sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 21 settembre 2023

L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha recentemente emesso una nota tecnica contenente commenti e raccomandazioni relative alle disposizioni in materia di asilo contenute nella Legge 5 maggio 2023, n. 50. Questa legge rappresenta la conversione con modifiche del decreto- legge 10 marzo 2023, n. 20, ed è incentrata su questioni urgenti riguardanti l’ingresso legale dei lavoratori stranieri e la prevenzione e il contrasto all’immigrazione irregolare.

Ed è proprio in questa nota, che non riguarda il decreto attuale, ma quello di qualche mese fa, pone l’accento sulla tematica del trattenimento dei migranti, che ritorna di attualità in relazione all’aumento a 18 mesi come tempo massimo per la detenzione dei migranti ritenuti irregolari presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio. L’organismo dell’Onu evidenzia la necessita di usare la “reclusione” - finalizzata alla verifica dello status dei migranti, per poi eventualmente rimpatriarli- solo come estrema ratio.

E non oltre le 4 settimane. Che si tratti di Hotspot o Cpr, cambia poco. L’attenzione è volta proprio al discorso della privazione della libertà. Va ricordato che l’Unhcr, nell’adempiere il proprio mandato conferito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è focalizzato sulla protezione internazionale dei rifugiati e delle altre persone sotto la sua responsabilità, nonché sull’assistenza ai governi nella ricerca di soluzioni sostenibili. In tale contesto, l’Unhcr promuove la firma e la ratifica delle convenzioni internazionali per la protezione dei rifugiati, sovrintendendo alla loro applicazione e proponendo eventuali modifiche.

L’Unhcr condivide l’importanza di sviluppare procedure di frontiera efficienti e conformi ai principi delle garanzie procedurali. In particolare, ritiene che le domande di protezione internazionale che appaiano manifestamente infondate possano essere esaminate in tempi più brevi in frontiera, con la possibilità di trattenimento limitato, non superiore a quattro settimane, garantendo nel contempo le opportune garanzie legali e procedurali.

Tuttavia, l’Unhcr sottolinea che le procedure accelerate relative ai richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri dovrebbero essere applicate solo ai casi in cui non siano stati avanzati gravi motivi per ritenere che il Paese non sia sicuro per la persona in questione. In caso di affermazioni di rischi individuali, l’esame della domanda deve proseguire al di fuori delle procedure accelerate.

Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere evitato, salvo in casi eccezionali, come il trattenimento di quattro settimane per concludere l’esame della domanda di protezione internazionale in procedura di frontiera. L’Unhcr sottolinea che il mancato possesso di documenti di identità, da solo e in assenza di altri segni di non cooperazione con le autorità, non è un indicatore definitivo di rischio di fuga. La nuova legge italiana ha introdotto anche disposizioni sul trattenimento degli stranieri in attesa del trasferimento in un altro Stato membro in base al Regolamento di Dublino. Questa misura - sempre secondo l’Onu è giustificata solo se esiste un notevole rischio di fuga, valutato caso per caso. Inoltre, il trattenimento deve essere limitato e i criteri per la sua applicazione devono essere attentamente considerati.

L’Unhcr ribadisce l’importanza di lavorare su misure alternative al trattenimento e sottolinea che il trattenimento deve essere giustificato da uno scopo legittimo, come l’esecuzione di una decisione definitiva di rimpatrio per chi non necessita di protezione. In conclusione, l’Unhcr offre raccomandazioni dettagliate per garantire che le nuove disposizioni sulla protezione internazionale in Italia rispettino i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, ma anche di chi non lo è, evitando per quest’ultimi una lunga reclusione.