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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2022

Il giudice di appello ha dichiarato la prescrizione per diverse identiche violazioni pregresse ritenute però ostative al beneficio. L’abitualità del comportamento, che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto, può derivare anche dalla commissione di reati della stessa indole dichiarati prescritti. In quanto la prescrizione non cancella gli effetti della condanna.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32857/2022, ha respinto le lamentele del ricorrente contro il mancato riconoscimento della tenuità del fatto in relazione all’unico episodio rimasto punibile di una serie di illeciti accessi a manifestazioni sportive. In effetti gli episodi precedenti per i quali era intervenuta condanna in primo grado erano stati dichiarati prescritti dal giudice di appello, che però aveva emesso condanna per quello più recente. E sul quale non aveva riconosciuto l’applicabilità dell’articolo 131 bis del Codice penale proprio in ragione dei precedenti reati, anche se prescritti. In quanto della stessa indole e più di due. Ragionamento ora confermato dai giudici di legittimità.

La Cassazione argomenta facendo rilevare che la causa di non punibilità invocata dal ricorrente non può essere riconosciuta - se vi è abitualità nel comportamento - anche quando i reati della stessa indole precedentemente commessi rientrino nel perimetro della tenuità del fatto. Quindi, conferma la Cassazione, non vi è ragione di escludere il reato prescritto dalla categoria dei reati “della stessa indole” che determinano la causa ostativa al riconoscimento della non punibilità.