di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 22 settembre 2024
“Norma liberticida”, “scelte repressive”, “dissenso soffocato”: sono solo alcuni dei commenti con i quali il ddl sicurezza, appena approvato alla Camera e in attesa di passare al Senato, è stato accolto. Il pacchetto, 38 articoli, era stato presentato a novembre scorso e pochi giorni fa ha ottenuto il primo sì in Parlamento. A leggerlo bene, ci sono 24 novità con le quali si introducono nuovi reati, circostanze aggravanti e inasprimenti di pene per reati già esistenti. Proprio per questa cifra punitiva, che riguarda vari ambiti - dalle proteste in strada a quelle in carcere, dalle madri detenute alle occupazioni abusive - può essere definito il provvedimento più criticabile (e più criticato) di questo governo. Quello che, soprattutto, esprime di più la visione che l’esecutivo ha della sicurezza pubblica. Una visione figlia del populismo penale, che punta alla repressione non solo dei comportamenti illegali, ma anche del dissenso. In compenso, si danno vari aiuti alle forze dell’ordine: dalla bodycam, che può evidenziare la violenza dei manifestanti nei loro confronti ma non il contrario, al raddoppio al raddoppio dell’aiuto economico nel caso in cui siano imputati per un abuso di potere. Vediamo le novità che sono state principalmente contestate.
Le manifestazioni - Si potrà ancora manifestare? Sì, ma con qualche rischio in più nel caso in cui sorgano discussioni - di qualsiasi tipo, anche senza l’uso della forza fisica da parte dei manifestanti - con la Polizia. La norma - si tratta dell’articolo 19 - è stata definita “no Gandhi” o anche “contro i no ponte”. Perché? Perché prevede due cose. La prima parte riguarda tutte le manifestazioni, indipendentemente dal luogo dove si facciano. Prevede che in caso di minaccia, ma anche di resistenza, a pubblico ufficiale, le circostanze attenuanti non potranno prevalere sulle aggravanti. Tradotto: la pena potrà sempre salire e mai scendere. E ciò potrà accadere nel caso in cui un manifestante dà uno spintone a un poliziotto, ma anche in caso di semplice resistenza passiva. Saranno, insomma, puniti più pesantemente anche i manifestanti pacifici che si sdraiano davanti ai binari, o davanti ai cancelli di una fabbrica, o che bloccano un’autostrada con il solo loro corpo. Senza violenza. Seguendo questo principio, un’interpretazione diffusa della norma porta a ritenere che anche un picchetto davanti a una scuola potrebbe essere sanzionato pesantemente.
C’è, però, anche una seconda parte della norma, che è dedicata nello specifico alle infrastrutture che sono considerate particolarmente importanti. Quali? Sicuramente la Tav e il ponte sullo Stretto di Messina, ma anche qualsiasi opera in costruzione che possa essere considerata fondamentale per il Paese. Si prevedono, insomma, pene ancora più pesanti quando “il fatto (la manifestazione, ndr) è commesso al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica”. Per fare un esempio pratico: i no Ponte, anche se non sfiorano neanche un capello a un poliziotto, ma fanno semplicemente atti di resistenza passiva, rischiano fino a sette anni di carcere. Se si considera, però, che nel caso in cui la protesta viene attuata in gruppo le pene arrivano fino a 15 anni, e che altre aggravanti possono essere imputate ai manifestanti, si può arrivare all’esorbitante pena di 27 anni. Difficile pensare che una pena del genere sarà mai applicata, ma già solo il fatto che questa possibilità sia data rende l’idea della direzione che il governo ha voluto prendere.
La rivolta carceraria - Sempre nell’ottica di reprimere il dissenso, ecco che il governo se la prende anche con i detenuti che protestano. Viene introdotto un nuovo reato, quello di rivolta carceraria. Cosa prevede? Che chiunque promuove, organizza o dirige una rivolta venga punito con una pena da due a otto anni di carcere. Punito anche chi partecipa, in questo caso, però, con una pena (leggermente) inferiore. Da notare, però, i comportamenti che sono considerati reato: viene considerato rivoltoso non solo il detenuto che aggredisce l’agente o che lo travolge cercando di evadere. Saranno puniti anche i detenuti che compiono atti di resistenza passiva. Nello specifico, se un agente chiede ai detenuti di uscire dalle celle, durante una rivolta e questi si rifiutano di farlo, saranno processabili per il reato in questione.
Le occupazioni - Uno dei reati introdotti dal ddl riguarda le case occupate. O meglio, le persone che occupano abusivamente case di altri. C’erano già dei reati che potevano essere contestati in questi casi, ma prevedevano solo pene in denaro. Il carcere era previsto solo nel caso in cui a occupare fossero più di cinque persone o da una persona armata. O, ancora, se l’occupazione avviene per organizzare un raduno tipo rave party. Con questo nuovo articolo - il 634 bis del codice penale - il carcere per gli occupanti sarà praticamente garantito. E le pene potranno arrivare fino a sette anni. La norma è stata molto dibattuta perché, proprio mentre si discuteva il ddl, è emerso che Ilaria Salis - oggi europarlamentare, prima antifascita imprigionata in Ungheria - aveva vissuto in una casa occupata.
Detenute madri - Contestatissimo è stato l’intervento che manda in carcere le donne che hanno commesso un reato e che hanno figli molto piccoli, di meno di un anno. Fino a oggi c’era una legge - introdotta, come tutto il codice penale, in epoca fascista - che prevedeva il differimento della pena per le mamme con bimbi molto piccoli. Se condannate avrebbero scontato la pena a partire dai 12 mesi del bambino. Questa regola non ci sarà più: sarà il giudice a decidere se la pena può essere differita o se, invece, la donna deve essere reclusa. Forza Italia ha provato fino all’ultimo a cambiare questo provvedimento, ma alla fine ha ceduto. L’unico contentino ottenuto è stata la garanzia di una relazione annuale sulle madri detenute e di un monitoraggio. Che, però, basta guardare il sito del ministero della Giustizia, già viene fatto.
Cannabis light - Un altro tema che è stato molto dibattuto riguarda le infiorescenze di canapa. Nel linguaggio comune si chiama cannabis light ed è una sostanza a bassissimo contenuto di thc che da qualche anno era legalmente coltivata in Italia. Serviva a scopo ricreativo - senza effetti sballanti - ma soprattutto era usata per creare prodotti cosmetici e tessili. Quando il ddl sicurezza sarà definitivamente approvato nulla di tutto questo sarà più possibile. Con un effetto paradossale: potremo continuare ad acquistare i prodotti alla canapa nei nostri supermercati. A patto che siano prodotti all’estero. Risultato? In nome di una norma fortemente ideologica almeno 10mila persone saranno senza lavoro. E rischieranno anche di essere trattate alla stregua di spacciatori, se resteranno con le scorte del loro prodotto.









