di Camilla Curcio
Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2026
Sulla bozza di testo sospeso il parere del Consiglio di Stato: resta da risolvere il nodo privacy. Agevolare l’accesso dei detenuti al mondo del lavoro, facendo leva sulla sinergia con imprese e territorio. Per portarli sempre più “fuori” dal carcere, aumentare le opportunità di impiego (anche nel settore privato), e semplificare il reinserimento. Sono questi gli obiettivi dello schema di Dpr approvato - in esame preliminare - dal Consiglio dei ministri il 4 giugno scorso, che punta a modificare il regolamento penitenziario in vigore (Dpr 230/2000) con una serie di novità relative all’organizzazione e alla formazione professionale dei soggetti reclusi.
Il testo, su cui momentaneamente il Consiglio di Stato ha sospeso il parere in attesa degli aggiustamenti richiesti, si allinea alla direzione fissata dall’ultimo decreto Sicurezza (Dl 48/2025, convertito nella legge 80/2025) - aprire progressivamente il carcere al mercato del lavoro- e punta a garantire ai detenuti la chance di accedere a percorsi formativi e professionali che guardano all’esterno, assicurando parità retributiva e contrattuale. Numeri alla mano, infatti, secondo i dati dell’Amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2025 su oltre 63mila detenuti, solo il 34% (oltre 21mila) risulta coinvolto in attività lavorative e, di questi, la maggior parte (più di 18mila) è impiegato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Una grossa porzione dei profili occupati (70%), inoltre, si occupa perlopiù della gestione di servizi interni come manutenzione, pulizie e lavoro in cucina. Mansioni che, legate a coprire le esigenze delle carceri, non forniscono competenze spendibili una volta scontata la pena. Skill che, invece, il confronto con un datore esterno potrebbe assicurare.
Cinque i punti su cui interviene: regolamentazione dei corsi di formazione professionale; promozione attiva delle occasioni di lavoro; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per l’inserimento lavorativo di detenuti e internati; riformulazione dell’ormai anacronistico “obbligo del lavoro”; ampliamento delle attività individuali ammesse. Proviamo a capire meglio di cosa si tratta, articolo per articolo. L’articolo 1 dello schema di Dpr (che riforma l’articolo 42 del Dpr 230/2000), focalizzato sui corsi di formazione professionale, precisa che la partecipazione a questi corsi deve adeguarsi, da un lato, al programma formativo annuale predisposto dal Provveditorato regionale competente dell’Amministrazione penitenziaria; dall’altro, invece, agli accordi stipulati - oltre che con Regione ed enti locali designati - anche con gli altri soggetti pubblici o privati accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma di riferimento e abilitati alla formazione in base alle prescrizioni normative.
L’articolo 2, invece, lavora su due fronti. Il primo prevede, al comma 1, l’integrazione - nel testo del Dpr 230/2000 - di un nuovo articolo 46-bis che attribuisce all’Amministrazione penitenziaria una serie di funzioni: definire modalità operative per aumentare le occasioni lavorative, valorizzare la professionalità di detenuti e internati e rintracciare modelli di convenzione da firmare con i centri per l’impiego, così da erogare a chi sta in carcere (e ne ha i requisiti) i servizi e le misure di politica attiva del lavoro contemplati dalla legge. Non solo: spetta al Dipartimento anche individuare le modalità più utili per posizionare, sul mercato, i profili presenti nei singoli istituti e adottare disposizioni - da applicare nelle strutture penitenziarie dipendenti - che favoriscano la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all’esterno.
Il secondo fronte, invece, interviene sull’articolo 47 del Dpr vigente: all’organizzazione e alla gestione delle lavorazioni penitenziarie (ma anche di servizi interni come pulizia, manutenzione dei fabbricati e somministrazione dei pasti) possono partecipare, oltre che direzioni degli istituti e imprese pubbliche e private, anche gli enti accreditati alla formazione da Regioni e Province - a patto che utilizzino “le metodologie del sistema duale e dell’impresa formativa” -, istituzioni di alta formazione artistica, musica e coreutica ed Ets. Come previsto già per le lavorazioni, anche ai servizi resi tramite prestazioni lavorative di detenuti e internati si estende solo alle direzioni delle carceri la possibilità di erogarli sottocosto per perseguire lo scopo (dichiarato) di facilitare l’immissione nei circuiti professionali dei profili coinvolti.
