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di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*

Il Dubbio, 21 agosto 2026

C’è un confine che una democrazia costituzionale non dovrebbe mai smettere di presidiare: quello tra la sicurezza e il controllo. Un confine che diventa ancora più delicato nel momento in cui lo Stato dispone di strumenti tecnologici capaci non soltanto di osservare ciò che accade, ma di identificare, classificare e selezionare le persone attraverso enormi quantità di dati. La polizia predittiva rappresenta uno degli esempi più significativi di questa tendenza. Attraverso sistemi informatici capaci di incrociare una quantità enorme di informazioni, l’obiettivo dichiarato è individuare fattori di rischio e prevenire determinati fenomeni criminali.

La letteratura e il cinema hanno da tempo immaginato questo futuro. Minority Report, il racconto di Philip K. Dick e il successivo film di Steven Spielberg, rappresentano una società nella quale la polizia può intervenire prima che il reato venga commesso, sulla base della previsione che qualcuno lo commetterà. È una distopia, certo. Ma le distopie hanno spesso una funzione: non necessariamente prevedere il futuro, bensì mostrarci quali conseguenze possono derivare dalla progressiva perdita dei limiti. Il nostro sistema costituzionale nasce da un principio fondamentale: la libertà personale non può essere sacrificata sulla base di una semplice valutazione amministrativa o di una previsione algoritmica. L’autorità giudiziaria svolge, proprio per questo, una funzione essenziale di garanzia. Le attività investigative più invasive sono sottoposte a regole, presupposti e controlli.

È il principio della riserva di giurisdizione, che non rappresenta un ostacolo burocratico all’efficienza investigativa, ma una delle condizioni attraverso le quali il potere dello Stato rimane compatibile con lo Stato di diritto. Il rischio che si intravede nell’attuale evoluzione è però quello di una progressiva inversione di questa logica. Si sta infatti delineando una progressiva sostituzione del processo penale non soltanto, come ormai accade da anni, attraverso il procedimento giurisdizionale di prevenzione, ma anche mediante una forma di azione preventiva rimessa alla competenza esclusiva delle forze di polizia.

Uno degli esempi più significativi di questa tendenza è il fermo di polizia, recentemente reintrodotto nel nostro ordinamento. Ma, prima ancora, occorre ricordare la nutrita schiera di misure preventive amministrative, come le cosiddette “zone rosse”. Fa parte di questa tendenza anche il ricorso sempre più massiccio alle misure di prevenzione amministrativa nei confronti delle imprese, una tecnica particolarmente diffusa nella prassi milanese. Lo schema di decreto legislativo con il quale il governo intende dare attuazione alla delega contenuta nella legge 9 settembre 2025, n. 114, presentato come un intervento di adeguamento dell’ordinamento italiano all’AI Act europeo, rappresenta, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, l’ultimo tassello di questo progetto.

La prevenzione non si limita più, dunque, a sostituire il processo penale: rischia di arrivare a sostituire anche la prevenzione giurisdizionalizzata con una sorta di pre-prevenzione di polizia, attraverso meccanismi di schedatura e raccolta dei dati sottratti al controllo dell’autorità giudiziaria, come il riconoscimento facciale biometrico. Un meccanismo che, in nome della sicurezza pubblica, consente alle forze di polizia un potere investigativo a tutto campo e mette sotto pressione le libertà individuali.

Il riconoscimento biometrico rende particolarmente delicata la possibilità di raccogliere dati relativi a una pluralità indistinta di persone presenti in luoghi pubblici. Pensiamo a una manifestazione politica, a un grande evento, a uno stadio. Migliaia di persone possono trovarsi nello stesso luogo senza avere alcuna relazione con un reato. Se i loro volti vengono trasformati in dati biometrici e successivamente confrontati con banche dati, il cittadino non viene più osservato perché esiste nei suoi confronti un sospetto concreto. Può accadere l’esatto contrario: può diventare oggetto di attenzione proprio perché è stato cercato all’interno di una banca dati.

La videosorveglianza tradizionale registra un’immagine. Il riconoscimento biometrico, invece, trasforma il volto in un insieme di informazioni matematiche, in un vero e proprio modello digitale dell’identità personale, che può essere confrontato automaticamente con altri archivi. L’immagine documenta un evento; il dato biometrico costruisce una chiave di ricerca sull’identità. L’algoritmo può così contribuire a individuare, tra migliaia di persone, quelle che meritano di essere ulteriormente osservate e a costruire il percorso che conduce una persona all’interno di un’indagine. La tecnologia, quindi, non è il problema in sé.

Il problema è il potere che, attraverso la tecnologia, può essere esercitato, da chi può esercitarlo e da chi ne controlla l’esercizio. Il controllo giudiziario successivo rischia di essere una inutile foglia di fico. Se, in una situazione di urgenza, la polizia può acquisire determinati dati e chiedere successivamente la convalida dell’autorità giudiziaria, il controllo del giudice interviene quando l’ingerenza nella sfera individuale si è già verificata. Ecco così perfezionato il controllo preventivo di polizia e, con esso, lo spossessamento delle garanzie che soltanto l’autorità giudiziaria può assicurare.

La successiva cancellazione del dato può eliminare l’informazione dall’archivio, ma non può cancellare il fatto che quella persona sia stata sottoposta al trattamento. Il volto, che per secoli ha rappresentato il segno irripetibile dell’identità personale, rischia di trasformarsi in una password permanente: una password particolare, perché non può essere cambiata quando viene compromessa. Uno Stato di diritto non può punire un fatto che non è stato commesso e non può trasformare una probabilità statistica in una responsabilità personale.

La questione, dunque, non riguarda soltanto la privacy, ma la libertà personale, la presunzione di innocenza, la dignità dell’individuo e, soprattutto, il rapporto tra cittadino e potere pubblico. Legalità, necessità, proporzionalità e riserva di giurisdizione non sono ostacoli all’efficienza investigativa. Sono le condizioni che rendono quell’efficienza compatibile con la democrazia e che distinguono lo Stato di diritto dallo Stato di polizia. La sicurezza è un diritto. Ma lo è, ancor di più, la libertà. E quando un popolo rinuncia alla libertà in cambio della sicurezza, non merita né l’una, né l’altra (B. Franklin).

*Osservatorio Misure di prevenzione e patrimoniali dell’Unione Camere Penali Italiane