di Armando Spataro
Il Dubbio, 30 settembre 2024
Le leggi in tema di immigrazione devono essere ispirate alla necessità di un corretto equilibrio tra esigenze di sicurezza sociale e rispetto dei diritti delle persone: è doveroso il contrasto dei fenomeni migratori illegali, ma non ne è accettabile la strumentalizzazione per ragioni di mera ricerca di consenso politico che spesso determina un diffuso odio razziale e la moltiplicazione di tragici episodi in ogni parte del mondo. La difesa dei diritti fondamentali, peraltro, costituisce ragione d’impegno non solo per politici e giuristi, ma anche per ogni cittadino sensibile ai valori su cui si fondano le democrazie.
Sono infatti fuorvianti per l’opinione pubblica affermazioni e comportamenti diretti a insinuare la falsa convinzione che gli uomini e le donne provenienti da altri Paesi compromettano le possibilità di lavoro degli italiani e ne mettano a rischio la sicurezza: al massimo si potrebbe “aiutarli a casa loro”, pur se non si spiega come. Questo è un tema di costante attualità, ma specifiche vicende - come quella del “processo Open Arms” in corso dinanzi al Tribunale di Palermo a carico del ministro Salvini - continuano ad alimentare ben note e dure polemiche nei confronti della magistratura, rea di applicare il doveroso principio di obbligatorietà dell’azione penale, garanzia dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
Qui non si intende affrontare il merito del citato processo, rispetto al quale deve essere rispettata ogni futura decisione dei giudici, ma ricordare quali sono le norme, anche di fonte sovranazionale, vigenti nel nostro Paese che non possono certo essere disattese per effetto di opzioni politiche. Intanto, si deve ribadire che gli stati democratici non solo non possono mai limitare il soccorso in mare ma neppure chiudere i porti o respingere i migranti richiedenti asilo, se non in presenza delle stringenti condizioni previste da leggi che devono essere conformi alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla nostra Costituzione. Nella prima, approvata il 10 dicembre 1948, dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, si prevede tra l’altro che ogni individuo ha diritto “alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato… di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese” (art.13); ha diritto “di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” (art.14); ha infine diritto “ad una cittadinanza” e a “mutare cittadinanza” (art.15).
Dunque si afferma il generale diritto alla solidarietà e all’asilo e si disegnano i confini di ogni corretta logica di sicurezza, in base alla quale tali diritti non possono essere riconosciuti a chi “sia ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite”. La nostra Costituzione aggiunge che “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art.10) e che, essendo la libertà personale inviolabile, “non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art.13).
Tali principi, peraltro, hanno trovato esplicita codificazione in diverse convenzioni sovranazionali ratificate dallo Stato italiano che non possono essere derogate, tra cui la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (e successivi aggiornamenti) relativa allo status dei rifugiati, alla protezione internazionale ed al divieto di respingimento; la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione Solas - Safety of life at sea, ratificata dall’Italia con L. 131/1980) che afferma l’obbligo dei comandanti delle navi a procedere con tutta rapidità alla assistenza in mare alle persone in pericolo; la Convenzione di Amburgo sulla ricerca ed il soccorso marittimi del 1979 (Convenzione Sar - Search and rescue, ratificata dall’Italia con L. 147/1989) la quale tra l’altro prevede che venga fornita assistenza “ad ogni persona in pericolo in mare, a prescindere dalla nazionalità o dello statuto di detta persona e delle circostanze nelle quali è stata trovata”; la risoluzione Msc 167-78 (allegata alla Convenzione Sar) ove è scritto che la nave che ha effettuato il soccorso non deve comunque essere considerata un luogo di sicurezza solo perché i sopravvissuti non sono più in pericolo immediato una volta a bordo della nave. Da ricordare anche la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (Convenzione Unclos - United nations convention on the law of the sea) sottoscritta nel 1982 a Montego Bay, ratificata in Italia con legge n.689/1994, n. 689, che, tra l’altro, sancisce che “Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera… presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo”. Vanno ricordati poi la Convenzione di Dublino del 15.6.90 efficace dal 1.9.1997 ed il successivo Regolamento n. 604/2013 del 26.6.2013, in vigore da 1.1.2014, che prevede che sia lo Stato di primo arrivo quello competente ad esaminare la domanda di protezione, pur se non obbligato ad assorbirli, e il Patto globale per le migrazioni adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 19 dicembre 2018 ed approvato da ben 152 Stati tra cui l’Italia, con il quale si richiede una cooperazione per salvare le vite umane in mare, obiettivo primario anche nelle operazioni di search and rescue dei migranti.
