sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Laura Mendola

La Sicilia, 8 maggio 2026

La Corte di Cassazione torna ad affrontare il nodo sempre più delicato del regime 41‑bis: quanto peso devono assumere il diritto del detenuto all’affettività e ai rapporti familiari di fronte a una pericolosità mafiosa considerata persistente? Nel caso dei fratelli Alessandro e Nunzio Emmanuello, entrambi ristretti al carcere duro e ritenuti esponenti apicali di un sodalizio mafioso ancora operativo a Gela, gli ermellini hanno dato una risposta chiara: prevale la sicurezza. La sentenza della prima sezione evidenzia l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, che aveva autorizzato un colloquio mediante videochiamata tra i due fratelli. Una decisione che, nel contesto degli Emmanuello, si inserisce in un filone più ampio di pronunce sugli equilibri tra carcerazione speciale, diritti umani e prevenzione della criminalità organizzata.

Il caso concreto: un solo colloquio, ma con pesi enormi - Il Magistrato di sorveglianza di Novara, con un provvedimento di natura eccezionale, aveva disposto che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria consentisse ad Alessandro Emmanuello - detenuto al regime speciale del 41 bis - di effettuare un colloquio a distanza, tramite videochiamata, con il fratello Nunzio, anch’egli sottoposto allo stesso regime ma in un altro istituto. Sul piano formale, il provvedimento era stato subordinato a garanzie tecniche: registrazione integrale, presidi di controllo, presenza di personale incaricato di monitorare la comunicazione. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, chiamato a decidere sul reclamo del Ministero della Giustizia, aveva confermato l’ordinanza, sottolineando che si trattava di un solo colloquio, tra due soggetti già sottoposti a regime di massima sorveglianza, e che i due fratelli non avessero avuto contatti telefonici o visivi da oltre ventisei anni. Per il Ministero della Giustizia, però, è un’analisi insufficiente. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso in Cassazione, con quattro motivi di censura che puntano su violazione di legge, vizio di motivazione e, soprattutto, mancato rispetto delle indicazioni della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta.

Il Ministero della Giustizia contro il colloquio: il ruolo della Dda - Nel ricorso, il Ministero, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha sottoposto agli ermellini un quadro di pericolo che la magistratura di merito avrebbe sottovalutato. In particolare, la Direzione distrettuale antimafia aveva evidenziato che: Alessandro e Nunzio Emmanuello sono esponenti apicali di un sodalizio mafioso che, a suo giudizio, è ancora operativo sul territorio di Gela; in occasione di pregresse interlocuzioni telefoniche i due fratelli avevano manifestato forte astio nei confronti della condizione detentiva e nei confronti dei magistrati, sintomo di un atteggiamento non recettivo al percorso di riscatto e un soggetto tradizionalmente vicino al clan è stato arrestato perché gravemente indiziato del delitto di omicidio su mandato mafioso, con il mandato che sarebbe stato veicolato in un colloquio in carcere. La Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, richiamata dalla difesa ministeriale, prevede che le richieste di colloqui telefonici o visivi con altri familiari già ristretti al 41 bis possano essere concesse solo se dal parere non vincolante della Dda non emergano “concreti e rilevanti elementi” ostativi. Nel caso Emmanuello, la Dda ha invece segnalato proprio elementi di pericolosità concreta, che il Tribunale di sorveglianza di Torino non avrebbe adeguatamente confrontato con il diritto all’affettività.

Il bilanciamento tra diritti e sicurezza nella giurisprudenza - La Cassazione, nel motivare l’accoglimento del ricorso, richiama una linea consolidata della propria giurisprudenza: il regime 41 bis non esclude in astratto che un detenuto possa essere autorizzato a colloqui o incontri con familiari - anche se anch’essi ristretti - purché siano adottate misure di controllo che consentano di monitorare la comunicazione. Tuttavia, in più occasioni la Suprema Corte ha precisato che quando emergano esigenze di sicurezza pubblica e rischi concreti di riattivazione di attività mafiose, il diritto all’affettività non può essere considerato assoluto. In particolare, la Cassazione ha sottolineato che un colloquio, soprattutto se audiovisivo, può favorire lo scambio di informazioni anche criptate, oltre che l’uso di gestualità e mimica difficilmente intercettabili in tempo reale.

