di Michele Passione*
Il Dubbio, 15 maggio 2025
Sostiene Travaglio, e del resto non ci stupiamo, di “non essere mai riuscito a capire perché un condannato per gravi delitti a tot anni debba uscire con largo anticipo per questo o quel permesso; una grave lacuna”. La risposta è semplice; perché lo prevede la Costituzione (dice niente l’articolo 27/ 3?). Prima ancora, la legge ordinaria (ordinamento e regolamento penitenziario; del primo si “festeggiano” i cinquant’anni, ma il nostro eroe non l’ha mai letto, ha troppo da fare a guardarsi allo specchio). Per spiegare ai suoi lettori l’affaire De Maria (quello beneficiato da “certa magistratura buonista e di sinistra, troppo morbida nei confronti di alcuni carcerati che devono scontare le loro pene all’interno del carcere” - De Corato dixit), per il quale “quei magistrati hanno sbagliato e il loro errore va sanzionato (copyright Gasparri), herr direktor fornisce una speciale declinazione del concetto illuminista della certezza della pena, leggendo a modo suo Cesare Beccaria.
Vediamo: “Vuol dire che la condanna scritta nella sentenza definitiva deve corrispondere a quella effettivamente espiata. E, se la pena è la reclusione, il condannato deve restare recluso fino all’ultimo giorno della sentenza”. Semplice; manca solo il corollario del marcire in galera, che qualche amico suo ai tempi del Conte uno (e ancora oggi) condivideva con la parte politica cui occhieggia il più puro dei puri.
Peccato che per il marchese di Gualdrasco e Villareggio certezza della pena fosse intesa in questi termini: “Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre più gli animi umani”. Certezza dunque come effettività ed efficacia.
Nei tempi nostri, con le parole degli ultimi due ministri della Giustizia: “La certezza della pena non è la certezza del carcere, che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere” (Marta Cartabia). “Certezza e rapidità della pena non significano sempre e solo carcere”, perché “è meglio la concreta esecuzione di una pena alternativa, che faccia comprendere al condannato il disvalore della sua condotta, piuttosto che la platonica irrogazione di una pena detentiva cui faccia seguito la sua immediata liberazione” (Carlo Nordio, quando ogni tanto si scorda il numero di Delmastro).
Certezza della pena come sinonimo di effettività ed efficacia, e non nella accezione galeotta che ispira la proposta di legge costituzionale secondo la quale l’art. 27/3 dovrebbe prevedere “stabiliti con legge i limiti della finalità rieducativa in rapporto con le altre finalità e con le esigenze di difesa sociale”. Ma siccome tra un talk e l’altro non si fa a tempo a studiare, e un po’ di nostalgia del Grand Guignol si comprende (bei tempi quelli!), nell’articolo non manca certo la descrizione del (F)atto, in tutto il suo splendore (del supplizio).
Un bravo giornalista ieri ha dato i numeri, che come si dice hanno la testa dura; per chi fa il carcere per intero, come vorrebbe il direttore (un travaglio minore il suo), 7 su 10 tornano a delinquere (prodotti difettosi: carcere e fabbrica, come ci hanno insegnato Melossi e Pavarini). Però che fa? Anche il nostro dà i numeri, e siccome “il numero dei condannati non corrisponde a quello dei delitti, che in grandissima parte restano impuniti, nessuna statistica può dimostrare una tale sciocchezza”. Che le statistiche guardino alle persone recidivanti (è la persona che recidiva - libera o meno che sia) e non agli ignoti, forse è troppo complicato da spiegare, e la gente non lo capisce. Meglio il circo, dove il nostro la fa da padrone. Avesse tempo, tra fatti e misfatti, questo fine settimana a Firenze si parla di carcere e Costituzione.
*Avvocato