Tutti i principi sin qui descritti integrano gli obblighi di soccorso in nome dei diritti umani e di accoglienza, in base ai quali i Paesi devono innanzitutto dichiarare l’area marittima di propria competenza denominata Sar (più ampia delle acque territoriali), e dotarsi di un Centro nazionale di coordinamento e di appositi piani operativi. E gli Stati costieri devono anche costituire un servizio permanente di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea. Il primo centro che riceve la segnalazione di un pericolo per la vita umana coordina con urgenza le necessarie operazioni di salvataggio finché quello della Sar più vicina non ne assume la direzione. Il Centro di Coordinamento competente deve allora segnalare ai soccorritori o a chi si trova in pericolo il porto sicuro verso il quale dirigere la nave che ha effettuato il soccorso. Qui sarà quindi organizzato lo sbarco che deve avvenire quanto prima e in tempi ragionevoli, come da normativa nazionale, previo controllo medico per verificare la presenza a bordo di persone malate o portatrici di patologie infettive. Dopo le identificazioni, inizia la fase in cui devono essere vagliate le richieste di asilo- protezione, fino all’esaurimento delle relative procedure.
Tali principi universalmente riconosciuti prevalgono su ogni altra norma nazionale o accordo fra Stati finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare. Ma le nostre leggi nazionali sembrano ispirarsi piuttosto a scelte di segno opposto come quella di non fare arrivare in Italia nuovi migranti o di farne arrivare il minor numero possibile, comunque liberandosi di quelli che già sono sbarcati sulle nostre coste. Si tratta di leggi fondate sull’abuso del termine e del concetto di “sicurezza” che, come dico da tempo, è diventato un brand pubblicitario presente anche nelle denominazioni della gran parte dei provvedimenti approvati nel corso degli ultimi vent’anni.
Come dimenticare il primo “pacchetto sicurezza” varato dal governo pro tempore (Decreto legge n. 92 del maggio 2008, conv. con L. n. 125/2008 intitolato “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”)? Prevedeva le nuova denominazione di “Centri di identificazione ed espulsione” per i centri di permanenza temporanea per gli immigrati irregolari e la nuova aggravante, dichiarata incostituzionale due anni dopo, per i reati commessi da un soggetto che si trovi illegalmente nel territorio nazionale: sin da allora il migrante “clandestino” diventava nemico ed il diritto-dovere d’asilo vacillava dimenticato. E cosa dire delle “ronde” inventate con il secondo “pacchetto” (Legge 15 luglio 2009 n. 94, intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), formate da privati cittadini volontari che dovevano vegliare per la sicurezza nei quartieri cittadini, pur se la cura della sicurezza pubblica è una funzione tipica delle istituzioni dello Stato, come stabilito anche nell’art. 117 della Costituzione? Dai “pacchetti- sicurezza”, mutata la maggioranza di governo, si passò al varo del “Decreto Minniti” (decreto legge n. 13 del 2017, conv. nella L. n. 46/2017, denominata “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”), che fortunatamente conteneva un articolato pacchetto di misure destinate ad incidere in modo rilevante, anche velocizzando i tempi delle procedure di identificazione e di riconoscimento della protezione internazionale. Mutato ancora il governo dopo le elezioni politiche del marzo del 2018, però, si è passati agli ormai famosi “decreti sicurezza”.