La stessa Circolare del 2 ottobre 2017, che regola la gestione dei colloqui ai detenuti in regime differenziato, prevede che eventuali richieste di colloqui con familiari ristretti possano essere accolte “salvo che dal parere non vincolante della competente Dda emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione”. In sostanza, la Cassazione ribadisce che il parere della Dda deve essere oggetto di una valutazione motivata, non di una semplice dichiarazione en passant. Nel caso dei due fratelli Emmanuello, il Tribunale di Torino ha ritenuto soddisfatta la parte relativa al controllo tecnico, ma non ha sviluppato in modo adeguato la parte relativa alla pericolosità criminale concreta.

Perché la Cassazione annulla: motivazione “apodittica” e mancato peso alla Dda - Nel comparto “considerato in diritto”, la Cassazione riconosce che il ricorso del Ministero merita accoglimento. Sottovalutazione del parere della Dda di Caltanissetta. Il Tribunale di sorveglianza, secondo la Corte, ha trattato il parere antimafia come un elemento di mera informazione, anziché come un dato di fatto che deve essere esplicitamente confutato o comunque motivato se il giudice decide di andare in senso contrario. L’assenza di una risposta puntuale alle argomentazioni della Dda ha reso la motivazione “apodittica”, cioè priva del confronto giuridico necessario.

Mancato bilanciamento tra affettività e sicurezza - La Cassazione ricorda che il diritto del detenuto a coltivare i rapporti familiari è sì tutelato, ma non può prevalere quando le esigenze di sicurezza sono considerate prevalenti. Nel caso Emmanuello, il giudice di merito avrebbe ritenuto in modo sbrigativo che la sottoposizione al 41nbis e la registrazione bastassero a neutralizzare ogni rischio, senza confrontarsi con la specifica pericolosità del clan e con la posizione apicale dei due fratelli.

Aumento delle occasioni di comunicazione tra appartenenti allo stesso sodalizio - La Corte sottolinea che Alessandro Emmanuello è già autorizzato a effettuare colloqui mensili con il fratello Davide, anch’egli ristretto al 41 bis e ritenuto parte del medesimo clan. L’ulteriore autorizzazione di un colloquio con Nunzio avrebbe quindi incrementato le occasioni di comunicazione tra esponenti dello stesso sodalizio mafioso, senza che il giudice avesse motivato adeguatamente perché, in concreto, tale incremento fosse tollerabile. Di conseguenza, la Cassazione ritiene che il giudice di merito non abbia operato un effettivo e motivato bilanciamento tra il diritto all’affettività e le esigenze di sicurezza, in un contesto in cui il regime 41 bis è stato progettato proprio per impedire contatti tra appartenenti alla medesima organizzazione criminale.

Il risultato: annullamento con rinvio e rilancio del dibattito - La pronuncia si conclude con l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame. Questo significa che il video‑colloquio tra Alessandro e Nunzio Emmanuello è sospeso e potrà essere riproposto solo se il giudice di merito, questa volta, terrà conto in modo esaustivo delle indicazioni della Cassazione e del parere della Dda. La decisione si inserisce in un contesto più ampio sul ruolo del 41‑bis: negli ultimi anni la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la possibilità di incontri e colloqui visivi anche per i detenuti in regime speciale, ma sempre con il discrimine della pericolosità concreta. Nel caso di Davide Emmanuello, ad esempio, la Cassazione aveva ritenuto ammissibile un incontro visivo con una donna con cui aveva intrattenuto una relazione affettiva, nonostante il 41 bis, perché la DDA non aveva segnalato rischi di rilevanza comparabile. Con questa sentenza, invece, la Cassazione invita i giudici di sorveglianza a non sdrammatizzare la pericolosità mafiosa quando si tratta di comunicazioni tra esponenti apicali dello stesso clan, soprattutto se il contesto territoriale è ancora permeato da una “logica mafiosa persistente”.