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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 24 novembre 2023

La condizione del figlio neonato non esclude il pericolo presunto connesso alle condotte illecite in danno della madre. Non incide l’età del minore che assiste ai maltrattamenti contro la madre o l’accertamento di un danno psico-fisico che lo stesso possa aver subito affinché sia contestabile l’aggravante dell’articolo 572, comma 2, del Codice penale. Infatti, i maltrattamenti cosiddetti “assistiti” sono legati al dato di fatto di essere stati perpetrati in presenza di persona minorenne.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 47121/2023 - ha respinto il ricorso dell’imputato che contestava il riconoscimento a suo carico dell’aggravante, per i comportamenti violenti tenuti in presenza del figlio appena nato. Cioè secondo la difesa il neonato non sarebbe pacificamente in grado di percepire il disvalore delle condotte aggressive o umilianti tenute nei confronti di un familiare nell’ambito casalingo.

Ma la Cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce che nulla autorizza a svuotare la norma incriminatrice che intravede l’aggravante del reato nella circostanza che esso sia consumato alla presenza di persone minorenni. Secondo la difesa invece è la sussistenza di un pericolo concreto di danno psico-fisico che andrebbe accertato come esistente, al fine di contestare l’aggravante. Al contrario, i giudici di legittimità - anche richiamando la Convezione europea sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica - hanno affermato che la norma incriminatrice aggiornata e aggravata in caso di maltrattamenti assistiti si riferisce all’offensività in astratto della condotta illecita.

E con il proprio ragionamento, di fatto, la Cassazione afferma che il reato aggravato scatta per il pericolo presunto derivante dall’azione violenta realizzata in presenza di persone minorenni. Così i giudici indicano l’indirizzo interpretativo e smentiscono la validità dei precedenti indicati dal ricorso che fondavano la contestazione dell’aggravante al realizzarsi di un concreto danno psico-fisico per il minore. Infine, sembra si possa definire un asserto non condivisibile quello secondo cui un neonato non abbia alcuna percezione della violenza agita nell’ambiente in cui è inserito solo per la difficoltà di poter accertare il suo feedback “negativo” rispetto al mondo in cui vive i primi momenti della sua vita.