Con il primo del 2018 (decreto legge n. 113 del 4.10.18, conv. in L. 1.12.18, n. 132- “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica… omissis…”, cd. “Decreto Salvini”), oltre a modificare ben 17 provvedimenti legislativi o dpr precedenti e ad introdurre varie altre previsioni penalizzanti per i migranti richiedenti asilo, venne abrogata la protezione “umanitaria” (che pure è forma di tutela non marginale riconosciuta dal diritto eurounitario), sostituita da permessi di soggiorno temporaneo per casi speciali.
Con il decreto sicurezza-bis del 2019 (decreto legge 14.6.2019 n. 53, conv. in L. n. 77/2019 - “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”) venne rafforzata la “politica dei porti chiusi” e prevista l’irrogazione di una pesantissima sanzione amministrativa, fino a un milione di euro, e la confisca obbligatoria del natante a carico del comandante della nave - e dell’armatore responsabile in solido - che non osservi le limitazioni e i divieti eventualmente disposti dal ministro dell’Interno in base a nuovi poteri attribuitigli. Fortemente penalizzata ne risultava dunque l’attività/il dovere di soccorso in mare. Peraltro, l’inderogabilità della normativa internazionale sul soccorso in mare era stata evidenziata anche dal Presidente della Repubblica al momento della promulgazione della legge di conversione del decreto, segnalando alcuni profili che suscitavano “rilevanti perplessità”.
Con il decreto sicurezza-ter del 2020 (Decreto legge 21.10.2020, n. 130, conv. in L. n. 173/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare… omissis…”), mutato il ministro dell’Interno, furono in parte cancellate o modificate alcune inaccettabili precedenti previsioni in tema di immigrazione, ma molti nodi rimasero irrisolti, come quello delle numerose navi delle Ong sottoposte a fermi amministrativi in porti italiani. Anche dopo le elezioni politiche del settembre del 2022, con l’attuale maggioranza di governo, è stato subito varato un altro provvedimento, che ha duramente penalizzato l’attività di soccorso in mare e di gestione degli immigrati. Si tratta del Decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito in Legge n. 15/2024 recante “Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori”, che consente all’Esecutivo di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale” per motivi di ordine e sicurezza pubblica in conformità alla Convenzione delle N.U. sul diritto del mare del 1982. Sono tante le previsioni criticabili contenute in questo provvedimento, ma in particolare lo sono quelle secondo cui il porto di sbarco assegnato deve essere raggiunto “senza ritardo” e che le modalità di soccorso non possono impedire di raggiungerlo “tempestivamente”: le navi che hanno effettuato un salvataggio sarebbero dunque costrette a non soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse e delle quali abbiano contezza nell’area di mare ove si trovano ad operare, così come sarebbe impedito che le persone soccorse siano trasbordate da una nave umanitaria all’altra (per consentire a una di esse di tornare a cercare persone in pericolo). La prassi conseguente all’approvazione del decreto legge ha poi determinato che le autorità italiane indichino spesso alle navi soccorritrici lo sbarco in un porto sicuro che si trova in zona molto lontana dall’area in cui è avvenuto il soccorso, determinando così spese e tempi maggiori per le attività delle Ong, nonché una minore loro presenza nelle aree marine ove i soccorsi normalmente avvengono: ciò è da ritenersi in contrasto con l’obbligo inderogabile di prestare soccorso a persone in mare in condizioni di pericolo. L’insieme delle regole imposte ai comandanti delle navi, ha scritto V. Zagrebelsky subito dopo l’approvazione del d.l., “rivela lo scopo della nuova legislazione: disciplinare per restringere l’attività di salvataggio di vite in mare, renderla più costosa per chi la svolge, imporre lunghi periodi di fermo delle navi o distogliere dall’opera di soccorso”.
