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di Emilia Rossi

huffingtonpost.it, 15 aprile 2025

Il ministero (dopo un anno!) accoglie in parte la sentenza della Corte costituzionale e si organizza per garantire ai detenuti il diritto all’affettività. Compreso il sesso. C’è ancora molto da fare: ecco che cosa. Dopo un anno di intenso lavoro statistico, analitico, intellettuale del gruppo di studio multidisciplinare istituito appositamente, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha emanato la circolare 11 aprile 2025 per dare esecuzione alla sentenza 10/2024 della Corte costituzionale che ha stabilito il diritto delle persone detenute ad avere incontri intimi, cioè sottratti al controllo a vista del personale di custodia, con i partner di stabili relazioni affettive.

Il provvedimento è stato accolto con generale plauso come si trattasse di una conquista di civiltà compiuta dall’organo del ministero della Giustizia cui è demandato il compito di governare il sistema delle nostre carceri, anziché del doveroso adempimento all’obbligo di dare attuazione alla pronuncia della Corte, dettato specificamente a carico anche e, anzi, in via prioritaria, dell’amministrazione dello Stato.

Un adempimento che, tra l’altro, è arrivato con colpevolissimo ritardo, considerato che la sentenza della Consulta è del 26 gennaio dello scorso anno ed è rimasta lettera morta, nonostante contenga dettagliate indicazioni operative per realizzare gli spazi destinati agli incontri intimi, anche solo provvisoriamente: nel corso dell’anno e quattro mesi trascorsi da allora, le varie articolazioni dell’Amministrazione penitenziaria, Direzioni delle carceri in prima battuta, si sono trincerate dietro la clausola tipica dell’immobilismo della burocrazia italiana, cioè l’attesa delle “determinazioni dei superiori uffici”.

Il punto vero di questa inerzia sta in realtà nel fatto che la sentenza è stata subito mal digerita da buona parte dell’opinione pubblica e dagli attuali operatori del sistema della giustizia. Si sono incontrate, nell’indigestione, due impostazioni ideologiche piuttosto diffuse e oggi in fase di rinvigorimento: la tradizionale pruderie italica verso il sesso, che si fa ma non si dice, e l’idea che la detenzione in carcere debba essere afflittiva, come elemento necessario della punizione. Quindi, passi per il televisore in cella, ma il sesso no, altrimenti che pena è?

Meglio tardi che mai, allora, verrebbe da dire, vista l’aria che tira in generale e nel Parlamento o nel Governo, impegnati a districarsi all’italiana nella bufera delle vicende di politica internazionale e a distribuire, tra una cosa e l’altra, bocconi di repressione sotto forma di leggi per la sicurezza: figurarsi se possono avere tempo ed energie da dedicare a una pronuncia della Corte costituzionale che riguarda, nientemeno, i detenuti e il loro diritto a mantenere rapporti affettivi.

Verrebbe da dire meglio tardi che mai non fosse che la circolare non aggiunge nulla, nemmeno sul piano delle prescrizioni operative, a quello che è già scritto nella sentenza, e, anzi, toglie molto alle indicazioni della Corte. Lo “sforzo organizzativo” del gruppo di studio del Dap, come si legge nella circolare, ha prodotto l’incredibile risultato di mettere da parte i principi fondanti della pronuncia a cui doveva dare esecuzione.

Il primo, quello fondamentale: “non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano”, ha detto la Corte, richiamando le Regole penitenziarie europee e specificamente quella che stabilisce che le visite devono essere svolte con modalità tali da consentire ai detenuti di mantenere e sviluppare le relazioni, nello specifico familiari, “in as normal a manner as possible” (Regola 24.4, “nel modo più normale possibile”).

Ne è discesa, come naturale conseguenza, che “la durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude”. Il tempo destinato all’affettività, quindi, dev’essere un tempo disteso di intimità, fatto anche della condivisione di momenti e attività proprie della dimensione familiare, non limitato alla consumazione del rapporto sessuale, secondo il preciso dettato della Corte.

E invece, la circolare cosa prescrive? Sulla base di un combinato disposto di norme vigenti (c’è sempre un combinato disposto a cui ricorrere all’occorrenza), prescrive che gli incontri intimi “dovranno avere durata massima di due ore”. Due ore, per consumare, non per vivere, tutto il complesso dell’affettività, “sveltina”, mi si passi il termine, inclusa.

Ancora: proprio per dare al diritto all’affettività la sua dimensione effettiva, la Consulta, recependo diverse raccomandazioni delle istituzioni europee, ha previsto che “le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”.

La circolare del DAP, a proposito dell’allestimento dei locali destinati agli incontri intimi, prescrive che consistano in “una camera arredata con un letto e con annessi servizi igienici”. Le lenzuola, peraltro, come altra biancheria, dovranno essere portate dal partner che accede al colloquio. Certo, si può obiettare, nella situazione di degrado e di carenza di risorse materiali in cui si trovano oggi le nostre superaffollate carceri, pensare che possano essere realizzate subito unità abitative come quelle descritte dalla Consulta, mentre il ministero sta approntando container per inserire i detenuti di troppo, è utopico: ma lo è anche prevedere che la camera sia arredata pure di un posto a sedere, di un tavolino e di un fornello per riscaldare cibi, tanto per non trasmettere il messaggio che l’incontro intimo sia una toccata e fuga?

Un secondo principio che traspare dalla sentenza è il rispetto della dignità della persona detenuta che, quando si tratta di affettività e sessualità, si traduce nei termini della riservatezza e del pudore: “È comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell’affettività, deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all’esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia”, ha prescritto, non soltanto suggerito, la Corte.

Nella circolare del Dap si prevede non solo la videosorveglianza esterna, come previsto nella sentenza, ma anche che “non potrà mai essere consentita la chiusura dall’interno della porta di accesso, di guisa che i locali dovranno sempre ed inderogabilmente risultare accessibili al personale di Polizia penitenziaria”. È da immaginare la sensazione di riservatezza e di pudore della coppia che vive velocemente la propria intimità a porta aperta e con l’idea che in un momento qualsiasi può entrare qualcuno e, meglio ancora, un operatore della Polizia penitenziaria.

Ci sarebbe molto da dire anche sul meccanismo di autorizzazione degli incontri intimi che secondo la Consulta può essere negata quando “ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina” e il Dap ha tradotto in un complesso percorso di osservazione della persona detenuta, di valutazione della sua condotta, di relazioni dell’équipe trattamentale e via discorrendo, come si trattasse di una misura premiale e non dell’esercizio di un diritto che, in quanto tale, non va mai meritato.

Ma è un primo passo, dicono gli ottimisti della volontà e intanto bisognerà controllare se e come sarà seguito concretamente nelle nostre carceri, perché il non essere tenuti a fare l’impossibile è sempre un rifugio sicuro, soprattutto quando le condizioni generali forniscono ampia giustificazione. I pessimisti della ragione, però, sanno che nel nostro Paese non c’è niente di più stabile di quello che è provvisorio e che spesso, se non sempre, il primo passo, pure stentato e storto, è anche l’ultimo.