di Francesco Barra Caracciolo
Il Mattino, 24 novembre 2019
Per chi da anni ha scritto con passione sul fine vita, sul Mattino nel 2007 per Welby (e la necessità del testamento biologico introdotto solo dieci anni dopo) sulla sentenza della Cassazione che diede sostanzialmente ragione ad Englaro; su quella Travaglino che riconosceva il diritto al malformato ai danni verso il medico per colpa della mancata amniocentesi, la sentenza di ieri della Corte Costituzionale è motivo di grande gioia.
E una sentenza che possiamo definire storica (questa volta l'aggettivo è pertinente) e ciò per varie ragioni: la sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 c.p. nella parte che equiparava - con pene fino a 12 anni - sia l'istigatore al suicidio, sia colui che, invece, si limitava ad agevolare la sua libera determinazione di porre fine ad una vita di sofferenze atroci, prive di qualsiasi speranza di miglioramento e fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. Purché la volontà si fosse liberamente e consapevolmente formatasi.
E noto che, innanzi al Tribunale di Milano, Marco Cappato è imputato ex art. 580 c.p. per avere agevolato la morte di dj Fabo. Il Tribunale (ricorderete il pianto del pm) rimise gli atti alla Corte Costituzionale ravvisando numerosi profili di incostituzionalità dell'art. 580 c.p. La Corte, con ord.207/2018, aveva in qualche modo chiaramente espresso la propria valutazione di incostituzionalità rispetto a varie norme della Costituzione. In particolare la Corte aveva, però - e giustamente - affermato il ruolo centrale del Parlamento invitandolo ad assolvere la sua funzione che è quella di stabilire lui quali siano le condizioni che in concreto rendono lecito il suicidio agevolato.
Ma il Parlamento è rimasto inerte di talché la Corte ha dovuto, con parziale supplenza (ed è un altro merito di questa sentenza) porre lei le condizioni per le quali il suicidio agevolato non è reato. Nel contempo ha "ingiunto" (il virgolettato è nostro) al Parlamento di legiferare sulle "condizioni" nelle quali è lecito il suicidio agevolato: in particolare il Parlamento dovrà emanare una legge che precisi quando va rispettata la volontà suicidaria del paziente, autonomamente e liberamente formatasi, quando sia tenuta in vita con trattamento di sostegno vitale, affetta da patologie irreversibili fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
La verifica di tali condizioni verrà operata (a discrezione del Parlamento) da strutture pubbliche, il Servizio Sanitario Nazionale, previo parare del Comitato Etico territorialmente competente. Solo allora sarà possibile somministrare farmaci idonei a provocare la morte rapidamente e senza dolore. Ha aggiunto la Corte che restano vigenti, nelle more, gli art. 1 e 2 del Dat (Disposizioni Anticipate di Trattamento).
Nel comunicato stampa della Corte, emesso in pari data, era scritto: "non è possibile, ai sensi dell'art.580 c.p., a determinate condizioni, punire chi agevola il suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente affetto da patologia irreversibile e tenuto in vita artificialmente con sofferenze psichiche e fisiche che egli (e sottolineo egli) reputa intollerabili".
A seguito dell'inerzia del Parlamento, la Corte, con sentenza depositata il 22/11/2019, ha statuito (con complessi ragionamenti che in questa sede possiamo solo sintetizzare) che la morte potrebbe, in astratto, essere già presa dal malato a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò in forza della legge 22/12/2017 numero 219 (in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento) che recepisce e sviluppa le decisioni alle quali era già pervenuta la giurisprudenza ordinaria (richiama la sentenza del Gup di Roma sul caso Welby e la sentenza Englaro della Cassazione del 2007).
In particolare: a) ritiene possibile integrare le previsioni della legge 38/2010 (sulle cure palliative e la terapia del dolore con sedazione profonda continua per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari) ; b) richiama la propria ordinanza 207/2018 che "non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitali quali la ventilazione, l'idratazione o l'alimentazione artificiali" che innesca un processo il cui esito "non necessariamente rapido è la morte".
La legislazione vigente fa' sì che il paziente "per congedarsi dalla vita" subisce un processo più lungo e carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Di qui l'assistenza al suicidio: giacché Fabo era totalmente dipendente dal respiratore artificiale e la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di alcuni giorni. Una modalità che "egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo".
E noto che la sedazione profonda continua, connessa all'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (la sedazione rientra nel genus dei trattamenti sanitari) ha come effetto l'annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto fino al momento del decesso. Con grande senso di umanità e del rispetto della concezione personalistica, la Corte riconosce "come la sedazione terminale possa essere vissuta come una soluzione non accettabile" ma vi è l'esigenza di proteggere le persone più vulnerabili come i malati irreversibili. Pertanto "non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri".
La conclusione è che il divieto assoluto di aiuto al suicidio, finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, con violazione degli art. 2, 13 e 32 della Costituzione. Afferma, però, che l'eventuale riserva esclusiva di somministrazioni di tali trattamenti competerebbe al SSN e riconosce la possibilità di obiezione di coscienza del medico.
Richiama il parere 18 Luglio 2019 del Comitato Nazionale per la Bioetica che ha sottolineato, all'unanimità, che l'offerta di cure palliative sconta oggi "molti ostacoli e difficoltà specie nella disomogeneità territoriale dell'offerta del Ssn". Nelle more dell'intervento del legislatore tale compito è affidato ai Comitati Etici territorialmente competenti investiti di funzioni consultive. Infine precisa che tali requisiti procedimentali valgono solo per il futuro mentre non possono essere richiesti per i fatti anteriori come quello del caso Cappato che precede la legge 219/2017.
Ha inoltre cura di ribadire che il paziente sia stato adeguatamente informato anche in ordine alle possibili soluzioni alternative con riguardo all'accesso alle cure palliative ed eventualmente alla sedazione profonda continua e ciò è oggetto di valutazione del giudice nel caso concreto. Concludo con una riflessione molto bella di Pietro Rescigno, in ordine al modello americano del living well (ben precedente il testamento biologico del 2017): "Non temo la morte quanto piuttosto l'indegnità della degradazione, della dipendenza, del dolore senza speranza. Chiedo pietà affinché mi siano somministrate droghe contro le sofferenze allo stato terminale, persino se esse possano affrettare il momento della morte".










