di Gennaro Grimolizzi
Il Dubbio, 4 agosto 2026
Alcune sentenze sono in grado di influenzare la politica interna, in caso di vuoto normativo, con ricadute sul piano internazionale. Lo stiamo vedendo in questi giorni con l’arrivo nell’exclave spagnola di Ceuta di decine di migliaia di persone provenienti dal confinante Marocco. Dal territorio - geograficamente africano, ma politicamente e amministrativamente spagnolo - si è propagata allo stesso tempo l’onda lunga delle preoccupazioni europee con schieramenti opposti, che logorano ancora una volta la coesione europea. Oggi i ministri dell’Interno riuniti nel Consiglio europeo discuteranno sull’eventuale creazione di centri esterni per il rimpatrio di migranti irregolari.
Per Ceuta e l’altra exclave spagnola, Melilla, situata più a est, è stata adottata nel 2015 una legge sulla sicurezza pubblica con la quale è stata modificata la legislazione in materia di diritti e libertà degli stranieri, istituendo un regime giuridico speciale per le frontiere delle due città. “Con l’entrata in vigore della riforma - dice al Dubbio Giuseppe Paccione, professore di diritto internazionale umanitario nell’Università “N. Cusano” - è stata introdotta la Decima disposizione aggiuntiva con la previsione del respingimento alla frontiera, secondo la quale i cittadini stranieri individuati al confine, mentre tentano di entrare illegalmente in Spagna, possono essere respinti al fine di impedirne l’ingresso illecito nel territorio spagnolo”. Da tale previsione normativa sono derivati diversi contenziosi anche davanti alle Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel febbraio del 2020 è stato rilevato dai giudici di Strasburgo che il rimpatrio immediato dei migranti al confine di Melilla da parte della Spagna violava il divieto di espulsioni collettive. “Da allora - spiega Paccione -, il quadro legislativo è rimasto invariato e la sua interpretazione giurisprudenziale ha subito pochi ulteriori sviluppi. La sentenza della Corte Suprema spagnola del 29 giugno scorso rappresenta il primo significativo chiarimento del regime giuridico che disciplina il respingimento alla frontiera. Il caso riguardava l’applicazione di tale procedura ai migranti intercettati in mare, mentre tentavano di raggiungere Ceuta a nuoto. In sostanza, la controversia verteva sull’applicabilità della Decima disposizione aggiuntiva della legge sugli stranieri ai migranti intercettati in determinate circostanze. Sebbene la Corte abbia concluso che il regime non si estende ai migranti che tentano di raggiungere il territorio spagnolo via mare, lascia irrisolte importanti questioni relative agli obblighi della Spagna, nel quadro del diritto internazionale”.
La Corte Suprema di Madrid ha inoltre evidenziato una netta distinzione tra elementi di contenimento ed elementi di sorveglianza. “I primi - afferma il professor Paccione - sono ostacoli fisici volti ad impedire l’ingresso, mentre i secondi si limitano a facilitare l’individuazione e il monitoraggio degli attraversamenti di frontiera. La stessa qualificazione di droni, termo-camere, sensori e dispositivi simili come sistemi di allerta precoce dimostra che la loro funzione è strumentale e antecedente a qualsiasi atto materiale di contenimento. Di conseguenza, queste tecnologie non possono essere equiparate agli elementi di contenimento e i migranti intercettati, mentre tentano di raggiungere il territorio spagnolo a nuoto, non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo di respingimento”. Secondo il professore della “N. Cusano”, “la gestione delle frontiere a Ceuta e Melilla non può essere ridotta a meccanismi per il rimpatrio sommario dei migranti intercettati”. “Deve invece fondarsi - conclude Paccione - su garanzie che assicurino l’effettiva tutela dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto delle norme dell’ordinamento marittimo internazionale. In questo contesto, gli sviluppi tecnologici possono svolgere un ruolo importante. Anziché essere concepiti unicamente come strumenti di controllo delle frontiere, dovrebbero essere riconosciuti per il loro potenziale di protezione della vita umana in mare”.
La fuga dal Marocco dei giorni scorsi, che è costata la vita ad un centinaio di persone, in merito alla quale non sarebbe azzardato pensare all’uso dei migranti come leva politica - o peggio come arma di ricatto - da parte di qualche Paese per fare pressioni o ottenere concessioni dall’Unione europea, mantiene vivo il dibattito sulla necessità di inserire l’accoglienza in un quadro normativo chiaro. Se inesistente o lacunoso, la valutazione dei giudici è un approdo quasi naturale. La storia dell’Europa, soprattutto di quella considerevole parte che si affaccia sul Mediterraneo, con i suoi flussi migratori viene scritta anche con alcune sentenze. Per il nostro Paese in passato, nel caso “Hirsi Jamaa e altri contro Italia” del 2012, la Grande Camera della Corte EDU, si è espressa sulla materia dei respingimenti. Sono stati dichiarati illegali i respingimenti di migranti intercettati in alto mare dalle autorità italiane e riconsegnati in Libia, stabilendo la violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio di non-refoulement (divieto di rimpatrio verso Paesi a rischio di tortura).
Negli Stati Uniti ha fatto discutere una sentenza della Corte Suprema della fine di giugno che ha dato il via libera all’amministrazione Trump per revocare lo status di protezione temporanea a circa 350mila haitiani e 6mila siriani. Per loro il rimpatrio è inevitabile. Un orientamento ben definito per scoraggiare gli ingressi illegali, che cerca, nella visione trumpiana, di porre rimedio a frontiere penetrabili e ad una convivenza difficile.










