di Luigi Salvato*
Il Dubbio, 19 settembre 2026
“L’AI sbarca in Cassazione” è l’incipit del titolo di un articolo del Sole 24 Ore dello scorso 16 settembre, dal quale si apprende che la Cassazione ha messo l’intelligenza artificiale al lavoro sui ricorsi. In particolare, “la scheda di spoglio, la mappa del fascicolo destinata ai giudici”, oggi “compilata dagli addetti all’Ufficio per il processo attraverso un’attività lunga e ripetitiva”, è affidata all’AI, che restituisce una “scheda uniforme: materia, sviluppo del processo, motivi del ricorso, difese della controparte”. Nessuna paura di una delega in bianco all’AI. La scheda non è definitiva (l’operatore la confronta con il fascicolo, il magistrato la supervisiona) e, a maggior ragione ed ovviamente, resta escluso che la decisione, finanche un progetto di decisione sia affidata all’AI.
L’iniziativa, realizzata per la sezione tributaria, a breve estesa a tutte le sezioni civili, si muove all’interno dei confini tracciati dalle norme europee e nazionali e dalle direttive del CSM (delibera dell’8 ottobre 2025, aggiornata il 22 luglio di quest’anno), merita un plauso e va accolta con favore, ma occorre non ignorare i rischi insiti nell’estensione dell’AI pur solo alla fase solo organizzativa e preliminare.
Le premesse che l’AI è utile alla giustizia - per accelerare la ricerca, ordinare documenti, individuare ricorrenze, agevolare i controlli - e che la decisione, per note ragioni, deve inderogabilmente restare riservata al giudice, sono ovvie. La questione è, tuttavia, come distinguere l’assistenza dalla delega, come stabilire quando finisce la prima ed inizia la seconda, come impedire che si passi dall’assistenza alla delega. La questione sembra risolta dalle fonti normative di vario grado. Per tutte, basta ricordare che il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la legge n. 132/2025 e le richiamate direttive del CSM stabiliscono a chiare lettere che l’AI deve essere sempre supervisionata dal magistrato e che ogni decisione relativa all’interpretazione e applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti deve essere riservata al giudice.
La delega della decisione, sul piano formale, è saldamente vietata, ma occorre chiedersi se la barriera sia sufficiente su quello sostanziale. La letteratura sui rischi dell’utilizzo dell’AI nella giustizia è amplissima, ma resta la difficoltà del problema concreto, del confronto con la banalità del quotidiano, di come effettivamente scongiurare che dall’assistenza si passi alla delega. L’AI identifica e sintetizza le questioni, individua i precedenti, ma poi va (può andare) anche oltre, elabora risposte e soluzioni argomentate. Tanto fanno altresì, sempre meglio, numerosi modelli di AI specialistici, a pagamento, diversi da quelli del circuito istituzionale che si evolvono a velocità impressionante.
Non sembra offensivo ipotizzare che i magistrati, per il peso dei carichi di lavoro e per molte altre intuitive, banali ma non inverosimili ragioni, al momento della decisione, in una sfera per definizione riservata ed al riparo da ogni sguardo esterno, specie nel settore civile, possano avvalersi di uno dei modelli di AI disponibili (anche diverso da quelli istituzionali) e varcare il labile confine tra assistenza e delega, soprattutto per le questioni importanti, benché nella giustizia tutti i casi debbano ritenersi importanti. L’eventualità è rafforzata dall’apparire le risposte dell’AI confortate dal rigore dell’analisi statistica e dalla completezza del confronto con i precedenti, sempre più accurato nei modelli di AI più costosi, ben diverse da quelle fornite dai dadi utilizzati dal giudice Bridoye della celeberrima satira di François Rabelais e che, quindi, risultano credibili ed affidanti.
È strisciante ed insidioso il rischio di una risposta organizzata, apparentemente razionale, sostenuta da migliaia di dati, che può finire per essere considerata non solo il naturale punto di partenza, ma addirittura di arrivo del ragionamento decisorio. Eppure, resta il rischio di risposte errate, frutto di allucinazioni, ma resta soprattutto la violazione dei principi fondamentali che governano la giurisdizione, occorrendo peraltro riflettere sul se ed in quale misura la riserva di controllo possa comunque implicare una vietata delega di decisione.
È dunque necessario anzitutto assicurare, attraverso la formazione, elevata competenza dei magistrati nell’utilizzo dell’AI, familiarità con la conoscenza degli algoritmi, per individuarne bias ed allucinazioni, ed è necessario che il CSM, regolamenti, come ha fatto, l’utilizzo dell’AI con direttive che integrano ed esplicitano le norme. È necessario, ma non sufficiente. La questione più pressante - semplice da enunciare, ma difficile da risolvere - è quella della verifica e del controllo del corretto utilizzo dell’AI. Non è, infatti, sufficiente che una norma vieti la delega della decisione, ma occorre un sistema di garanzie in grado di scongiurare che la decisione possa essere della macchina.
Un tale sistema deve muovere anzitutto dalla formazione, purché non soltanto tecnica e capace di assicurare maturazione e condivisione dei valori della magistratura, del significato dei doveri deontologici ed etici che inderogabilmente si impongono ai magistrati, oggi estesi al corretto utilizzo dell’AI. La formazione tuttavia neppure basta; è ineludibile un adeguato controllo che non può, né deve essere soltanto quello in sede disciplinare. I controlli che si impongono, adeguati allo scopo, sono infatti quelli della professionalità e della deontologia che, correttamente intesa, comprende doveri di contenuto più ampio di quelli disciplinarmente rilevanti.
La vera questione è allora come garantire efficacia ed effettività di detti controlli. Relativamente a quelli concernenti i doveri deontologici, andrebbe valutata l’opportunità di riconsiderare la scelta di affidare all’ANM il compito di custode del relativo codice, per riallocarlo nella sede naturale del CSM, ovviamente non disciplinare. Quanto al controllo di professionalità, non è facile accertare un uso non corretto dell’AI, salvo casi clamorosi, qualcuno forse già verificatosi. Non è semplice, ma neppure impossibile.
Occorre dunque che il CSM rifletta su come rafforzare ed aggiornare i criteri di controllo di professionalità, responsabilizzando, in particolare, i presidenti di sezione e di collegio, i quali operano a contato quotidiano con i colleghi e sono quelli che più agevolmente possono avere contezza di un uso non corretto dell’AI, anche tenendo conto di eventuali (motivate e collaborative) osservazioni dell’avvocatura.
È questa una delle sfide che il prossimo CSM è chiamato ad affrontare e vincere, complicata, come è complicato comprendere, dato il vorticoso sviluppo dell’AI, se in futuro, quando il giudice dirà “questa è la mia decisione”, saremo davvero in grado di distinguere ciò che ha lui ha pensato da ciò che gli ha suggerito la macchina, in uno scenario distopico, ma non inverosimile.
*Ex Procuratore generale Corte di Cassazione









