di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 20 ottobre 2025
Vanno alla Corte costituzionale i dubbi sulla competenza ad applicare la liberazione anticipata sulla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità introdotto dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022). A sollevare la questione di costituzionalità, in un caso di condanna a pena detentiva per detenzione di stupefacenti convertita nel lavoro di pubblica utilità, è il magistrato di sorveglianza di Napoli con l’ordinanza del 9 settembre 2025.
Il giudice rimettente dubita della compatibilità con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che attribuisce, basandosi su un’interpretazione letterale degli articoli 69 e 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (357/1975), al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata del condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previsto dall’articolo 20-bis del Codice penale.
Anche a questa pena sostitutiva si applica, infatti, in quanto compatibile, l’articolo 47 comma 12-bis dell’ordinamento penitenziario, in base al quale al condannato ammesso a misura alternativa che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena della liberazione anticipata (regolata dall’articolo 54 della legge ordinamento penitenziario).
La riforma non ha però precisato quale sia l’autorità giudiziaria competente a concedere la liberazione anticipata al condannato nel caso del lavoro di pubblica utilità. A questa lacuna ha supplito la Cassazione, che ha stabilito - alla luce del tenore letterale degli articoli 69 e 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario - che la competenza a concedere il beneficio appartiene, in via generale e salve espresse deroghe, al magistrato di sorveglianza: è stata quindi affermata, anche in relazione al lavoro di pubblica utilità, la competenza della magistratura di sorveglianza (Cassazione 10302 del13 marzo 2025 e18955 del 21 maggio 2025). La soluzione è parsa, tuttavia, da subito poco lineare.
La stessa Cassazione, nella sentenza 10302/2025, ha evidenziato come “esigenze sistematiche (...) avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell’esecuzione “, ossia al medesimo organo giurisdizionale che ha applicato la pena sostitutiva; è infatti il giudice dell’esecuzione (in base agli articoli 63, 64e66 della legge 689/1981) a decidere sulle questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, come ad esempio sulla modifica delle prescrizioni o sulla revoca della misura.
Secondo il giudice rimettente, mentre con riferimento alle pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la riforma del 2022 afferma espressamente la competenza esecutiva del magistrato di sorveglianza, con riguardo al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per l’esecuzione è stabilitala competenza del giudice. Questa differenza si riverbera sulla valutazione dell’adesione al percorso rieducativo effettuato dal condannato, che - seguendo la tesi prevalente nel diritto vivente - dovrebbe essere valutato da un giudice (il magistrato di sorveglianza) che per ogni altro profilo resta escluso dalla gestione della misura.
Si genererebbe così un’aporia sistematica difficilmente giustificabile con il mero riferimento alla formulazione letterale degli articoli 69e 69-bis della legge sull’ordinamento penitenziario. Al punto, osserva il rimettente, che la mancata modifica di queste norme da parte della riforma Cartabia appare dovuta più a una dimenticanza che a una scelta di sistema. La parola passa ora alla Consulta.











