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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2026

Infatti l’esame biologico può risultare positivo anche per assunzione pregressa di sostanze stupefacenti mentre la fattispecie richiede che sia provata la guida sotto l’effetto drogante e non discende dalla gravità dell’incidente. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 12779/2026 - ha ribadito che il reato previsto dall’articolo 187 del Codice della strada o l’aggravante sancita dal comma 2 dell’articolo 590 bis del Codice penale scatta solo se si prova che il conducente abbia guidato sotto l’influenza di sostanza stupefacente. Ciò significa che non è prova del reato l’esame clinico che dimostri l’avvenuta assunzione di droga sic et simpliciter. Infatti, il risultato positivo dell’analisi può esistere anche per la pregressa assunzione di stupefacente senza che ciò dimostri lo stato di alterazione psicofisica al momento della guida.

Il caso - Nel caso concreto i giudici di legittimità hanno ritenuto non fondata la condanna in quanto gli agenti non hanno rilevato e verbalizzato indici sintomatici dall’osservazione della persona fermata per poter affermare che la stessa fosse sotto l’influenza di sostanza stupefacente (come, ad esempio, pupille dilatate, agitazione o tremore o stato confusionale). Ciò al di là del dato di positività rilevato con l’esame biologico non sufficiente ad ancorare il sospetto dello stato di alterazione (ossia la guida sotto l’influenza di droga) alla realtà del momento. Non essendo sufficiente a tale dimostrazione neanche la circostanza che l’imputato avesse provocato a terzi lesioni stradali gravi.

Il ricorso accolto contestava la decisione dei giudici di secondo grado che hanno comunque ritenuto assorbita la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti (prevista dal comma 1 bis dell’articolo 187) nel più grave delitto previsto dall’articolo 590 bis, comma 2, del Codice penale (che appunto sanziona la condotta in maniera più grave quando il conducente che arreca le lesioni è in stato di alterazione psicofisica). Nel caso concreto al ricorrente era stato contestato che - in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di cocaina - avesse invaso l’opposta corsia di marcia, scontrandosi con il veicolo condotto da altro automobilista. A causa dell’impatto la persona offesa aveva subito lesioni personali gravi in quanto guaribili in un tempo superiore ai quaranta giorni. E dagli accertamenti tossicologici eseguiti sull’imputato con esame delle urine era stata rilevata la presenza di metaboliti della cocaina.

Il motivo accolto - Con il ricorso la difesa dell’imputato ha ribadito il motivo di appello respinto con cui chiedeva la derubricazione del reato in quello previsto dal comma 1 dello stesso articolo 590 bis del Codice penale in quanto lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di droga non era da ritenersi provato. La Cassazione accoglie il motivo e rinvia al giudice di appello per un nuovo giudizio sul punto che tenga conto dei principi in materia. Secondo la decisione di annullamento sussiste il vizio lamentato dalla difesa di violazione degli articoli 590 bis, comma 2, del Codice penale e 187 del Codice della strada sul punto dell’affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni personali stradali gravi commesso in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.

In estrema sintesi i giudici del merito avrebbero omesso di supportare l’accertamento della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti con evidenze obiettive idonee a dimostrare l’effettiva alterazione dello stato psicofisico dell’imputato al momento della guida. L’affermazione secondo cui l’alterazione emergerebbe dalla gravità dell’incidente, dal quantitativo di sostanza rilevato e dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria sarebbe insoddisfacente, poiché lo stato di alterazione non può desumersi dal solo fatto che si sia realizzato un incidente, essendo questo potenzialmente riconducibile anche ad altre cause.

La Cassazione ribadisce l’orientamento secondo cui visto che l’esame delle urine può avere un risultato positivo anche per assunzione di droga avvenuta giorni addietro (ma anche solo nelle ore precedenti) questo non è atto a provare che il conducente si trovi al momento del fatto illecito in stato di alterazione. In conclusione, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l’esito positivo dell’accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente deve incrociare il riscontro da una sintomatologia rilevata dagli operanti al momento del fatto.