di Giulio Cavalli
Il Domani, 5 giugno 2025
Per la giustizia italiana O.B. era una trafficante di esseri umani. Aveva usato documenti falsi per mettere in salvo sua figlia e sua nipote, fuggendo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era stata minacciata di morte. Il reato contestato è favoreggiamento dell’immigrazione. Dopo sei anni la Corte le dà ragione. Il 3 giugno 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pronunciato una sentenza destinata a fare scuola: aiutare un minore affidato alla propria tutela a entrare nell’Unione europea per chiedere protezione internazionale non costituisce favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Lo ha stabilito la Corte nella causa C-460/23 Kinsa, che nasce da una vicenda cominciata quasi sei anni fa all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
Il 27 agosto 2019, su un volo Royal Air Maroc proveniente da Casablanca, c’è una donna congolese con due bambine: sua figlia di 9 anni e la nipote tredicenne, affidatale dopo la morte della sorella. Durante il controllo passaporti, i documenti risultano falsi. La donna, O. B., viene arrestata. Da quel momento comincia il “caso Kinsa”, diventato simbolo della criminalizzazione della solidarietà e del paradosso legislativo europeo sui reati di favoreggiamento.
Come ha spiegato fin dall’inizio l’avvocata di O. B., Francesca Cancellaro, “la disciplina europea lascia agli Stati la possibilità di prevedere clausole umanitarie, ma il nostro ordinamento le rende inapplicabili per chi aiuta all’ingresso”. In altre parole: la legge italiana punisce anche chi agisce spinto da legami familiari, solidarietà o urgenza di protezione, se l’aiuto avviene prima del superamento della frontiera. Il Tribunale di Bologna ha deciso allora di sollevare il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per verificare la compatibilità del “facilitators package” europeo e del correlato articolo 12 del Testo Unico Immigrazione con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La risposta arrivata ora dalla Corte è netta: “Quando un cittadino di un Paese terzo entra irregolarmente nell’Ue accompagnato da un minore affidato alla sua tutela, il suo comportamento non può essere considerato favoreggiamento dell’immigrazione illegale” ha spiegato il presidente della Corte di Giustizia, Koen Lenaerts.
La Corte stabilisce che il genitore o il tutore assume “un obbligo legato alla propria responsabilità personale nei confronti del bambino”, in coerenza con il diritto alla vita familiare e il superiore interesse del minore sanciti dalla Carta UE. Finché non viene presa una decisione sulla domanda di protezione, il richiedente asilo - e chi lo accompagna - non può essere considerato in posizione irregolare né sottoposto a sanzioni penali per l’ingresso.
La svolta - Secondo l’avvocata Cancellaro, “è un primo passo per mettere in discussione l’intero impianto europeo e italiano di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Le norme che criminalizzano queste condotte devono essere disapplicate ogni volta che si parla di aiuto a minori”. Il caso di O. B. è solo uno dei tanti prodotti di un impianto giuridico europeo che da vent’anni - con la direttiva 2002/90/CE - consente agli Stati di perseguire penalmente anche condotte di soccorso, senza richiedere che vi sia scopo di lucro. La legge punisce il semplice atto di aiuto al passaggio della frontiera, persino se finalizzato alla richiesta di asilo. La componente umanitaria, di fatto, non esiste nelle norme applicate.
“È la prima volta che il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare viene valutato in questi termini”, ha sottolineato l’avvocata Cancellaro. La portata della pronuncia, però, potrebbe avere ricadute ampie. Secondo i dati dell’Arci Porco Rosso, nel solo 2024 in Italia 106 migranti sono stati arrestati con l’accusa di aver facilitato l’ingresso illegale.
La vicenda Kinsa esplode proprio mentre le istituzioni europee stanno riscrivendo il facilitators package, rinegoziando l’intero sistema delle norme penali sull’immigrazione irregolare. La tensione tra il potere legislativo europeo - che spinge su accordi securitari e respingimenti - e la magistratura che richiama ai diritti fondamentali è ormai evidente. “Quando poi la parola passa ai giudici e si confrontano le leggi fondamentali, i nodi vengono al pettine”, ha scritto efficacemente l’Ansa.
Anche l’eurodeputata Cecilia Strada ha commentato che “i principi del diritto internazionale non sono alla mercé dei desiderata politici dei singoli governi. La direttiva del 2002 nasce da storture vergognose: l’assenza della componente di lucro e la mancata esenzione obbligatoria per l’assistenza umanitaria dimostrano la volontà politica di criminalizzare chi presta aiuto”.
O.B. e sua figlia restano ancora intrappolate nella lentezza della giustizia: congelate da quasi sei anni in attesa di un giudizio che oggi finalmente conosce un primo esito. La nipote, nel frattempo diventata maggiorenne, era fuggita dal centro d’accoglienza pochi giorni dopo l’arresto della zia. Tre vite sospese. Tre vite entrate nel cortocircuito di leggi scritte per blindare le frontiere e punire chi tenta di aggirarle anche per sopravvivere. Il reato di solidarietà che per anni ha dominato il diritto penale europeo riceve ora una prima incrinatura formale. Ma resta ancora tutto il sistema. La sentenza Kinsa è il primo varco. Gli Stati membri ora sono costretti a fare i conti con una giurisprudenza che ricorda all’Europa - davanti a ogni frontiera - che il diritto alla protezione, all’asilo e all’unità familiare prevale sui codici repressivi.









