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di Saverio Francesco Regasto*


Il Fatto Quotidiano, 8 dicembre 2020

 

Quel che sembrava impossibile un anno e mezzo fa oggi è triste realtà ed è avvenuto utilizzando, come intelligente grimaldello, la pandemia e la necessità di procedere speditamente (e anche "arbitrariamente") nella cantierizzazione dei lavori pubblici. Tuonava, nel maggio del 2019, il ministro dell'Interno: "Io abolirei l'abuso d'ufficio" - il reato previsto e punito dall'art. 323 del codice penale, ndr - "Lo abolirei perché non posso bloccare 8.000 sindaci per la paura di essere indagati. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati".

Allora, nonostante le pressioni dal basso di amministratori locali e regionali, spesso indagati e talvolta condannati proprio per l'abuso d'ufficio (che si sostanzia nel procurare a sé o ad altri un vantaggio o un danno in violazione di una legge o di un regolamento), ci fu una levata di scudi tanto per l'ipotesi di una sua abrogazione, quanto per prendere in considerazione proposte di modifica che, di fatto, ne svuotassero la portata. Disse il partito alleato di governo per bocca di Luigi Di Maio: "Chi vuole proporre l'abolizione dell'abuso d'ufficio troverà un muro nel M5S...

Io non voglio tornare indietro ai podestà che facevano quello che volevano". Come talvolta capita a questo Paese, applicando la legge del contrappasso, quel che era impossibile e indicibile per un governo gialloverde è diventato realtà per l'esecutivo giallorosa: l'abolizione, di fatto, del reato, avvenuta, come vuole tradizione, in una calda giornata estiva, con il dl cosiddetto "Semplificazioni".

Non si è trattato di una mera "svista", ma di una scelta volontaria volta a rendere impuniti i comportamenti di decine e decine di amministratori locali che potranno violare i Regolamenti comunali (basti pensare a quelli edilizie urbanistici), rispettando ogni disposizione di legge. È infine giunta, benvenuta da coloro i quali erano imputati, una sentenza della Cassazione che ha messo una pietra tombale in senso tecnico sulla vicenda, statuendo che la modifica apportata al codice ha efficacia retroattiva.

Mi domando, francamente, se in nome di una presunta semplificazione e, soprattutto, dell'esigenza di "accelerare" i procedimenti amministrativi giacenti, valesse la pena di creare una sorta di "impunità di gregge" per l'unica fattispecie che consentiva ai pubblici ministeri di aprire un fascicolo d'indagini.

C'è, infine, il capitolo relativo alla portata devastante della norma sul sistema universitario, questione sollevata da Giambattista Scirè, dell'Associazione Trasparenza e Merito. Come è noto, alle Università è riconosciuta una particolare forma di autonomia in virtù della quale le norme di organizzazione e di funzionamento, le procedure per l'assunzione di docenti e ricercatori, i concorsi per gli assegni di ricerca, per il dottorato, ecc. sono riservati allo Statuto di ciascuna università e ai regolamenti d'Ateneo, fonti che sfuggono dalla novella dell'art. 323 del codice penale.

In buona sostanza, nel reclutamento del personale docente e ricercatore e in ogni altra procedura, non è più contestabile l'abuso d'ufficio. Certo è che la Pubblica amministrazione si ritrova oggi in una diarchia: quella "governata" esclusivamente dalla legge e quella, al contrario, in cui la normazione regolamentare prevale sulle fonti primarie.

Per i funzionari della prima è ipotizzabile il reato di abuso d'ufficio, per quelli della seconda è del tutto escluso. Si impone, credo, una riflessione anche in termini di violazione del principio d'uguaglianza e di compatibilità del nuovo abuso d'ufficio con la Costituzione. Si deve dunque sperare, ancora una volta, in un intervento demolitorio della Corte.

 

*Ordinario di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Brescia