di Marianna Caiazza*
Il Riformista, 24 settembre 2025
Non un’assoluzione totale, ma una condanna per lesioni e al risarcimento: il Tribunale ha escluso i maltrattamenti per mancanza di prove, ritenendo inattendibile il racconto della parte civile. “Aggredì la ex: assolto per i maltrattamenti”. “Torino: niente carcere per l’uomo che ha sfigurato l’ex moglie”. “Massacrata di botte dall’ex, assolto perché ‘andava compreso’”. Ecco il tenore delle notizie di stampa da una settimana a questa parte sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in composizione collegiale lo scorso 4 giugno. Ma cosa c’è scritto davvero nelle 18 pagine del provvedimento che avrebbe consentito - stando ai quotidiani, alla politica e alla vox populi - ad un criminale di farla franca? Per i non addetti ai lavori, qualche premessa è doverosa.
Il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) sanziona con una pena gravosa (da 3 a 7 anni di reclusione, quella base) chi compie una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o della libertà o del decoro di un familiare. Si tratta, quindi, di un comportamento abituale, motivo per cui un singolo episodio non costituisce maltrattamento (potrà avere, eventualmente, rilievo penale autonomo sotto diversa fattispecie). Ogni fatto denunciato, poi, deve essere provato, e non basta la parola della presunta vittima, soprattutto quando questa - ce lo dice una giurisprudenza granitica - si è per scelta costituita parte civile nel processo penale, perché da quel momento è portatrice di una pretesa economica (quasi 100mila euro la richiesta fatta nel caso che ci occupa).
Con queste premesse, quel che è accaduto nel processo di cui si discute è che per il Tribunale la verifica di credibilità della versione della parte civile ha dato esito negativo, e poiché questa non era sorretta da riscontri esterni, è mancata la prova dei maltrattamenti. Sia chiaro, l’imputato non è stato assolto da ogni accusa: 1 anno e 6 mesi di reclusione più il risarcimento della parte civile (ridimensionato rispetto ai 100mila euro, certo, ma sempre con 20mila euro solo di condanna provvisionale) per le lesioni; quanto ai maltrattamenti, invece, il fatto non sussiste. Non regge l’imputazione formulata dalla Pubblica Accusa secondo cui, da quando la moglie aveva comunicato all’imputato la volontà di separarsi, questi avrebbe “scatenato l’inferno” (sono le parole della parte civile): insulti irripetibili, minacce di morte (per lei e per i due figli minori), aggressioni fisiche continue durante le discussioni ormai quotidiane.
Non regge perché per i giudici troppe cose non tornano. Per stessa ammissione dell’ex moglie, il rapporto con l’imputato è stato ineccepibile per oltre 16 anni; “poi siamo arrivati durante il Covid e praticamente diciamo che in quel periodo io mi sono disinnamorata di lui dopo tutte queste cose qui che non sopportavo più”. Secondo la donna, la scelta di separarsi dal marito avrebbe fatto aumentare le discussioni; circostanza che appare però al Tribunale tutt’altro che singolare: “La parola scelta dalla parte civile è infatti ‘discussione’, e la discussione, all’interno di un nucleo familiare che si sta sfaldando, non è nulla di anomalo o penalmente illecito, ma costituisce l’ovvia normalità”.
Gli episodi di maltrattamenti denunciati dall’ex moglie vengono puntualmente smentiti. L’aggressione al figlio maschio (“avrebbe quasi strozzato il figlio afferrandolo per il collo in un momento di pura follia”) è ridimensionata non solo dall’imputato (“Stava purtroppo prendendo a calci tutta la casa… e allora per fermarlo e per calmarlo l’ho preso per la maglietta”), ma dalla stessa donna nella sua prima deposizione dinanzi alla Polizia (“Ha poi immobilizzato F. contro il muro tenendolo per il petto dicendogli che doveva calmarsi perché era un videogioco e non la realtà”).
Quelle che vengono descritte come periodiche umiliazioni inflitte dal padre al figlio (costretto a qualificarsi con l’epiteto di “coglione” secondo la moglie) sono invece, per l’imputato, un gioco goliardico di reciproche canzonature, e tutt’altro che un maltrattamento. Tanto che, osserva il Tribunale, non v’è mai stato risentimento del figlio nei confronti del padre, e solo e sempre un forte legame, come ammesso dalla stessa parte civile e dalla figlia. E allora per i giudici “risulta evidente la tendenza della donna a trasfigurare episodi che fanno parte dei consueti rapporti familiari in insopportabili soprusi di elevata frequenza”. Le aggressioni fisiche alla moglie, poi, vengono ridotte per ammissione della donna ad un unico episodio: “Mi è successo di prendere uno schiaffo con una spinta, in volto”.
Anche la deposizione di R.P., madre della persona offesa e dirimpettaia di quest’ultima, appare al Tribunale contraddittoria e vaga: “Non ha mai detto di aver udito urla minacciose del P. o di aver percepito gli esiti di qualche gesto violento (rumori, danni visibili a persone o cose, ecc.). Il famoso ‘inferno’, che a detta della R. si era scatenato dopo agosto 2021, la P. non lo avvertì mai”. La conclusione, quindi: il resoconto della moglie è “largamente inattendibile”, con la conseguenza che non c’è prova di maltrattamenti abituali a danno della persona offesa o dei suoi familiari. Arriva invece la condanna per l’unico episodio di rilevo penale, ma ancora una volta non si accoglie la ricostruzione della moglie, che lo inquadra in un gesto di pura ed incomprensibile follia.
Questi i fatti, secondo il Tribunale: la donna aveva una nuova relazione, forse nata già durante il matrimonio. C.P. aveva lasciato la casa familiare, ma il figlio gli aveva un giorno confidato “di aver assistito dentro casa ad atti sessuali della madre con il nuovo compagno” (con parziale ammissione del minore anche alla psicologa della ASL); di qui l’inizio di un litigio via via più concitato ed infine, al culmine dell’ira, un violento pugno sferrato dall’imputato al volto della parte offesa. Il Tribunale dedica qualche pagina a questo episodio, ma non per giustificare il gesto: la condanna c’è, e non è lieve. Lo fa per riportare ancora una volta il centro su quello che è il vaglio penale: la solidità dell’accusa, la sussistenza o meno di tutti gli elementi del reato, la gravità dello stesso e tutte le circostanze che possono essere utili a quantificare la pena e a riconoscere o meno alcuni benefici nell’eventualità di una condanna.
È con questo fine che va letta la ricostruzione dei giudici: “Se si descrive l’accesso d’ira dell’imputato in data 28.7.2022 come un qualcosa di immotivato e inspiegabile (ciò che la parte civile ha fatto nel corso del suo esame), ecco che il P. finirà per apparire come un pericoloso squilibrato, capace di ripetere indefinitamente e imprevedibilmente gesti violenti”. Ritenuto, invece, che si tratti di un episodio isolato, il reato sussiste, ma la pena può essere sospesa; sospensione condizionata, beninteso, al pagamento della provvisionale di 20mila euro ed allo svolgimento di specifici corsi di recupero presso Enti o Associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per simili reati.
*Avvocato penalista










