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di Matilde Bellingeri

Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2022

Al ricorrere della configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p., il reato di truffa diventa procedibile d’ufficio, così come stabilito dall’art. 640 comma 3 c.p.

“La distanza, connessa alle particolari modalità di vendita con l’utilizzo del sistema informatico o telematico, di cui l’agente consapevolmente approfitta e cui si aggiunge di norma l’utilizzo di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto, configura l’aggravante in questione, che connota, in tali casi, la condotta dell’agente quale elemento ulteriore, peculiare e meramente eventuale rispetto agli artifici e raggiri tipici della truffa semplice […]”.

Con la pronuncia n. 18252/2022, depositata il 6 maggio 2022, la Corte di Cassazione, condividendo il maggioritario (e più recente) orientamento della giurisprudenza, ha affermato che nel caso della c.d. “vendita online”, la distanza tra il luogo ove si trova l’acquirente e quello in cui si trova il reo (venditore del prodotto online) è l’elemento che consente all’autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima permettendogli “di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu”.

Secondo tale pronuncia, ai fini dell’integrazione del reato di truffa aggravato ai sensi dell’art. 640 comma 2 n. 2) bis c.p. è necessario che:

-esista una distanza tra il venditore e l’acquirente connessa alle modalità di vendita attraverso uso di sistemi informatici o telematici;

-il venditore consapevolmente approfitti di tale distanza;

-il pagamento del prezzo sia anticipato (secondo quello che rappresenta la prassi di simili transazioni).

Al ricorrere della configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5) c.p., il reato di truffa diventa procedibile d’ufficio, così come stabilito dall’art. 640 comma 3 c.p..