di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2025
Arrivano le prime pronunce dei giudici di merito che non seguono la Cassazione sull’applicabilità dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, introdotto dalla riforma Cartabia. Infatti, a differenza di quanto ha ritenuto la Suprema corte, per i magistrati di sorveglianza il lavoro di pubblica utilità sostitutivo sarebbe incompatibile con la liberazione anticipata. La Cassazione, con la sentenza 10302 del 13 marzo 2025, ha ritenuto applicabile la liberazione anticipata alla luce dell’articolo 76 legge 689/1981, che estende “in quanto compatibili” alle nuove pene sostitutive alcune disposizioni dell’ordinamento penitenziario, tra cui quella che prevede la concessione all’affidato in prova al servizio sociale della liberazione anticipata (che prevede una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata).
Per la Cassazione, infatti, la natura detentiva della misura in espiazione non rappresenta più un discrimine. Con la medesima pronuncia, la Cassazione indica inoltre la competenza del magistrato di sorveglianza a decidere sulla concessione del beneficio. Le pronunce di merito Tuttavia, i giudici di merito sembrano orientarsi in senso contrario. Il Magistrato di sorveglianza di Padova, con ordinanza del 7 aprile 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata presentata da un condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità, rilevando l’inapplicabilità dell’istituto alla luce dell’“incompatibilità sistematica” tra i presupposti del beneficio premiale e il lavoro di pubblica utilità, come conferma la relazione ministeriale alla riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022), che non annovera i lavoratori di pubblica utilità tra i destinatari della liberazione anticipata.
Si dà atto che il lavoro di pubblica utilità è un istituto estremamente più vantaggioso delle misure alternative e delle altre pene sostitutive, per il mancato coinvolgimento dell’intero spazio temporale della pena e per la mancata previsione di gravose prescrizioni come la limitazione della libertà notturna e gli obblighi di risarcimento; è inoltre attribuito alla competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione (che esclude quella della magistratura di sorveglianza) nel quadro di un “percorso complessivo diverso rispetto all’esecuzione penale ordinaria o delle misure alternative”.
Alle stesse conclusioni perviene il Magistrato di sorveglianza di Verona che, con decisione del 7 aprile 2025, rileva l’assenza di un procedimento esecutivo avviato in base all’articolo 656 del Codice di procedura penale, al quale collegare la concessione di benefici penitenziari, tra cui la liberazione anticipata. Si nega la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza e si rileva, inoltre, che l’estensione del beneficio premiale all’infuori del contesto detentivo ordinario è sempre stata operata, finora, con espressa disposizione di legge o tramite l’intervento della Corte costituzionale.
La stessa strutturazione del lavoro di pubblica utilità (a ore lavorate e senza le prescrizioni tipiche delle pene-programma) impedirebbe, inoltre, di individuare un “semestre di pena detentiva” continuativamente espiato, richiesto dall’articolo 54 dell’ordinamento penitenziario per applicare la liberazione anticipata e di valutare l’adesione del condannato al percorso rieducativo.
Ha invece ammesso la possibilità di applicare la liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo la Corte d’appello di Milano che, con ordinanza depositata il 9 dicembre 2024, per individuare la detrazione di pena, ha ragguagliato un giorno di pena a due ore di lavoro di pubblica utilità: i 45 giorni di liberazione anticipata per ogni semestre di pena espiata vengono convertiti in detrazione di 90 ore di lavoro di pubblica utilità. Ma, quanto alla competenza a decidere, la Corte d’appello afferma che sulla liberazione anticipata, in assenza di specifiche disposizioni, è competente a decidere il giudice incaricato di sovraintendere all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, in base all’articolo 63 della legge 689/1981, non il magistrato di sorveglianza.











