di Daniela Piana
Il Dubbio, 9 settembre 2026
Chi controlla le “Stranger Things” del web? Il mondo del “sottosopra” nessuno lo ha mai visto se non nella serie di Netflix, ma il web può diventare, se privo di regole che assicurino l’inderogabilità dei diritti fondamentali, uno spazio dove stranger things prendono forma. I nostri giovani sviluppano presto la proficiency digitale di tipo tecnico: il loro occhio coglie nuances che forse sfuggono ai più. Questa proficiency necessita di essere accompagnata da una progressiva consapevolezza di carattere sociale etico giuridico e soprattutto necessita di essere tutelata e regolata attraverso la costante presenza rispettosa e attenta di istituzioni fonti di criteri normativi perché possano i loro “occhi” interiori distinguere il momento in cui vi è un ribaltamento dei piani e cominciano ad accadere stranger things. Come si costruiscono, validano e controllano i criteri di accettabilità di ciò che accade nella interazione quotidiana fra i nostri ragazzi e la rete. Chi segna il confine del sottosopra?
La questione è non solo complessa ma investe direttamente il paradigma di legittimazione dell’esercizio del potere. Nel 2025 in India a fronte di un claim portato dalla Fondazione Zindagi Ek Prerna alla Corte suprema perché venisse elaborata una norma sull’età minima di accesso alla rete, la Corte rimanda il compito al Parlamento. In Australia già nel 2024 il governo si era attivato, prima espressione del potere esecutivo nel mondo, per adottare una norma primaria che sancisse i 16 anni come soglia di età minima per potere accedere ai social media. In Brasile nel 2025 viene firmato lo Estatuto da Criança e do Adolescente Digital che fissa a livello federale il divieto di accesso ai minori di 14 anni e l’obbligo del consenso parentale per accedere fra i 14 e 16 anni. Diversa la strada portata avanti da Singapore, dove il governo nel 2026 si è espresso contrariamente alla ipotesi di adottare una norma primaria che sancisse l’obbligo di verificare l’età di chi accede ai social. In Regno Unito in Parlamento è in agenda una proposta di legge di iniziativa governativa proveniente dall’Education Department il cui iter parlamentare iniziato nella House of Commons è ora in corso nella House of Lords.
Che i sistemi politici nazionali nel mondo si stiano diversamente orientando rispetto alla questione di essenziale importanza delle tutele dei minorenni dinnanzi all’utilizzo dei contenuti dei social media e ancor prima dinnanzi alla questione dell’accesso agli stessi social e più generalmente alla rete è fenomeno che non deve sorprendere. La divergenza di sensibilità e di posizioni caratterizza anche lo spazio europeo e al di sotto delle norme che possiamo definire di ordine astratto e costitutivo della architettura comunitaria le diversità legislative e regolative restano.
Quali sono le questioni variabili in campo e quali le variabili che fanno la differenza agli effetti delle risposte date nei diversi paesi? La prima riguarda quale sia lo strumento normativo appropriato in questo contesto. La risposta è in parte empirico-culturale e dipende dal tipo di concezione che della norma del diritto ha un paese. Ma rileva anche la capacità dell’esecutivo di “governare in parlamento” ovvero la forza di steering del cabinet rispetto al contesto politico della legislatura - ivi compreso il timing nella quale ci si trova e su questo gli snodi di fine mandato sono sempre empiricamente parlando forieri di particolari risvolti interessanti. Vi è poi una seconda questione che riguarda il chi controlla. Ammesso che si opti per una norma giuridica e non per uno standard tecnico chi ne assicura il rule enforcement? I paradigmi sono molteplici de facto e sul piano del de jure si pongono due punti dirimenti agli effetti della legittimità sostanziale e formale di quello che viene adottato. Occorre infatti che al di là dei principi di costituzionalità vi sia l’effettività dell’eguale trattamento.
Questo comporta che vi siano condizioni facilitanti il rule enforcement di ordine organizzativo professionale sociale ed economico. Ma al di là delle considerazioni di accademia, la nota spese è una nota che ha a che vedere con il dove si costruiscono le competenze e a beneficio di chi. Occorre avere gli “occhiali” capaci di identificare non solo l’età dei minorenni, ma anche occhiali firewall di cui dotare le istituzioni parentali e i minorenni. Ed infine, ma chi scrive crede che sia questione primaria, il ruolo del giudice.
Ci si può aspettare che al giudice spetterà senza alcun dubbio elaborare in via giurisprudenziale e a partire dalla case law l’orizzonte normativo che fisserà aspettative di sanzione e aspettative adattive da parte dei grandi attori della rete, giganti situati in posizioni con forte asimmetria per capacità negoziale e per capacità di informazione, come Meta che si trova a negoziare una sanzione di 18bn di dollari a seguito della decisione del giudice della California a fronte del ricorso di 48 Stati federali in merito al danno portato dai social alla salute mentale e cognitiva degli adolescenti.
Un profilo nuovo nel merito delle ragioni che appaiono cogenti e dirimenti che portano ci pare senza indugio nella direzione di proteggere l’imparzialità come valore costituzionale, e come bene pubblico non rivale la cui non rivalità adesso con gli occhi del 2026 si rimarca essere intergenerazionale. I minorenni di oggi necessitano di un giudice imparziale, perché possano avvedersi dei rischi e delle opportunità indotte dai media nella vita che condurranno un domani. Ma non tutto potrà essere fatto in via giurisdizionale e giudiziale.
Molto dovrà essere costruito a parte dalla prevenzione dalla cultura dalla consapevolezza e dalla concretezza del dibattito pubblico. Il sottosopra è infatti subdolo. Parallelo e silenzioso appare quando meno lo si aspetta. Il gioco si vince aprendo le finestre della consapevolezza di cosa sia stranger e cosa non lo sia a partire da una forte cultura di diritti e regole radicata nel mondo reale.