Il 26 febbraio 2023, come è noto, un caicco che trasportava molti migranti si frantumava ed affondava al largo della cittadina di Cutro, senza che le persone coinvolte fossero soccorse, come ci si sarebbe aspettato. Ne derivarono polemiche anche aspre, coinvolgenti l’organizzazione internazionale Frontex, la Guardia costiera e la Guardia di finanza italiane, nonché, in ragione di alcune loro inopportune affermazioni, ministri della Repubblica. Ecco allora che immediatamente veniva varato dal governo il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in L. n. 50/2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, un provvedimento che, oltre a prevedere un inutile innalzamento di pene per gli scafisti, abroga norme contenute nel Testo unico sull’immigrazione del 1998 che consentivano il riconoscimento della protezione speciale alle persone che in Italia avevano costruito una vita privata e familiare.
Il ddl Sicurezza, approvato dalla Camera dei Deputati il 18 settembre scorso, infine, contiene altre previsioni penalizzanti nei confronti degli immigrati che, se non in possesso di permesso di soggiorno, non potranno acquistare carte Sim. Tale ddl sarà prevedibilmente convertito in legge dal Senato, ma si può essere sicuri che non sarà l’ultimo provvedimento anti-immigrati: il governo in carica, infatti, può vantare un record in quanto, sin dai suoi primi passi, è intervenuto a pioggia sulla giustizia con una quantità di provvedimenti che non ha eguali nella nostra storia recente e tra questi si distinguono, oltre la cancellazione dell’abuso d’ufficio e il ddl con cui si vuole introdurre in Costituzione la tremenda impostura della separazione delle carriere, leggi e decreti nel campo dell’immigrazione.
Ma quali sono stati gli effetti di questa normativa sui diritti umani? Definirli “disastrosi” è restrittivo. Il tema dell’immigrazione richiede certo particolare attenzione ma per contrastarne i pur esistenti profili di illegalità non si può fare perennemente ricorso a norme emergenziali: gli ordinamenti democratici, anche in situazioni difficili, non possono neppure occasionalmente tradire i principi su cui si fondano. I provvedimenti varati in tema di immigrazione negli ultimi anni hanno peraltro determinato in Italia una evidente tendenza alla criminalizzazione delle navi e imbarcazioni delle Ong che, quando operano senza ostacoli e limitazioni, salvano vite umane in numero elevatissimo. Il populismo dilagante, che riflette lo spirito del tempo, ha indotto a definirle “taxi del mare” o “pull factor” e gli equipaggi delle navi che operano per le Ong sono stati accusati di essere responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o di associazione per delinquere finalizzata al traffico di essere umani. Queste ultime accuse presupporrebbero che i responsabili delle Ong stabiliscano accordi con i cd. “scafisti”, ipotesi risultata priva di qualsiasi fondamento, al pari di quella secondo cui i terroristi, celandosi tra gli immigrati, potrebbero utilizzare quella via per giungere in Occidente e compiervi attentati. Si tratta di una massa di insulti che vanno respinti anche perché frutto di ignoranza di chi non conosce gli obblighi di salvataggio e le norme del codice penale italiano che non consentono la punizione di chi ha agito in stato di necessità o nell’adempimento di un dovere. La tesi prevalente è diventata allora un’altra: pur in assenza di accordi criminali, la sola presenza in Mediterraneo delle navi delle Ong spingerebbe i trafficanti di esseri umani a imbarcare i migranti in Africa e poi a lasciarli in mare, magari simulando naufragi di imbarcazioni insicure, dove potrebbero essere salvati. Ma anche in tal caso non pare in alcun modo possibile pretendere che le navi delle Ong si astengano dal soccorrere i naufraghi o che sia loro vietato navigare nel Mediterraneo o, ancora, che ne sia ridotto drasticamente il numero. Tutto ciò equivarrebbe a teorizzare crudeltà e insensibilità rispetto al dovere di soccorso. Dunque, fermo restando che chiunque risulti responsabile di reati deve essere perseguito con la massima determinazione, l’attività di soccorso in mare delle Ong merita gratitudine da parte di ogni cittadino. Non può insomma accettarsi un panpenalismo di matrice populistica per cui “tutto diventa reato in nome dell’ordine” e le pene aumentano anche per condotte quasi irrilevanti mentre si trascurano le condizioni di vita in carcere o quelle di “detenzione amministrativa” nei Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri), già oggetto di condanne in sede europea. Piuttosto, occorre preoccuparsi dell’effetto delle tante leggi nazionali prima citate, quello della crescente xenofobia che si va diffondendo anche in Italia (e non solo), tale da favorire ripetute violazioni del diritto-dovere di solidarietà. Lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella ha più volte lanciato l’allarme ricordando tra l’altro che “il veleno del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra i popoli. Crea barriere ed allarga le divisioni. Compito di ogni civiltà è evitare che si rigeneri”(Corriere della Sera, 26.7.2018).
