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di Mario Chiavario

Avvenire, 4 giugno 2024

Perché la riforma Nordio manca l’obiettivo che si prefigge. “E finalmente non accadrà più di essere indagati da un pubblico ministero che ci si può poi trovare come giudice nel corso successivo del processo”. Tranquilli. Neppure adesso esiste quell’eventualità, così evocata anche in qualche talkshow a sostegno del disegno di riforma di cui tutti discutono in questi giorni. Lo impedisce il Codice di procedura penale (art. 34 comma 3): nessuno può fare il giudice, in un determinato processo, quando vi abbia già “esercitato funzioni di pubblico ministero”.

Sgombrato il campo da simili equivoci, è innegabile che - a quanto se ne sa - quel disegno di legge costituzionale miri a cristallizzare in una rigida separazione organica la differenza tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, prefigurando concorsi autonomi, cancellando del tutto la possibilità (pur già assai più ridotta che in passato) di passaggi da uno status all’altro e attuando lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura.

“Giusta, necessaria e storica”, la presidente Meloni ha perentoriamente definito la riforma, aggiungendo che con essa non si vuole colpire nessun nemico; ma un quotidiano a lei vicino, in sintonia con parole di esponenti di maggioranza, ha esultato trionfante parlando di “toghe rosse al tappeto”. Larga parte dell’opposizione, dal canto suo, non è stata da meno nell’uso di espressioni pesanti di segno opposto, come quella di uno “sfregio”, dato per indiscutibile, a essenziali princìpi costituzionali. Radicalmente contrapposte e durissime pure le prese di posizione delle associazioni dei magistrati e degli avvocati penalisti: i primi contrari e i secondi favorevoli, con le categorie pronte a rinnovare mobilitazioni anche estreme.

Fortunatamente non mancano voci trasversali, di giuristi e non, fuori dai cori. Certo, il tempo e le pause di riflessione imposte dalla procedura delineata nella Carta fondamentale per le leggi di revisione costituzionale dovrebbero favorire un confronto capace di giungere a risultati largamente condivisi, cui si dovrebbe sempre tendere quando si pone mano a leggi del genere, senza affidarsi, come a una roulette, alla scommessa referendaria, pur pienamente legittima.

Nella specie, del resto, su un’altra parte del progetto - quella dell’istituzione di un’Alta Corte per i giudizi disciplinari sui magistrati, da tenere distinta dal (o dai) Csm - dovrebbe esser meno difficile, con opportune modifiche, approdare a una confluenza parlamentare molto larga, sulla scorta di quanto approvato con voto “bipartisan” alla fine del secolo scorso dalla Commissione per le riforme istituzionali presieduta da Massimo D’Alema.

Il punto più delicato resta quello della separazione delle carriere, che i promotori della riforma vorrebbero addirittura imposta implicitamente dal riferimento alla “terzietà” del giudice, inserito nel 1999 nel testo dell’articolo 111 della Costituzione. Dal canto mio, non nascondo di esser più sensibile al rischio che nonostante le assicurazioni del Ministro Nordio quella separazione, spezzando la condivisione di una formazione e poi di esperienze e di dialogo comuni con chi è investito della responsabilità del giudicare, possa indurre i pubblici ministeri a un uso più spregiudicatamente colpevolista e comunque arbitrario dei propri poteri: donde, se non altro, che, con la scusa di temperarne gli ardori, tornino suggestioni, nel mondo politico, per riportare l’operare di quei soggetti sotto il controllo del Potere esecutivo.

In effetti, nell’ordinamento francese, al quale la versione nostrana appare ampiamente ispirata, la separazione delle carriere e la duplicità di struttura del Conseil supérieur de la magistrature si affiancano a un dettato costituzionale che tuttora sottopone testualmente i membri del parquet (ossia delle Procure) all’autorità” del Ministro della Giustizia.

Il timore di un rischio, s’intende, non è una certezza. D’altronde, quanto all’opportunità di una comune “cultura (genuinamente garantistica) del processo”, non dovrebbe farsi valere soltanto tra giudici e pm ma estendersi ai rapporti degli uni e degli altri con gli avvocati, come capita in Germania, a partire da un tirocinio obbligatoriamente comune e polivalente. Infine, qualche parola su un aspetto solo in apparenza “tecnico’: Si tratta del ruolo attribuito al sorteggio per la scelta dei componenti dei progettati, nuovi “Consigli superiori”.

Con una differenza, tuttavia. Quanto ai “laici” si è sostanzialmente trapiantato lo schema della nomina dei giudici “aggregati” chiamati a integrare la Corte costituzionale per i giudizi penali di sua competenza: formazione di una rosa di persone elette dal Parlamento, tra cui estrarre i membri effettivi del collegio. Circa i “togati” invece, nessuna specificazione, ma mero rinvio, per i dettagli, alla legge ordinaria; il che sembra sottintendere una regola di “sorteggio secco”.

Amaro il constatare questo nuovo segno della perdita di rilievo della rappresentatività nella sua forma più autentica e connaturata alla democrazia. E, nello specifico, non meno amaro che la soluzione poggi su parole d’ordine suggestive come lotta alla politicizzazione e al clientelismo nel mondo della giustizia. A farle apparire credibili, purtroppo, hanno però contribuito, non solo e non tanto comportamenti di singoli (i “magistrati combattenti”, per dirla con Sabino Cassese) ma soprattutto un progressivo inquinamento del vissuto delle “correnti” della magistratura, nel prevalere di una logica, non importa se conflittuale o spartitoria, ma in ogni caso distorta rispetto a quella che esse potevano avere, in una dialettica, ideale e concreta, tesa ad accrescere tra i magistrati la coscienza del ruolo che la società affida loro.