di Ivan Cimmarrusti
Il Sole 24 Ore, 7 aprile 2026
Settanta euro e diciotto centesimi di Ici relativi al 2010. Portati fino in Cassazione con cinque motivi di ricorso, tre dei quali per contestare 12,89 euro: meno del contributo unificato per aprire il fascicolo. La contribuente ha perso. Ed è stata condannata a pagare 1.200 euro tra spese processuali, spese a favore del Comune impositore e spese vive. Ma il caso è stato solo la miccia. Con l’ordinanza 10356 del 2025 la Cassazione tributaria ha cambiato passo, e forse stagione: le liti irrilevanti, costruite non per ottenere giustizia ma per guadagnare tempo, possono finire con una condanna per abuso del processo o lite temeraria. È uno spartiacque.
Ed è difficile non leggerlo come il tentativo, finalmente esplicito, di frenare la valanga di ricorsi minimi che ogni anno si abbatte sulla sezione tributaria della Corte, soprattutto per tasse comunali. Il bersaglio è preciso. Vent’anni di micro-processi di legittimità hanno gonfiato le pendenze fino a farle diventare quasi la metà dell’intero magazzino arretrato del Civile. Il lavoro dei giudici tributari ha prodotto un calo netto: da 47.364 pendenze nel 2021 a 36.786 nel 2025, oltre il 22% in meno, anche grazie alla spinta propulsiva impressa dalla presidente della sezione Angelina-Maria Perrino.
Ma i ricorsi resistono, anche per il fallimento delle misure deflattive. Ogni anno, da oltre dieci anni, si attestano sui 10mila. Una quota enorme è fatta di micro-processi - non solo perché il valore economico è basso, ma perché l’interesse giuridico è quasi nullo. Fascicoli che intasano, consumano tempo, non producono diritto. È qui che la Corte ha deciso di intervenire. Con l’ordinanza del 2025 - firmata dalla presidente Perrino e dal relatore Ugo Candia - la Cassazione delimita il perimetro con una precisione chirurgica. Non dice che le cause di basso valore non meritano tutela. Non dice neppure che chi perde ha abusato del processo.
Dice qualcosa di più netto e più duro: quando una controversia vale pochissimo, non pone questioni giuridiche vere, non ha rilievo nomofilattico, non produce effetti seriali su contenziosi analoghi e viene costruita su motivi manifestamente inconsistenti, il ricorso smette di essere uno strumento di giustizia. Diventa un modo per prendere tempo. Non per ottenere una decisione di diritto: per dilatare i tempi. Nel caso esaminato, la Corte lo scrive senza sfumature: il ricorso tentava di trascinarla in un “inammissibile terzo grado di giudizio di merito”, cioè in una rivalutazione di fatti e prove che non appartiene alla funzione del giudice di legittimità.
Ed è proprio qui che l’ordinanza segna il passaggio decisivo. Perché non si limita a colpire quel ricorso. Fissa un criterio. Traccia una linea. Indica ai difensori, agli enti, ai contribuenti, il punto oltre il quale la difesa degenera in uso strumentale del processo.
La formula è questa: “ai fini della condanna di cui all’articolo 96, terzo comma, Codice di procedura civile per l’ipotesi di abuso del processo costituisce, nel giudizio di Cassazione, indice sintomatico di un uso strumentale del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l’impugnazione si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali - anche se ciascuno di scarso valore - e si riveli palesemente inammissibile e/o infondata”. Una formula tecnica, ma il messaggio è semplice. La Cassazione non chiude la porta alle cause piccole. Chiude, o prova a chiudere, la porta alle cause “vuote”.











