Il Dubbio, 31 marzo 2025
“La sovraesposizione può compromettere seriamente lo sviluppo sano ed equilibrato a cui ciascun minorenne ha diritto”. Un estratto della “relazione finale del tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete” del garante della privacy. “I baby influencer rappresentano un vero e proprio fenomeno dei social media e del marketing moderno. Si tratta di bambine e bambini ma anche adolescenti che costruiscono il proprio successo attraverso il loro spazio su internet, la cui immagine viene utilizzata per fare tendenza e profitti, grazie ai like, visualizzazioni e commenti, per sponsorizzare prodotti e servizi dei più svariati settori che vanno dal food, ai viaggi, all’elettronica, alla moda.
Riescono ad attirare l’attenzione dei brand, soprattutto quando provano personalmente i prodotti, pubblicano la loro descrizione, le loro caratteristiche e l’uso che ne fanno. Per lo svolgimento di questa nuova forma di marketing, i baby influencers vengono perlopiù assistiti dai genitori manager e più raramente da agenzie. I ragazzi di oggi crescono in un mondo in cui sono spesso gli stessi adulti a sovraesporli in rete fin da piccolissimi.
Nonostante i limiti d’età previsti, è presente un gran numero di bambini nell’ambiente digitale anche di età inferiore ai 14 anni: età prevista dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per esprimere validamente il consenso digitale, in attuazione dell’art. 8, del Regolamento (UE) 2016/679. In questi casi sono coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a farsi carico di prestare il consenso. Questa sovraesposizione può compromettere seriamente lo sviluppo sano ed equilibrato a cui ciascun minorenne ha diritto, non consentendogli di vivere la propria infanzia o adolescenza in maniera adeguata mentre viene impegnato a monetizzare le sue prestazioni in età giovanissima oppure a mercificare la propria identità personale in cambio di accesso a servizi digitali.
La Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, riconosce a tutti i minorenni un’ampia sfera di diritti e sancisce all’art. 3 il principio del superiore interesse del minore che costituisce il criterio guida per gli adulti in tutte le scelte che lo riguardano. Il superiore interesse del minore è strumento e obiettivo cui tende l’intera Convenzione: esso permea tutte le situazioni in cui la persona di minore età eserciti i diritti attribuiti dalla Convenzione. In particolare, l’art.32 della Convenzione ONU dispone che gli Stati parti riconoscono il diritto del minorenne di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. A tal fine, prosegue la Convenzione, gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo, stabilendo un’età minima di ammissione all’impiego, prevedendo un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego, nonché pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva della disposizione”.