La politica dei “porti chiusi ai migranti”, comunque la si voglia giustificare, è esempio di prassi non conformi alla legge, al pari del mantenere per giorni e giorni persone bloccate su una nave italiana o straniera, prima in alto mare, poi in prossimità del porto ed infine nel porto. Ogni limitazione della libertà, come si è detto, è possibile a seguito di provvedimento motivato dell’A.G. e, se interviene su iniziativa di organi di polizia, prevede l’immediato controllo giurisdizionale. Il caso Khlaifia + altri contro Italia lo conferma: il 15 dicembre 2016 l’Italia fu condannata dalla Grande Camera della Corte dei diritti umani di Strasburgo perché per ovviare alla saturazione di Lampedusa, i migranti vennero “ospitati” in alcuni centri di soccorso e poi su alcune navi della Moby Line, per più di 48 ore, senza vedere un giudice e senza una serie di altre garanzie. I migranti non potevano scendere dalle navi. La Corte qualificò quel “trattenimento” come privazione della libertà personale senza base legale”. Tornando brevemente al processo Open Arms e senza venir meno alla scelta di non esaminare il merito delle accuse di sequestro di persona aggravato e di rifiuto di atti d’ufficio elevate a carico del ministro Salvini, va precisato che i pm di Palermo, in data 14 settembre 2024, hanno depositato dinanzi al Tribunale una memoria scritta a sostegno della loro richiesta di condanna. Si tratta di una memoria molto articolata in cui, come si è tentato anche qui di fare, viene ricostruito il complesso ed articolato quadro giuridico interno ed internazionale in tema di disciplina dell’immigrazione (Parte I), vengono poi ricostruiti i fatti oggetto del processo (Parte II) ed infine esaminati i reati contestati per dimostrarne la sussistenza. Soprattutto la prima parte dovrebbe essere attentamente letta da chi - anche rivestendo importanti cariche istituzionali - ha duramente messo in dubbio la correttezza dell’operato dei magistrati che hanno sostenuto l’accusa. È legittimo criticare chiunque e che l’imputato proclami ripetutamente la propria innocenza, pur affermando che la sua condotta era finalizzata alla difesa degli italiani e dei confini del nostro Paese, che evidentemente riteneva minacciati da 147 migranti di cui 32 minorenni raccolti in mare nell’agosto del 2019 dalla Open Arms. Più discutibili, invece, sono l’auspicio di una manifestazione in suo sostegno dinanzi al Palazzo di Giustizia di Palermo e che affermi che comunque non si dimetterà in caso di condanna. Ma non è accettabile che leaders politici con ruoli istituzionali ignorino il principio costituzionale della separazione dei tre poteri dello Stato, sostenendo perfino che ai magistrati non spetta in alcun modo interpretare le leggi, ma solo applicarle secondo le scelte politiche che ne costituiscono la base. E a suo tempo, lo stesso Matteo Salvini, quando era ministro dell’Interno, invitò i giudici ad applicare le leggi in materia di immigrazione senza rilievi critici, salvo “scendere in politica”. Marginali, ma espressione del clima che si vive, sono poi il plauso di Viktor Orban e l’auspicio che sia “quel folle pm di Palermo ad andare in carcere per sei anni” formulato da mr. Musk, ormai più famoso del mitico muschio islandese.
