Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2019
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Diretta e immediata percezione della responsabilità dell'indiziato - Necessità. Ai fini della flagranza è necessario che la polizia giudiziaria percepisca in modo diretto gli elementi a cui ricollegare con elevata probabilità la responsabilità penale dell'arrestato. L'eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di privare un soggetto della libertà personale trova infatti giustificazione solo nella altissima probabilità, praticamente certezza, della colpevolezza dell'arrestato, suffragata appunto dalla diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa e dalla immediatezza dell'intervento rispetto al fatto-reato da parte degli agenti di polizia giudiziaria.
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 6 settembre 2019 n. 37303.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Sorpresa dell'indiziato con cose o tracce del reato commesso immediatamente prima - Significato dell'espressione "immediatamente prima" - Coincidenza con il comune intendimento dell'espressione "poco prima" utilizzata dal previgente codice - Fattispecie. In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).
• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 26 aprile 2017 n. 19948.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Stato di flagranza - Arresto operato a seguito di informazioni di terzi - "Quasi flagranza" - Sussistenza - Esclusione - Illegittimità dell'arresto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata e autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore).
• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 21 settembre 2016 n. 39131.
Indagini preliminari - Polizia giudiziaria - Attività - Arresto in flagranza - Quasi flagranza -
Nozione - Fattispecie. In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di quasi flagranza non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di inseguimento, caratterizzata dal requisito cronologico dell'immediatezza (subito dopo il reato), postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto: l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le sezioni Unite, non poteva ricorrere l'ipotesi dell'inseguimento inteso nei termini di cui sopra).
• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 21 settembre 2016 n. 39131.