Nell’articolo 3 il focus si sposta sugli accordi tra Amministrazione penitenziaria ed enti pubblici, privati e cooperative sociali interessate a offrire opportunità lavorative concrete. L’articolo 47-bis stabilisce nel dettaglio il contenuto degli accordi: il testo dovrà specificare caratteristiche e modalità di utilizzo delle aree, dei locali, dei macchinari e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione in comodato d’uso; criteri di verifica dell’adempimento degli obblighi prescritti al soggetto che fornisce l’impiego; la durata della mansione (è prevista una durata massima differenziata, rispettivamente di otto e quattro anni, a seconda che la convenzione riguardi un’attività agricolo-pastorale o di altra natura); come procedere per il rimborso di eventuali costi indiretti sostenuti dal Dipartimento; l’applicazione del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) se le lavorazioni penitenziarie riguardano prestazione di servizi interni e il soggetto con cui viene stipulata l’intesa non è un ente del Terzo settore. Scaduti i termini di quattro o otto anni, la validità delle convenzioni si esaurisce.
L’articolo 4 rincorre più che mai l’obiettivo di costruire un sistema al passo coi tempi ed elimina, coerentemente con la scomparsa a livello normativo, qualsiasi riferimento all’obbligo di lavoro “per i condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro” (originariamente previsto dalla legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario). Sostituendolo con una formula decisamente più appropriata: nel testo, infatti, si parla di “opportunità lavorative o di formazione professionale”.
L’ultimo articolo, infine, allarga il perimetro con un altro tassello chiave: riforma l’articolo 51 del Dpr in vigore, consentendo ai detenuti lo svolgimento di attività artigianali, intellettuali e artistiche (a cui vengono aggiunte anche attività di produzione per autoconsumo, al momento non incluse) in alternativa all’attività lavorativa canonica, non più quindi solo in aggiunta e al di fuori dell’orario destinato a essa.
Come anticipato, il ministero della Giustizia ha richiesto, a fine luglio, un parere sul testo al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, analizzando il provvedimento riga per riga, ha individuato una serie di criticità operative e testuali e ha deciso di sospendere il giudizio, in attesa del testo rivisto e corretto con le segnalazioni fornite. Il primo punto su cui ha acceso i riflettori è stata la tutela della privacy, invitando Via Arenula a richiedere un parere del Garante. Le attività previste dallo schema di Dpr, infatti, implicano il trattamento dei dati personali dei detenuti e degli internati che saranno coinvolti nella attività lavorative e formative, informazioni che evidentemente passeranno poi anche a soggetti terzi che si occuperanno di organizzare e gestire i vari percorsi. Non solo: il nuovo testo, infatti, menziona anche la predisposizione di una “Piattaforma per il lavoro qualificante e l’inclusione socio-lavorativa”, al momento in lavorazione, che richiederà la raccolta di materiale sensibile per “analizzare le modalità di attuazione degli interventi di reinserimento lavorativo adottati dalle singole amministrazioni penitenziarie e valutare la capacità delle politiche di reinserimento lavorativo di generare i cambiamenti attesi sul tasso di occupazione dei detenuti dopo l’esecuzione della pena, il reddito lavorativo e il tasso di recidiva”.
Sul piano più strettamente testuale, oltre a chiarire in maniera più definita l’allineamento con il ministero del Lavoro, il Consiglio ha chiesto, ad esempio, di esplicitare quali sono i soggetti accreditati all’erogazione della formazione e con cui gli istituti potranno firmare accordi e convenzioni e i requisiti che devono avere per poter essere abilitati (primo tra tutti, l’adozione di metodologie di lavoro ad hoc). Non è tutto: i magistrati amministrativi hanno richiesto anche di approfondire ulteriormente le linee d’azione del provvedimento e di distinguere chiaramente tra “servizi” e “lavorazioni penitenziarie” per evitare di sovrapporre mansioni e prodotti realizzati e, soprattutto, per capire se soggetti diversi dalle direzioni degli istituti penitenziari (come imprese, Ets e istituzioni specializzate in attività artistiche) siano effettivamente preposti solo alla gestione e all’organizzazione delle lavorazioni, coi servizi che restano invece appannaggio dell’Amministrazione penitenziaria.









