Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2020
Caporalato - Condizione di irregolarità e stato di bisogno dell'immigrato - Integrazione del reato - Insufficienza - Soggezione del lavoratore e sottoposizione a condizioni degradanti senza il rispetto di norme di igiene e sicurezza - Necessità. La sola condizione di irregolarità e lo stato di bisogno dell'immigrato non bastano per far scattare il reato di caporalato, caratterizzato invece dallo sfruttamento, dalla soggezione del lavoratore e dalla sottoposizione a condizioni degradanti senza il rispetto di norme di igiene e sicurezza.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 aprile 2020 n. 11546.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Requisiti - Mera condizione di irregolarità amministrativa del lavoratore - Reato - Esclusione. La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo a integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono a una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 9 dicembre 2019 n. 49781.
Intermediazione di manodopera - Caporalato - Assenza di profitto - Sussiste. Il reato di caporalato è configurabile anche in assenza di un profitto, essendo sufficiente l'aver reclutato manodopera posta in condizioni di sfruttamento.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19 febbraio 2018 n. 7891.
Lavoro e formazione - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Caporalato - Finalità di lucro - Necessità - Esclusione - Fattispecie. L'articolo 603-bis del Cp, come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199, punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l'integrazione della fattispecie, una finalità di lucro. Ciò che è del resto confermato dalla collocazione della norma incriminatrice nel titolo XII del libro II del codice penale riguardante i delitti contro la persona (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha pertanto disatteso la tesi difensiva che contestava il fatto che il giudice, nell'emettere la misura cautelare, aveva ritenuto irrilevante stabilire se l'indagato avesse agito a fine di lucro o semplicemente per aiutare i propri connazionali).
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 19 febbraio 2018 n. 7891.
Somministrazione di lavoro - Intermediazione illecita - Condizioni di lavoro degradanti - Reclutamento di manodopera - Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Intimidazione - Sussistenza. Integra il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro la condotta di colui che recluta manodopera posta in condizioni di sfruttamento mediante l'intimidazione che scaturisce dall'illegittimo controllo del mercato del lavoro e dall'impossibilità, per i lavoratori, di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 marzo 2014 n. 14591.










