatto sulla res e del suo utilizzo illecito.
Dal punto di vista difensivo, è necessario un approccio tecnico e proattivo: il legale deve orientare il giudice nella verifica della possibile riqualificazione, chiarendo la sussistenza o meno dei presupposti oggettivi della nuova fattispecie. In tal modo, il difensore assume un ruolo centrale a garanzia del principio di legalità, sia formale che sostanziale.
*Avvocato, Direttore Ispeg