Tutto però rimanda ad una domanda: quali sono i doveri della magistratura in casi come quello in discussione a Palermo? E rimanda anche a quanto si discusse in Senato a proposito del caso Diciotti (un’operazione di soccorso e salvataggio di 190 migranti, eseguita dalla Guardia costiera italiana il 15 agosto 2018 e poi conclusa, con lo sbarco di tutti gli extracomunitari tratti in salvo, solo il successivo 25 agosto), in relazione alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell’allora ministro dell’Interno Salvini, per il reato di sequestro di persona aggravato. Anche in quella occasione Salvini sostenne che ogni sua azione aveva avuto esclusivamente una finalità di pubblico interesse e che non si era in presenza di una sua mera personale iniziativa politica, bensì di una iniziativa del governo, conforme a una precedente prassi. In data 20 marzo 2019 il Senato, contrariamente a quanto avvenuto il 30 luglio 2020 con il caso Open Arms, negò a maggioranza assoluta dei suoi componenti (237 contro 61, nessun astenuto), l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro, avendo ritenuto che “con valutazione insindacabile, l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo”. Anche in quel caso si fece riferimento al rischio che tra i migranti a bordo della Diciotti potessero esservi terroristi, ma tale affermazione non trovò riscontro e, comunque, le ragioni di ordine pubblico e di tutela della sicurezza addotte in quel caso ed in quello Open Arms non possono essere addotte in modo generico ed insufficiente, in quanto si tratta di circostanze che, invece, devono essere indiscutibilmente dimostrate. Tra l’altro, l’avere agito a seguito di una scelta politica individuale o dell’intero governo, a parere di chi scrive, non può giustificare la mancata procedibilità penale nei confronti di un ministro: una decisione simile violerebbe i principi di obbligatorietà dell’azione penale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
“L’Italia è uno Stato di diritto e le scelte politiche del governo in ordine alla gestione dei flussi migratori e dell’accoglienza dei richiedenti asilo o protezione internazionale devono esprimersi con modalità conformi ai diritti fondamentali della persona quali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Convenzione Edu” Si tratta di un’affermazione presente in una delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, inoltrata il 4.2.2019 al presidente del Consiglio dei ministri. Su analoghe posizioni è attestata la stragrande maggioranza di altri organismi ed associazioni di giuristi che, come la Corte di Cassazione, hanno più volte auspicato il rispetto dei diritti fondamentali delle persone nelle iniziative dei pm e nelle sentenze dei giudici riguardanti questo settore. Così deve essere, pur se inevitabilmente non mancherà chi accuserà la magistratura di forzare l’interpretazione delle leggi e di violarle in nome di opzioni politiche, ma i magistrati conoscono i loro doveri e, specie nella stagione del populismo, devono interrogarsi, sulla conformità delle leggi che applicano alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo ed alla Costituzione. Non tutto si giustifica in nome della sicurezza che non può certo vincere sui diritti fondamentali. Altrimenti, come l’ha definita Carlo Bonini, dovremmo parlare di “sicurezza immorale”. Ma la difesa dei diritti fondamentali deve costituire ragione di impegno anche per coloro che esercitano funzioni politiche: al di là degli schieramenti di appartenenza, si deve da loro pretendere di non alimentare sentimenti estremi e logiche populistiche! L’Europa, a sua volta, si impegni nel coinvolgere tutti gli Stati che la compongono nelle attività di accoglimento ed in quelle conseguenti, vincendo la resistenza di quanti vi si oppongono: un piano europeo in proposito deve essere effettivo e concreto, visto che la semplice programmazione non basta. Solo in tal modo l’Ue riacquisterebbe autorevolezza e il rispetto dei popoli. L’impegno civile nella società in cui viviamo, infine, deve contribuire a promuovere nell’opinione pubblica, un costante sostegno all’attività di salvataggio in mare, che solleciti e accompagni il ripristino di un efficace sistema istituzionale di ricerca e soccorso. Ciò al fine di affermare, ancora una volta, il senso di una condivisa responsabilità universale che fonda il diritto al soccorso e l’intero sistema dei diritti umani (così il Comitato per il diritto al soccorso, costituito alla fine del 2020, su iniziativa di otto Ong protagoniste di innumerevoli salvataggi nel Mediterraneo).










