di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2021
Sono tre i criteri che portano ad ammetterla o meno: la modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e il grado di colpa. La Cassazione prosegue lo zig zag, tra i casi concreti, sulla strada del riconoscimento della tenuità del fatto per il reato di guida in stato di ebbrezza. Con due sentenze coeve, la n. 11655/2021 e la n. 11699/2021, la IV sezione penale della Cassazione, ha in un caso cancellato la condanna e nell'altro l'ha confermata facendo tra l'altro sempre rilevare che i criteri di valutazione per il riconoscimento della causa di non punibilità sono oggetto di valutazione di merito, quindi sindacabile solo per vizi di legittimità, quali la violazione di legge, il difetto o l'omissione della motivazione. E ribadisce, in via generale, l'interpretazione già espressa secondo cui i presupposti di legge per l'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice penale non impediscono di ravvisare la tenuità del fatto solo perché la rilevanza penale scatta ed è ragguagliata al superamento di limiti fattuali, quali il grado di alcol nel sangue.
La correlazione tra soglie di punibilità e tasso alcolemico non porta a escludere tramite automatismi - come il superamento della soglia minima - il carattere tenue del reato commesso alla guida. La Cassazione ha risolto su tale punto i dubbi della giurisprudenza con decisioni rilevanti delle sezioni Unite penali pronunciate nel 2016 e citate dalle due decisioni in commento. Dice in fondo la Cassazione che il Legislatore non ha anticipato il giudizio "negativo" sulla tenuità del fatto attraverso la fissazione delle soglie di punibilità.
Presupposti e criteri della tenuità del fatto - La Cassazione fa notare che rilevano come presupposti per l'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice penale:
- la previsione per il reato di una condanna non superiore a 5 anni, nel massimo edittale, e che non rileva l'assenza di minimi edittali per la fattispecie per cui si procede;
- la non abitualità della condotta che però non va valutata nel perimetro delle condanne subite o con i meccanismi della recidiva, in quanto il comportamento abituale può essere desunto dalla commissione di almeno altri due reati della stessa indole - anche commessi successivamente - e senza distinguo tra processi pendenti e condanne definitive. E rilevano anche se si tratta di reati già giudicati "tenui".
Tre sono, invece, i criteri che devono guidare il giudizio del giudice di merito sulla causa di non punibilità. La Cassazione li indica espressamente nelle sentenze in esame:
- modalità della condotta,
- esiguità del danno o del pericolo,
- grado di colpevolezza.
Così la Cassazione, con la sentenza n. 11655, ha cancellato la condanna di chi aveva superato, anche se di poco, il tasso minimo di alcol nel sangue e aveva determinato un tamponamento catena, ma senza provocare feriti o morti.
Mentre, al contrario, nel caso affrontato con la sentenza n. 11699, la Cassazione ha respinto la richiesta di applicazione dell'articolo 131 bis del Codice penale da parte del ricorrente che era stato condannato per guida in stato di ebbrezza per essere uscito di strada senza coinvolgimento di altri veicoli o persone, ma al quale era stato riscontrato un tasso di parecchio superiore alla soglia di punibilità integrando l'ipotesi più grave di assunzione di alcol alla guida. In conclusione, in questo secondo caso emerge che la Cassazione ha ravvisato, pur in assenza di danni a terzi, il realizzarsi di un pericolo non esiguo per l'incolumità delle persone e la presenza di un comportamento altamente colpevole per il livello di alcol assunto dal trasgressore.










