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di Patrizia Maciocchi

 

Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2018

 

Corte di cassazione, sentenza 30 luglio 2018, n. 36505. Il principio che ha portato la Corte europea per i diritti dell'uomo ad accogliere il ricorso di Bruno Contrada - e annullare la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa - non si può applicare a chi è in situazioni analoghe a quelle dell'ex 007. Lo specifica la Cassazione, nella sentenza 36505 depositata ieri.

Per la Corte di Strasburgo il reato era frutto di un'evoluzione giurisprudenziale non ancora consolidata all'epoca dei fatti (1979-1988). La non sufficiente chiarezza dell'"imputazione" impediva al ricorrente di conoscere la pena che rischiava. Di qui l'obbligo per l'Italia - condannata per violazione l'articolo 7 della Cedu sulla legalità della pena - di cancellare con incidente di esecuzione la sentenza definitiva. Dopo la decisione della Corte si era ipotizzato che altri condannati potessero eccepire la violazione della Cedu in condanne per azioni commesse prima del consolidamento giurisprudenziale, fatto coincidere con la sentenza delle Sezioni unite "Demitry" del 1994.

Ma la Cassazione ha escluso la portata generale di quanto affermato a Strasburgo sull'ex numero due del Sisde e respinto il ricorso di un condannato in una situazione sovrapponibile. I giudici precisano che l'annullamento della sentenza è il risultato dell'applicazione dell'articolo 46 della Cedu in base al quale è vincolante il giudicato europeo. La Cassazione aveva però chiarito, in modo inequivocabile, che l'articolo 46 impone di allinearsi a Strasburgo, solo per il caso di cui si controverte.

Ma i princìpi sul concorso esterno in associazione mafiosa affermati sul caso Contrada non sono esportabili, fuori degli obblighi Cedu, anche perché in contrasto col nostro sistema penale.

La decisione di Strasburgo partiva, infatti, dall'assunto che il reato in questione sia di origine giurisprudenziale. Un'affermazione che, per la Cassazione, "si pone in termini problematici rispetto al modello di legalità formale al quale è ispirato il nostro sistema penale, in cui non solo non è ammissibile alcun reato di "origine giurisprudenziale", ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività". Profili di problematicità che sono ancora più accentuati se quanto sostenuto della Cedu viene letto alla luce della sentenza delle Sezioni unite del 2005 (33478) sul modello di punibilità del concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione non consente dubbi sulle ragioni che rendono legittimo applicare nel sistema penale l'istituto concorsuale. Il Supremo collegio non ha "creato" una nuova fattispecie incriminatrice. Il reato non è frutto di una "fantasia" giurisprudenziale ma è il risultato di una ricostruzione sistematica e armonica del nostro ordinamento. E la conclusione è che la responsabilità penale, per il contributo esterno al "clan" scatta quando il concorrente è consapevole di dare il suo "apporto" a un'attività illecita svolta in forma associata, di cui conosce obiettivi e struttura, anche se non ha aderito.